24.4394 · Mozione · 2024-12-17
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di aggiungere all’elenco degli atti preparatori punibili di cui all’articolo 260bis CP l’«uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi» (art. 224 CP) e la «fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi» (art. 226 CP).
Begründung
Quest’anno si è registrato un numero record di attacchi con esplosivi a distributori automatici di banconote. Secondo l’Ufficio federale di polizia, sono stati fatti esplodere 25 bancomat e gli attacchi contro i distributori di banconote, con mezzi di tutti i tipi, sono aumentati rispetto all’anno precedente, passando da 32 a 44. Le polizie cantonali e la polizia federale constatano che il nostro Paese è sempre più spesso preso di mira da gruppi criminali esteri, che agiscono dall’altro lato della frontiera. Anche se la collaborazione internazionale funziona, le nostre autorità di perseguimento penale hanno sovente le mani legate. Se ad esempio scoprono esplosivi e attrezzi nel bagagliaio di un’auto a noleggio e gli occupanti non portano con sé né telefono cellulare né documenti d’identità e pretendono di non sapere a chi appartengano gli oggetti nascosti nel veicolo, gli agenti di polizia o le guardie di confine sono costretti a rilasciarli. Non possono arrestarli per approfondire le indagini, poiché a questo stadio non si può ritenere un tentativo di furto con esplosivi ad un bancomat e nemmeno atti preparatori. Per poter incastrare i malviventi bisognerebbe aspettare il momento in cui stanno collocando gli esplosivi nel bancomat, il che è troppo pericoloso, sia per i passanti che per la polizia. Non possiamo restare con le mani in mano dinanzi a questi ripetuti atti criminali. Dobbiamo dare alle nostre autorità i mezzi per intervenire. Occorre dunque modificare il nostro Codice penale per rendere punibili l’occultamento di esplosivi o di gas velenosi nonché la loro fabbricazione e il loro trasporto, integrando l’elenco degli atti preparatori punibili. Questa modifica permetterà di avviare un perseguimento penale per atti preparatori punibili, il che consentirà di incarcerare provvisoriamente le persone sospette, approfondire i fatti e scoprire nuovi elementi di prova. Non lasciamo che i criminali si prendano gioco delle nostre frontiere; rendiamo loro la vita difficile.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La richiesta della mozione non è nuova. Il Consiglio federale ha di recente esaminato la mozione 24.3941 Feller «Rendere punibili gli atti preparatori compiuti al fine di commettere un reato con esplosivi», proponendo di respingerla. Gli argomenti formulati nel parere relativo a questa mozione sono tuttora validi. In adempimento del postulato 23.4071 Feller «Misure in grado di ridurre gli assalti ai bancomat», trasmesso il 12 settembre 2024, il Consiglio federale sta esaminando in particolare se i distributori automatici di denaro possano essere dotati di un sistema di neutralizzazione delle banconote in caso di assalto. Occorre attendere il risultato di questo esame prima di incaricare il Consiglio federale di attuare una determinata misura. Molti atti compiuti a monte di un’esplosione causata da esplosivi o gas velenosi sono già punibili secondo il diritto vigente. Ricadono sotto l’articolo 226 del Codice penale (CP; RS 311.0; fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi), la legge federale sugli esplosivi (art. 37 segg.; RS 941.41) o la legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (art. 31 segg.; RS 941.42). Queste disposizioni penali si applicano anche all’esempio menzionato nella mozione: atti di questo tipo sono pertanto già punibili. Queste disposizioni non includono tuttavia tutti gli atti preparatori, bensì soltanto quelli in relazione diretta con esplosivi o gas velenosi. Per includere altri atti preparatori (p. es. ricognizione dell’obiettivo), bisognerebbe estendere ulteriormente la punibilità integrando l’articolo 224 CP (Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi) nell’elenco di cui all’articolo 260bis CP (Atti preparatori punibili). Le difficoltà prevedibili sono illustrate di seguito. Ad oggi i criminali, perlopiù seriali e operanti in banda, utilizzano cinque metodi differenti per recuperare le banconote contenute nei distributori automatici: impiego di esplosivi, impiego di gas, estrazione meccanica, manipolazione elettronica oppure utilizzo di un cavo per divellere il distributore. Allo stadio degli atti preparatori è tuttavia difficile sapere a quale metodo ricorreranno gli autori. Pertanto, anche integrando l’articolo 260bis CP spesso non sarebbe possibile dimostrare l’esistenza di un atto preparatorio punibile di un reato con esplosivi, e non sarebbe quindi possibile colmare la presunta lacuna in caso di attacchi a distributori automatici di denaro. Per contro, in presenza di sufficienti indizi secondo cui saranno impiegati esplosivi, l’articolo 226 CP dovrebbe in genere essere applicabile. L’articolo 224 CP non sarebbe applicabile in numerosi casi di impiego di gas, poiché gli autori utilizzano raramente gas velenosi ai sensi di questa disposizione. Occorre infine osservare che le autorità possono e devono adottare provvedimenti se un atto punibile ai sensi del CP non è ancora stato commesso, ma potrebbe esserlo. Le indagini preliminari competono alla polizia in virtù del diritto di polizia e non all’autorità di perseguimento penale. Le leggi sulla polizia forniscono gli strumenti necessari, tra cui in particolare l’osservazione (p. es. art. 118 segg. della legge sulla polizia del Canton Berna, art. 21b della legge sulla polizia del Canton Vaud o art. 52ter della legge sulla polizia del Canton San Gallo), nonché le indagini in incognito e sotto copertura (p. es. art. 52quater e 52septies della legge sulla polizia del Canton San Gallo). Grazie alle informazioni acquisite tramite questi strumenti e per evitare le difficoltà descritte sopra, la polizia interviene, in applicazione del Codice di procedura penale (RS 312.0) quando gli autori cominciano l’esecuzione dell’atto principale (art. 22 CP).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.