Lexipedia

24.4401 · Interpellanza · 2024-12-18

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: Quali misure ha adottato dal 2022 per migliorare i trattamenti medici (obiettivo 5.2 della strategia Sanità2030) delle persone con disabilità, in particolare affinché:i loro diritti e bisogni medici siano sistematicamente tematizzati durante la formazione e la formazione continua del personale sanitario;siano elaborate norme differenziate di diagnosi e trattamento?Quali misure ha adottato per eliminare le restrizioni tariffarie che precludono il rimborso delle spese supplementari dovute alla disabilità?Che cosa ha fatto per sviluppare offerte di assistenza e consulenza a bassa soglia e la presa a carico ambulatoriale e ospedaliera per bambini e adolescenti affetti da disturbi psichici?

Begründung

Nella sua risposta all’interpellanza 18.3795 «Assistenza sanitaria delle persone con disabilità» depositata dalla consigliera nazionale Barbara Gysi, il Consiglio federale rilevava il 14 novembre 2018 che:

  1. il principio delle pari opportunità di accesso alle cure non era garantito alle persone con disabilità;

  2. l’assistenza sanitaria non figurava tra i temi prioritari della politica del Consiglio federale in favore delle persone disabili per il periodo 2018-2021.

Nel 2022, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità ha criticato la Svizzera per non avere attuato in maniera sufficiente l’articolo 25 («Salute») della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Ha in particolare espresso preoccupazione per gli ostacoli che impediscono alle persone disabili l’accesso alle cure, per la mancanza di accomodamenti ragionevoli e per i pregiudizi che permangono nei loro confronti in tutte le discipline mediche. Inoltre ha evidenziato la mancanza di servizi e strutture di prossimità e non coercitivi per la salute mentale.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole delle particolari difficoltà che le persone con disabilità incontrano nel settore sanitario e considera di grande importanza che tutti i gruppi della popolazione, in particolare le persone con disabilità, possano accedervi senza discriminazioni. 1. a) I requisiti che la formazione e il perfezionamento dei professionisti della salute devono soddisfare sono regolamentati dalla legge federale sulle professioni mediche (RS 811.11), dalla legge federale sulle professioni sanitarie (RS 811.21) e dalla legge federale sulle professioni psicologiche (RS 935.81). Come sottolineato nella risposta all’interpellanza Lohr 21.3819 «In che modo garantire competenza ed empatia nell’interazione tra personale medico e persone con disabilità?», queste leggi fissano il quadro normativo, che deve in seguito essere concretizzato e implementato dalle istituzioni competenti in materia di formazione e perfezionamento. Concretamente, ciò significa che spetta alle scuole universitarie determinare i piani di studio e i curriculum di formazione. La Confederazione non può intervenire nell’elaborazione dei contenuti specifici della formazione e del perfezionamento dei professionisti della salute. b) Spetta di norma alle associazioni specialistiche mediche e alle strutture sanitarie elaborare standard diagnostici e terapeutici generali e differenziati, ossia che tengono conto delle particolari necessità delle persone con disabilità. Determinati principi generali da considerare per il trattamento e la presa in carico di persone con disabilità sono stati fissati nel 2017 nelle direttive medico-etiche dell’Accademia svizzera delle scienze mediche. 2. Nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è compito dei partner tariffali (assicuratori e fornitori di prestazioni) negoziare le tariffe sulla base di criteri legali come l’oggettività. Il Consiglio federale non è a conoscenza di quanto eventuali limitazioni tariffali compromettano la rimunerazione delle cure di persone con disabilità ma è consapevole, ad esempio, delle difficoltà legate all’assunzione dei costi per l’interpretariato in lingua dei segni nell’ambito di un trattamento medico. Nel novembre del 2024 l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha chiesto per scritto ai partner tariffali di trovare una soluzione. 3. Mettere a disposizione servizi d’aiuto e di consulenza a bassa soglia è principalmente responsabilità dei Cantoni. Inoltre, il Consiglio federale non dispone attualmente di basi legali per sostenere finanziariamente tali servizi. Con la mozione Clivaz Christophe 21.3264 «Garantire un finanziamento duraturo alle organizzazioni d’importanza nazionale attive nei campi della salute mentale e della prevenzione dei suicidi e della violenza», l’11 dicembre 2024 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di garantire in modo sostenibile il finanziamento nazionale di servizi a bassa soglia. L’UFSP avvierà i relativi lavori di attuazione nel corso del 2025. Anche l’organizzazione dell’assistenza sanitaria, inclusa quella per le persone affette da una malattia mentale, è principalmente compito dei Cantoni. In assenza di corrispondenti basi legali, il Consiglio federale non può intervenire direttamente a tale riguardo. Per questo motivo, nell’ambito dell’elaborazione dell’«Agenda cure di base», i cui lavori sono stati avviati dal Dipartimento federale dell’interno nel novembre del 2024, dovranno essere discusse con tutti gli attori anche possibili misure per migliorare l’assistenza psichiatrica di bambini e adolescenti.