24.4430 · Interpellanza · 2024-12-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
A causa del rallentamento dell’attività nel settore dell’orologeria alcune aziende sono costrette a ricorrere all’indennità per lavoro ridotto (ILR). Le disposizioni che regolano questo strumento non prevedono tuttavia la ridistribuzione all’interno di un’azienda dei dipendenti che beneficiano di tale indennità, dato che questi ultimi non verrebbero più considerati in situazione di perdita di lavoro. Ad esempio, in base alla normativa vigente (direttiva LADI ILR), un dipendente del settore produzione interessato dal lavoro ridotto non può essere trasferito e assegnato a un compito di ricerca e sviluppo (R&S) senza perdere l’ILR corrisposta al datore di lavoro. Alcune aziende vorrebbero tuttavia incoraggiare questo tipo di trasferimenti in quanto, a loro parere, l’interruzione parziale dell’attività di produzione potrebbe essere utilizzata per rafforzare temporaneamente determinati reparti di ricerca e sviluppo (R&S), evitando così che alcuni dipendenti rimangano inattivi durante il periodo di lavoro ridotto. In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande: Come valuta il Consiglio federale la situazione da un punto di vista strettamente economico?Il Consiglio federale sta valutando la possibilità di modificare la direttiva LADI ILR per consentire una simile prassi?È disposto a consentire ai Cantoni di intervenire in materia, ad esempio attraverso progetti pilota?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’indennità per lavoro ridotto (ILR) è uno strumento a favore dei lavoratori volto a prevenire la disoccupazione e a mantenere i posti di lavoro. Risponde inoltre agli interessi economici dei datori di lavoro, in quanto consente alle aziende di superare le crisi economiche mantenendo la piena capacità produttiva. Il versamento dell’ILR presuppone in particolare che vi sia una perdita di lavoro e che il datore di lavoro abbia intrapreso tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o ridurre tale perdita. L’obbligo di ridurre il danno è un principio fondamentale dell’assicurazione contro la disoccupazione.L’assicurazione contro la disoccupazione non è quindi un’assicurazione intesa a coprire il rischio aziendale e l’ILR non è volta a sostenere i costi legati alle attività di un’azienda. Ciò rappresenterebbe una distorsione della concorrenza tra le imprese e, da ultimo, danneggerebbe il buon funzionamento dell’economia. Infatti, se lavorano temporaneamente nel settore ricerca e sviluppo, i dipendenti non sono senza lavoro e le ore svolte in questo ambito non possono essere considerate una perdita di lavoro indennizzata dall’assicurazione contro la disoccupazione, quanto piuttosto una possibilità per evitare la perdita di lavoro.2. Una modifica della direttiva secondo quanto proposto nell’interpellanza non è possibile perché andrebbe oltre il quadro legale. Tuttavia, nella legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI, RS 837.0) e nell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI, RS 837.02) sono già previste eccezioni ben circoscritte. Queste sono in linea con l’obiettivo perseguito dall’ILR e sono ammissibili in quanto non provocano alcuna distorsione della concorrenza tra le imprese. La prima riguarda la concessione di indennità ai formatori di apprendisti durante le ore dedicate alla formazione (art. 32 cpv. 6 LADI e 53a OADI). Questa eccezione consente all’azienda di continuare ad adempiere ai propri obblighi legali nei confronti degli apprendisti e di fornire loro un sostegno adeguato in modo che possano proseguire la formazione senza interruzioni. La seconda eccezione è costituita dal diritto all’ILR durante le ore dedicate al perfezionamento professionale (art. 47 OADI). Ciò significa che le ore perse possono essere utilizzate per il perfezionamento dei lavoratori interessati dal lavoro ridotto, ma soltanto se tale perfezionamento fornisce conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel caso di mutamento d’impiego o che sono indispensabili per mantenere il posto di lavoro attuale. Il perfezionamento deve inoltre essere rigorosamente separato dall’attività usuale dell’azienda e non deve giovare in modo esclusivo o preponderante agli interessi del datore di lavoro, in modo da evitare una distorsione della concorrenza.3. La LADI prevede la possibilità per l’assicurazione contro la disoccupazione di svolgere progetti pilota (art. 75a LADI). Ogni domanda deve essere esaminata in maniera approfondita in relazione a contenuto, durata, costi e conformità ai requisiti legali. Un progetto pilota può in particolare essere approvato se non comporta l’attuazione temporanea di provvedimenti o prestazioni volutamente esclusi dal legislatore o se non pregiudica in modo sproporzionato gli interessi privati. Poiché le distorsioni della concorrenza provocate dai progetti pilota devono essere ridotte al minimo, l’attuazione di un simile progetto in questo ambito non produrrebbe l’effetto desiderato.