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Imparare dalla Danimarca e dalla Svezia. Impostare il ricongiungimento familiare in funzione degli interessi della Svizzera

24.4444 · Mozione · 2024-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche di legge necessarie affinché l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare presupponga sempre, se non prevalgono trattati internazionali, l’adempimento delle condizioni minime seguenti:

  • la persona che presenta la domanda di ricongiungimento familiare dispone di risorse finanziarie sufficienti a garantire in maniera duratura e senza alcun sostegno statale il sostentamento proprio e della persona che si ricongiunge; per i rifugiati riconosciuti vanno previste agevolazioni per i primi tre mesi dopo la concessione dell’asilo;

  • la persona che presenta la domanda di ricongiungimento familiare ha già compiuto 24 anni;

  • il coniuge che si ricongiunge ha già compiuto 24 anni e il matrimonio non è stato contratto ai fini del ricongiungimento familiare;

  • i figli che si ricongiungono hanno meno di 15 anni;

  • la persona o le persone che si ricongiungono si assumono tutti i costi risultanti dal ricongiungimento (ottenimento dei documenti, spese di viaggio ecc.).

Begründung

Il ricongiungimento familiare contribuisce in ampia misura alla migrazione. È uno dei principali motivi della crescita della popolazione in Svizzera: tramite questa via è giunto un quarto delle persone immigrate in maniera duratura nel 2023 (46 281 persone), il che corrisponde a un aumento del 7,6 per cento rispetto al 2022. La prosecuzione di questa tendenza non è negli interessi economici della Svizzera. Infatti, contrariamente alle altre persone immigrate legalmente per altri motivi, il ricongiungimento familiare non è correlato a una domanda di lavoratori. Si tratta di una categoria di immigrazione svantaggiosa per la Svizzera. In un rapporto del 7 giugno 2019 il Consiglio federale ha riconosciuto che il rischio di dipendenza dall’aiuto sociale è superiore alla media per i cittadini di Paesi terzi che giungono in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare (17.3260). La Costituzione federale stabilisce che l’immigrazione è gestita autonomamente e deve corrispondere agli interessi globali dell’economia svizzera. Per consentire l’applicazione di questo principio, la Costituzione prevede espressamente la limitazione del diritto al ricongiungimento familiare (art. 121a Cost.). Alla luce dei più recenti sviluppi nel settore dell’asilo e degli incessanti flussi migratori verso l’Europa, questo mandato costituzionale deve essere attuato a livello di legge.Danimarca e Svezia mostrano come si può limitare il ricongiungimento familiare dei rifugiati rispettando la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. Al momento in Svizzera non è prevista alcuna limitazione nei confronti dei rifugiati riconosciuti. Se necessario la Confederazione si assume addirittura le spese di viaggio (art. 53 lett. d OAsi 2). E per le persone ammesse provvisoriamente il Consiglio federale vuole persino estendere il ricongiungimento familiare invece di limitarlo.Le limitazioni chieste permettono di eliminare incentivi sbagliati, in particolare per le persone senza o con pochi legami culturali con il nostro Paese, e anche di frenare l’immigrazione indesiderata nello Stato sociale svizzero.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale esamina regolarmente le misure e le leggi adottate in altri Paesi per vedere se possono essere opportune anche in Svizzera. Per questo motivo ha proposto di accogliere il postulato 24.3939 Z’Graggen (Analisi della procedura d'asilo in alcuni Paesi europei selezionati), che chiede in particolare di analizzare la procedura d’asilo e gli attuali sviluppi in Paesi europei selezionati, e di trarne conclusioni per la politica d’asilo svizzera. Il margine per adeguare le condizioni legali del ricongiungimento familiare è limitato dalle disposizioni costituzionali e internazionali (in particolare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo [CEDU; RS 0.101]). In questo contesto occorre pure considerare gli impegni assunti dalla Svizzera con l’Unione europea (cfr. art. 3 dell’allegato all’Accordo sulla libera circolazione delle persone; ALC; RS 0.142.112.681). Oltre la metà delle persone giunte in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare proviene dall’UE/AELS. Il mercato del lavoro è il principale motore dell’immigrazione in Svizzera. Le condizioni per il ricongiungimento familiare nel settore degli stranieri sono già restrittive, ad esempio è richiesta l’indipendenza dall’aiuto sociale. Le condizioni sono meno severe soltanto per il ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri o UE/AELS. Inoltre, la nozione di familiare è più ampia per queste due categorie, includendo in particolare i discendenti fino a 21 anni o a carico nonché gli ascendenti della persona che chiede il ricongiungimento e del suo coniuge che sono a suo carico.Nel diritto d’asilo il campo d’applicazione del ricongiungimento familiare è più ristretto che nel diritto degli stranieri. Ad esempio, il ricongiungimento familiare è previsto soltanto per i rifugiati riconosciuti che hanno ottenuto l’asilo. Conformemente all’articolo 85c della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il coniuge e i figli minorenni di uno straniero ammesso provvisoriamente possono essere inclusi nell’ammissione provvisoria al più presto tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria se sono adempiute determinate condizioni. Nella sua sentenza di principio M.A. contro la Danimarca del 9 luglio 2021, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha tuttavia ritenuto che un termine legale d’attesa di tre anni non fosse compatibile con il diritto al rispetto della vita familiare. Il Tribunale amministrativo federale ha ripreso questa giurisprudenza. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) deve ora esaminare già dopo un termine d’attesa di due anni se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono adempiute, in particolare non dipendere dall’aiuto sociale e non ricevere prestazioni complementari annuali. Ai fini della certezza giuridica, il Consiglio federale intende attuare a livello di legge questo cambio di prassi. In seguito alla sentenza della Corte EDU anche la Danimarca ha ridotto a due anni il suo termine di attesa.L’introduzione di un’età minima di 24 anni per chiedere il ricongiungimento familiare sarebbe problematica dal punto di vista del principio dell’uguaglianza giuridica (art. 8 della Costituzione federale; Cost.) e potrebbe violare il principio di proporzionalità, visto che questo limite d’età non sembra appropriato per limitare la migrazione e graverebbe eccessivamente sugli interessati. Per di più, non vi sono criteri oggettivi per determinare questa età minima. Inoltre, fissare a15 anni l’età massima per beneficiare di un ricongiungimento familiare non sarebbe coerente con le altre normative nazionali sulla maggiore età e violerebbe in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) e la CEDU, poiché non sarebbe più possibile effettuare una ponderazione degli interessi nel singolo caso. L’introduzione del criterio dell’indipendenza dall’aiuto sociale per il ricongiungimento familiare nel settore dell’asilo sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza: secondo il Tribunale federale (TF), le condizioni in materia d’indipendenza dall’aiuto sociale poste alle persone con qualità di rifugiato devono essere meno severe di quelle previste per altre categorie di stranieri dato l’obbligo di protezione derivante dalla Costituzione e dalla CEDU (sentenza TF 139 I 330 consid. 4.2; sentenza TF 2C_660/2015 del 26 agosto 2015, consid. 2.2.). La giurisprudenza della Corte EDU è sulla stessa linea: non si deve pretendere l’impossibile dai rifugiati in termini di indipendenza finanziaria. Per questi motivi, l’introduzione di criteri sull’indipendenza finanziaria non inciderebbe sul numero di domande di ricongiungimento familiare. Infine, la SEM adotta una prassi restrittiva in merito all’assunzione delle spese d’entrata per le persone del settore dell’asilo, assumendole soltanto in via eccezionale, nel caso di richiedenti totalmente sprovvisti di mezzi e in particolare per evitare che un ritardo metta in pericolo i loro familiari. La Confederazione non contribuisce ad alcuna spesa d’entrata per i ricongiungimenti familiari disciplinati dal diritto degli stranieri.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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