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24.4446 · Interpellanza · 2024-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

  1. In che modo il Consiglio federale garantisce il rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Svizzera, nell’ambito del soccorso d’emergenza?

  2. Cosa intraprende affinché il rispetto dei pertinenti diritti dei minori (Cost., CEDU, Convenzione sui diritti del fanciullo) sia garantito nei centri federali d’asilo e negli alloggi collettivi cantonali?

  3. Come può garantire che i diritti dei minori siano rispettati nei regimi cantonali di soccorso d’emergenza?

  4. Sono profusi sforzi per indurre i Cantoni a rispettare l’articolo 19 Cost. (diritto all’istruzione scolastica di base) e a permettere ai bambini che beneficiano del soccorso d’emergenza di accedere alle istituzioni diurne (scuole diurne, offerte di assistenza ecc.) e ai giovani di accedere alla formazione professionale?

  5. Come garantisce che il rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo e della Costituzione federale figuri nelle raccomandazioni in materia di soccorso d’emergenza per le persone del settore dell’asilo obbligate a partire emanate dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali?

Begründung

In Svizzera il diritto all’aiuto in situazioni di bisogno è garantito dall’articolo 12 Cost. Ne risultano prestazioni minime, spesso fornite in natura, che devono garantire a ogni persona una sopravvivenza dignitosa. In Svizzera una persona su sette che percepisce il soccorso d’emergenza è minorenne. Giuridicamente questi minori beneficiano di una protezione particolare. Le pertinenti disposizioni figurano negli articoli 7, 10, 11 e 19 della Costituzione federale, negli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e in particolare negli articoli 3, 22, 24, 27, 31, 37 e 39 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Due studi recentemente pubblicati su mandato della Commissione federale della migrazione portano a chiedersi se l’attuale situazione dei minori che beneficiano del soccorso d’emergenza sia compatibile con le disposizioni e gli accordi menzionati. Sono identificati diversi campi d’azione, in particolare nei settori dell’alloggio e della partecipazione sociale. Esistono inoltre importanti differenze regionali nell’ambito della scolarizzazione. In parte la scuola può essere frequentata soltanto all’interno del centro d’asilo, il che è incompatibile con l’articolo 19 Cost. (diritto all’istruzione scolastica di base). Nel settore della sanità sussistono lacune soprattutto in materia di salute psichica e dentaria nonché incompatibilità con diverse disposizioni legali.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Per il Consiglio federale è fondamentale che il benessere, la salute e lo sviluppo dei bambini che beneficiano del soccorso d’emergenza in Svizzera siano garantiti e che la Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo (RS 0.107) sia rispettata. Nell’ambito dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza, le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni sono rette esclusivamente dal diritto in materia di sussidi. I Cantoni sono competenti per il calcolo, il versamento e l’impostazione delle prestazioni di aiuto sociale e soccorso nel singolo caso e in linea di massima applicano il diritto cantonale. In virtù della competenza cantonale sancita nell’articolo 115 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la Confederazione non è abilitata a impartire istruzioni ai Cantoni né a esercitare una qualsivoglia sorveglianza nei loro confronti per quanto concerne l’organizzazione dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza. Il controllo materiale delle decisioni cantonali compete dunque esclusivamente ai tribunali cantonali o in ultima istanza al Tribunale federale.

Finora non è stata emanata alcuna sentenza che ritenga generalmente illegale applicare ai bambini un regime di soccorso d’emergenza. Al contrario, la giurisprudenza è chiara e stabilisce costantemente che il principio di individualizzazione, da rispettare anche nel soccorso d’emergenza, permette di considerare in maniera adeguata le esigenze concrete individuali delle persone vulnerabili. È quindi possibile tenere debitamente conto dei diritti dei minori nel soccorso d’emergenza conformemente alle fonti del diritto menzionate dall’autrice dell’interpellanza.

1.-3. Nei centri federali d’asilo (CFA) i minori sono alloggiati e assistiti conformemente al piano d’esercizio e al manuale per minorenni non accompagnati, che tengono sufficientemente conto delle particolari esigenze dei minori e dei loro diritti. L’alloggio e l’assistenza dei minori nei CFA sono anche controllati sia tramite audit interni sia dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura. Inoltre, nel rapporto in adempimento del postulato Marti 20.4421 «Bene del figlio nel diritto d'asilo e degli stranieri» il Consiglio federale analizzerà in che misura il bene del figlio è garantito nel diritto in materia d'asilo e di stranieri e se occorre un intervento. Nei centri cantonali spetta ai Cantoni provvedere al rispetto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

4. Anche l’ambito scolastico è di competenza dei Cantoni e non della Confederazione, conformemente all’articolo 62 capoverso 1 Cost. Spetta ai Cantoni garantire che il disciplinamento, l’organizzazione, l’attuazione e il controllo dell’istruzione scolastica obbligatoria siano conformi alla Costituzione, anche per i bambini che si trovano in centri di soccorso d’emergenza. Va rilevato che l’istruzione impartita nei centri di soccorso d’emergenza soddisfa le esigenze dell’articolo 19 Cost., che garantisce il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita. L’accesso dei bambini in soccorso d’emergenza alle istituzioni diurne dipende dalle prescrizioni cantonali. Per quanto riguarda la richiesta di accesso alla formazione professionale, occorre considerare che un tirocinio è considerato un’attività lucrativa. La legge sull’asilo vieta alle persone obbligate a partire di esercitare una tale attività. In linea di principio i beneficiari del soccorso d’emergenza non hanno dunque la possibilità di assolvere un apprendistato.

5. Spetta esclusivamente ai Cantoni attuare il soccorso d’emergenza ed emanare pertinenti raccomandazioni.