24.4448 · Mozione · 2024-12-18
Dipartimento dell'interno
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Con la presente mozione chiedo al Consiglio federale di modificare la prassi di calcolo della rendita AVS dopo il raggiungimento dell’età di riferimento per gli indipendenti, in particolare nei casi in cui vi è un utile di liquidazione. Le autorità fiscali cantonali dovranno essere tenute a comunicare separatamente questi utili alle casse di compensazione e l’articolo 9 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) dovrà essere adeguato.
Begründung
Con la riforma AVS 21, chi versa contributi su redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento può richiedere un nuovo calcolo della rendita AVS. Ad esempio, per un agricoltore nato il 15 maggio, che nell’anno in cui compie 65 anni consegue un reddito AVS di 120 000 franchi, saranno presi in considerazione soltanto sette mesi di reddito. Lo stesso problema degli agricoltori si verifica anche per gli indipendenti che smettono di lavorare nell’anno in cui compiono 65 anni: nell’anno in questione devono infatti pagare l’AVS sull’utile di liquidazione. Tuttavia, per evitare disparità di trattamento, quest’ultimo non dovrebbe essere mensilizzato.Nella risposta alla mia interpellanza 24.3184 sullo stesso tema, il Consiglio federale precisa che i redditi provenienti dall’attività lucrativa totalizzati durante questo periodo (tra il 31 dicembre precedente il raggiungimento dell’età di riferimento e la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia) non vengono presi in considerazione per il calcolo della rendita. Esso aggiunge che «l’utile di liquidazione è un reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente (…). Tuttavia, il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è determinato dalle autorità fiscali sulla base della dichiarazione d’imposta presentata per l’intero anno e le stesse autorità lo comunicano alle casse di compensazione una volta all’anno (...). Non è quindi possibile per le casse di compensazione definire con precisione quale parte del reddito sia stata realizzata prima o dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (…)».Oggi questa comunicazione viene effettuata per via elettronica e in modo automatizzato. È vero che qualsiasi cambiamento comporterebbe l’adeguamento di numerosi sistemi d’informazione per le 26 autorità fiscali e le casse di compensazione. Per questa ragione, con la presente mozione invito il Consiglio federale a modificare l’articolo 9 capoverso 3 LAVS in modo da obbligare i Cantoni a comunicare gli utili di liquidazione separatamente.
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene ragionevole che gli utili di liquidazione delle persone che cessano definitivamente l’attività lucrativa indipendente (casi di cui all’art. 37b della legge federale sull’imposta federale diretta; RS 642.11) vengano presi in considerazione integralmente nel nuovo calcolo delle rendite di vecchiaia anche se sono stati realizzati nei mesi successivi al raggiungimento dell’età di riferimento. A tal fine, è indispensabile che le autorità fiscali comunichino separatamente gli utili di liquidazione alle casse di compensazione AVS. Dovranno quindi adeguare i propri sistemi d’informazione in tal senso.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.