24.4467 · Interpellanza · 2024-12-19
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Come nel resto del mondo, anche nel mercato finanziario svizzero una «soft law» definita a livello internazionale ricopre un ruolo centrale. Questo quadro normativo viene elaborato all’interno di reti di autorità nelle quali le banche centrali e gli enti preposti alla vigilanza sui mercati finanziari collaborano fra loro, definendo standard internazionali. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) rappresenta la Svizzera in diversi organismi internazionali che, nell’ambito della regolamentazione dei mercati finanziari, sviluppano normative di «soft law» a livello mondiale, con effetti di ricaduta sul diritto nazionale.
Benché queste normative che assumono la forma di standard (minimi) non abbiano alcun effetto vincolante, la FINMA deve tenerne conto nella sua attività di regolamentazione. I due recenti esempi riportati di seguito dimostrano come la FINMA aderisca a questo principio:
la circolare «Rischi finanziari connessi a eventi naturali» (basata, tra l’altro, sulla «soft law» elaborata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria);
la revisione totale della circolare 13/5 «Liquidità degli assicuratori» (questa revisione mira, tra l’altro, a integrare la normativa di «soft law» elaborata dall’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo).
Nel contempo occorre notare che l’osservanza degli standard (minimi) internazionali è inevitabilmente in conflitto con gli obiettivi perseguiti dagli altri principi di regolazione svizzeri.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. La FINMA come garantisce che, oltre al rispetto degli standard (minimi) internazionali, sia preservato il primato dei principi di regolazione svizzeri (ad es. approccio fondato sulla definizione di principi basilari o conseguenze finanziarie)? Nella sua attività di regolamentazione, sfrutta a sufficienza i margini di manovra a favore di soluzioni nazionali?
2. La FINMA tiene sufficientemente conto del principio di regolazione orientato alla concorrenzialità? Questa domanda sorge alla luce della drastica perdita di importanza della piazza finanziaria svizzera: secondo il Global Financial Centres Index, Zurigo è scivolata dal 5° posto (2007) all’attuale 17° posto fra le piazze finanziarie più importanti del mondo. Il Consiglio federale come spiega questa deplorevole retrocessione?
3. In linea di principio, l’ultima parola dovrebbe spettare al Parlamento e al popolo (tramite referendum) quando la Svizzera si trova sotto pressione politica nell’adottare normative di «soft law». L’Esecutivo come valuta il conflitto tra regolamentazione e principio di democrazia diretta?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), la FINMA disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa deve considerare il diritto federale superiore e segnatamente i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza, le ripercussioni sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera, la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza nonché gli standard internazionali minimi. La FINMA pondera anche tra approccio fondato sulla definizione di principi basilari e chiarezza necessaria per gli assoggettati alla vigilanza. Inoltre, l’attività di regolamentazione della FINMA viene svolta con il coinvolgimento degli interessati, delle unità amministrative cointeressate e previa consultazione pubblica (art. 7 cpv. 4 LFINMA e art. 10 ordinanza del 13.12.2019 concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.11). 2. Secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera b LFINMA, nell’ambito della sua attività di regolamentazione la FINMA è tenuta a considerare la concorrenzialità e la capacità di innovazione della piazza finanziaria svizzera. L’importanza di una piazza finanziaria è influenzata da vari fattori e può essere misurata in base a molti criteri e indici diversi. 3. La Svizzera è membro degli organi internazionali rilevanti nel settore dei mercati finanziari e rappresenta i suoi interessi nell’elaborazione di standard internazionali. Se la FINMA rappresenta la Svizzera in organismi internazionali, i principi relativi alla posizione da assumere devono essere definiti d’intesa con il DFF (art. 3 cpv. 2 ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari).
Il DFF informa le commissioni competenti per la politica estera regolarmente, in modo tempestivo e completo, sugli sviluppi importanti della politica estera (art. 152 cpv. 2 legge del 13.12.2002 sul Parlamento, LParl; RS 171.10). Quando in seguito all’attuazione di raccomandazioni o decisioni di organizzazioni internazionali o di organi multilaterali è necessario emanare o modificare sostanzialmente una legge federale secondo l’articolo 5b dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1), o in seguito ad altri progetti essenziali secondo l’articolo 152 capoverso 3 LParl e alle istruzioni per la relativa attuazione (FF 20243067, disponibili in tedesco), devono essere consultate le commissioni competenti per la politica estera. Un eventuale recepimento di standard internazionali del settore finanziario nel diritto nazionale avviene nel quadro dell’iter legislativo e dei processi di regolamentazione ordinari, che prevedono la possibilità di far valere i relativi diritti democratici di partecipazione. Per quanto concerne l’attività di regolamentazione della FINMA, le basi legali e i processi illustrati al punto 1 devono garantire che si tenga sufficientemente conto dei vari elementi materiali e principi di regolamentazione stabiliti dal diritto nazionale superiore come pure dei pareri espressi in occasione delle consultazioni.