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Creare una carta d'identità semplificata per gli anziani che non lasciano la Svizzera

24.4468 · Mozione · 2024-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di progettare una carta d’identità non biometrica, senza data di scadenza, che permetta alle persone di una certa età (ancora da determinare) che non intendono più lasciare il territorio nazionale di disporre di un documento ufficiale, ordinabile senza doversi recare in un centro specializzato.

Begründung

Procurarsi una carta d’identità è molto impegnativo per i nostri concittadini di una certa età in condizioni fisiche non più ottimali. Devono affrontare un’estenuante trasferta per recarsi in un centro, anche se non intendono più effettuare viaggi al di fuori del Paese, per i quali è in linea di massima richiesto un documento biometrico. Per queste persone, che devono comunque disporre in Svizzera di un documento ufficiale per dimostrare la loro identità, sarebbe dunque pratico poter ordinare da casa un documento d’identità semplificato. Questa prassi è peraltro applicata in alcuni Paesi europei.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Ai fini del rilascio di un documento d’identità ufficiale, la persona richiedente deve poter essere identificata con certezza. In Svizzera deve presentarsi personalmente all’autorità di rilascio del Cantone di domicilio e dimostrare la propria identità. L’autorità di rilascio, se del caso, può richiedere documenti supplementari. L’autorità di rilascio verifica l’identità del richiedente secondo l’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità (ODI; RS 143.11). Al di fuori della Svizzera, compete alle rappresentanze svizzere all’estero, quali autorità di rilascio, effettuare la verifica di cui all’articolo 12 capoverso 1 ODI. Conformemente alla legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità (LDI; RS 143.1), il Consiglio federale garantisce la possibilità di richiedere una carta d’identità senza microchip (art. 2 cpv. 2ter LDI). I singoli Cantoni decidono dove la carta d’identità senza microchip può essere richiesta. Possono anche autorizzare i Comuni di domicilio a ricevere le richieste di rilascio di carte d’identità senza microchip (art. 14d cpv. 1 ODI). Per le persone registrate all’estero la competenza spetta alle rappresentanze svizzere all’estero. La legislazione attuale prevede già eccezioni all’obbligo per la persona richiedente di presentarsi personalmente all’autorità di rilascio. L’autorità di rilascio può infatti, in casi di grave infermità fisica o psichica, esonerare la persona richiedente dall’obbligo di presentarsi personalmente se può stabilire inequivocabilmente l’identità in altro modo e se si può procurare i dati necessari in altro modo (art. 12 cpv. 4 ODI). Nella pratica, finora sono state sempre trovate soluzioni pragmatiche e orientate alle esigenze dell’utenza. La durata di validità ordinaria di una carta d’identità per adulti è di dieci anni (art. 5 cpv. 1 lett. a ODI). L’attuale carta d’identità svizzera rispetta pertanto le norme internazionali. Prevedere adeguamenti per casi speciali comporterebbe costi e richiederebbe una modifica del vigente diritto in materia di documenti d’identità. Il Consiglio federale reputa che non sia necessario rilasciare una carta d’identità senza data di scadenza a persone a partire da una certa età, considerato che l’attuale prassi pluriennale ha dimostrato la sua efficacia.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.