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Nessuna quota rosa negli organi direttivi delle associazioni mantello e delle organizzazioni sportive

24.4494 · Mozione · 2024-12-19

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di stralciare l’articolo 72d capoverso 1 lettera b numero 3 dell’ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica come pure di adeguare in tal senso tutte le necessarie disposizioni legislative affinché il sesso non rappresenti più alcuna condizione rilevante per la composizione degli organi direttivi delle associazioni mantello e delle organizzazioni sportive.

Begründung

Già nella mia domanda 22.7579 ho espresso i miei dubbi in merito all’introduzione di quote rosa nello sport. Purtroppo questi timori sono stati confermati. La strada intrapresa dell’introduzione di quote rosa, come prescritto nell’ordinanza sulla promozione dello sport (OPSpo), non ha risposto agli obiettivi prefissati per il settore dello sport svizzero.Il lavoro pratico nelle federazioni sportive mostra chiaramente che sia le donne che gli uomini sono attivamente rappresentati a tutti i livelli, senza che sia necessaria una regolamentazione di questo tipo. Soprattutto nello sport, dove lo spirito di squadra e l’impegno sono determinanti, l’obiettivo dovrebbe essere quello di promuovere e valorizzare le persone che si applicano con passione, indipendentemente dal loro sesso. È un privilegio poter contare su persone che sono disposte a investire tempo, conoscenze ed energie per il bene dello sport.Invece di apprezzare e integrare in modo ottimale le forze esistenti, le rigide regolamentazioni sulle quote distolgono l’attenzione dalle prestazioni e dall’impegno dei singoli. Creano ostacoli artificiali e portano alla burocratizzazione, in contrasto con l’obiettivo primario dello sport: unire e appassionare le persone.L’obbligo di introdurre tali direttive interferisce inoltre in modo inammissibile con l’autonomia di federazioni e società sportive e limita in modo sproporzionato la loro libertà di organizzazione. Invece di gravare le federazioni e le società sportive con ulteriori regolamentazioni, si dovrebbe confidare che la comunità sportiva sia in grado di creare un ambiente equo e inclusivo per tutti i partecipanti, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide il parere dell’autrice della mozione, secondo cui lo spirito di squadra, l’impegno, la passione e il volontariato sono fondamentali per lo sport. Tuttavia, anche il sistema sportivo svizzero non è privo di comportamenti scorretti e irregolarità. Per rafforzare l’etica e la sicurezza nello sport, il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà legislativa ai principi della Carta etica e alle regole della buona governance come requisiti per la concessione di sovvenzioni. Fra l’altro, si tratta di disposizioni che promuovono ed esigono una gestione amministrativa moderna e corretta delle organizzazioni sportive in modo da rafforzare sul lungo termine le strutture dell'organizzazione e contribuire inoltre significativamente all'attuazione dei doveri individuali di comportamento. Questi requisiti, concepiti come un pacchetto globale, non solo preconizzano un obbligo di trasparenza sul piano organizzativo e finanziario, sanciscono i diritti di partecipazione di persone direttamente interessate e impongono misure di protezione dei dati, ma disciplinano anche la limitazione della durata della carica nonché la rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi negli organi direttivi. Il Consiglio federale ritiene inoltre che nell’attuale contesto sociale non sia più accettabile che le donne siano massicciamente sottorappresentate negli organi direttivi di organizzazioni sportive nazionali, che rivestono indubbiamente una grande importanza sociale. Una tale sottorappresentazione femminile è inoltre in contrapposizione con l’obiettivo 5.5. dell’Agenda 2030 del Consiglio federale per uno sviluppo sostenibile «Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica» (Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE > Sviluppo sostenibile > Politica di sostenibilità > L’Agenda 2030). Le quote sono diventate uno strumento efficace per aumentare la presenza di donne in diversi ambiti. Per questo motivo il Consiglio federale prevede una quota del 40 per cento per gli organi direttivi delle aziende vicine alla Confederazione. Poiché Swiss Olympic e le federazioni sportive nazionali beneficiano di ingenti risorse finanziarie della Confederazione, il Consiglio federale ritiene giustificata la definizione di tali quote negli organi direttivi superiori. Gli aspetti della proporzionalità e del volontariato sono tenuti in considerazione poiché unicamente Swiss Olympic e le federazioni sportive nazionali a lei affiliate devono soddisfare tali quote. Per le federazioni e le società regionali e locali si applica una soluzione settoriale definita da Swiss Olympic, che mira a una rappresentazione dei sessi equilibrata senza pertanto definire quote vincolanti. Infine, le federazioni che non soddisfano ancora tali requisiti possono illustrare le misure adottate per raggiungere la quota richiesta (art. 72e capoverso 2 dell’ordinanza sulla promozione dello sport; OPSpo RS 415.01). Inoltre, il Consiglio federale sottolinea che l'ordinanza sulla promozione dello sport non interferisce nell'autonomia delle organizzazioni sportive private per quanto riguarda la loro organizzazione. L'ordinanza stabilisce solo quali misure devono adottare i beneficiari di aiuti finanziari. Pertanto, gli obblighi normativi o relativi al comportamento stabiliti nell'ordinanza non costituiscono degli obblighi generali per le organizzazioni sportive private nello svolgimento delle loro attività, ma incidono solo sulla concessione di aiuti finanziari della Confederazione. Anche le due competenti commissioni della scienza, dell’educazione e della cultura, consultate prima della revisione dell’ordinanza hanno approvato gli adeguamenti esposti. In considerazione di quanto esposto, il Consiglio federale rifiuta di stralciare l’articolo 72d capoverso 1 lettera b numero 3 dell’OPSpo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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