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Accordo di libero scambio tra AELS e Mercosur. Quali misure vengono adottate per proteggere la nostra agricoltura?

24.4497 · Interpellanza · 2024-12-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il 23 agosto 2019, a Buenos Aires, gli Stati dell’AELS (Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e quelli del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) hanno concluso nella sostanza i negoziati su un accordo di libero scambio, il quale prevede, in particolare, un contingente doganale di 35 000 ettolitri in esenzione da dazio per l’importazione di vino rosso in bottiglia e in fusti. La Svizzera ha inoltre accordato concessioni annuali per importanti prodotti d’esportazione degli Stati del Mercosur, come la carne (3000 t di carne di manzo, 1000 t di carne di pollo e 200 t di carne di maiale), il formaggio, gli oli alimentari (2000 t di soia e olio di arachidi), il grano per l’alimentazione umana (1500 t), alcuni prodotti ortofrutticoli, il miele e i cereali da foraggio.Per l’agricoltura svizzera questo accordo presenta più rischi che opportunità. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per compensare le perdite che l’agricoltura svizzera potrebbe subire a causa di questo accordo con il Mercosur? Sono state analizzate le conseguenze del cumulo delle varie concessioni accordate nei recenti accordi (Cile, Mercosur, ecc.), in particolare per il settore vitivinicolo? Quale meccanismo di protezione è previsto nell’accordo con il Mercosur? In che modo il Consiglio federale intende garantire la trasparenza per i consumatori, soprattutto per quanto riguarda il benessere degli animali e i metodi di allevamento legati alla carne importata dal Mercosur? Ringrazio il Consiglio federale per le risposte che potrà darmi.

Stellungnahme des Bundesrates

  1. Per i prodotti agricoli sensibili la Svizzera accorderà ai Paesi del Mercosur concessioni sotto forma di contingenti bilaterali. La loro entità corrisponde grossomodo ai consueti volumi d’importazione da questi Paesi. Le concessioni definite in questa fase dei negoziati saranno sostenibili per l’agricoltura svizzera e non genereranno ulteriori pressioni sul mercato interno. Non sono pertanto previste misure compensative.

  2. Il vino presenta generalmente un basso livello di protezione doganale. Per il vino rosso, il dazio all’importazione è di circa 50 centesimi a bottiglia. Il volume del contingente OMC, in particolare, non ha in pratica alcun effetto di contenimento delle importazioni (nel 2023 il tasso di utilizzo è stato dell’81 %). Nel quadro dell’Accordo di libero scambio (ALS) riveduto tra l’AELS e il Cile, la Svizzera ha concesso al Cile per il vino rosso un contingente bilaterale limitato. Lo stesso approccio è previsto nei negoziati ancora in corso per un ALS con i Paesi del Mercosur. Sono state analizzate anche le conseguenze dell’accumulo di concessioni per il settore vitivinicolo. Va rilevato che le importazioni di vino rosso dall’Argentina e dal Cile rappresentano rispettivamente il 2 e l’1 per cento del totale delle importazioni svizzere di vino rosso nell’ambito del contingente OMC. Le importazioni di vino dall’Argentina e dal Cile sono in calo, tant’è che nel 2023 sono diminuite rispettivamente del 38 e del 53 per cento in confronto al 2017.

  3. L’accordo in questione stabilisce regole procedurali molto dettagliate ed efficaci per le misure di salvaguardia bilaterali. Tali regole consentono alle Parti, a determinate condizioni, di revocare temporaneamente la riduzione dei dazi se questa causa o rischia di causare gravi perturbazioni del mercato. A differenza di quanto avviene per l’UE nel quadro del suo accordo con il Mercosur, la Svizzera continuerà a disporre di misure di protezione in virtù dell’accordo agricolo dell’OMC.

  4. Gli attuali obblighi della Svizzera in materia di trasparenza a favore dei consumatori non saranno influenzati da un eventuale accordo con il Mercosur. La trasparenza necessaria è quindi garantita. Secondo l’ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr; RS 916.51), vige tra l’altro l’obbligo di dichiarare la carne prodotta con sostanze ormonali e non ormonali vietate in Svizzera che servono ad aumentare le prestazioni degli animali. Tutti i Paesi del Mercosur hanno confermato alla Svizzera che l’utilizzo di queste sostanze per la produzione di carne è vietato per le categorie di animali interessate. Questi divieti sono riportati nell’elenco dei Paesi ODAgr (RS 916.511). Per attuare la mozione 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati» trasmessagli dal Parlamento, il Consiglio federale intende introdurre ulteriori obblighi di dichiarazione per i prodotti animali ottenuti con interventi dolorosi senza anestesia. L’ALS con il Mercosur prevede anche un dialogo sul benessere degli animali e sulla sostenibilità dell’agricoltura. Si potranno così intrattenere scambi di esperienze e collaborazioni più strette con i Paesi del Mercosur al fine di raggiungere una comprensione comune nel campo del benessere degli animali e rafforzare la consapevolezza in questi Paesi.

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