Lexipedia

24.4517 · Mozione · 2024-12-19

Dipartimento delle Finanze

Nella Commissione del Consiglio degli Stati

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di procedere alle necessarie modifiche di legge affinché il reddito lavorativo dei beneficiari di rendite AVS che continuano a esercitare un’attività lucrativa anche dopo aver compiuto 65 anni sia esente dall’imposta federale.

Begründung

La quota della popolazione in età di pensionamento è in costante aumento. Nei prossimi anni, quando le persone appartenenti alla generazione del «baby boom» andranno in pensione, tale percentuale crescerà ulteriormente. Già oggi sono in tanti a voler continuare a lavorare anche dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento. Ne traggono beneficio sia l’economia, che può approfittare della loro esperienza professionale pluriennale, sia i pensionati stessi che, oltre a mantenere i contatti sociali, riescono a ottimizzare il loro reddito. Questi lavoratori versano inoltre l’imposta sul reddito da attività lucrativa, ciò che torna utile a tutti. Tale impegno lavorativo dei pensionati deve essere ricompensato con l’esenzione di questo reddito dall’imposta federale.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Le persone che mantengono un’attività lucrativa anche in età di pensionamento sono importanti per l’economia, soprattutto in periodi di carenza di personale qualificato, e giovano alla prosperità della Svizzera. Con la riforma dell’AVS 21, accolta dal popolo nella votazione del 25 settembre 2022 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2024, il pensionamento può essere maggiormente adeguato alle esigenze individuali. Ad esempio, ora i cittadini possono riscuotere la rendita in modo flessibile tra i 63 e i 70 anni. Se si svolge un’attività lucrativa oltre l’età di riferimento (65 anni), i contributi AVS pagati dopo il raggiungimento di tale età verranno presi in considerazione per colmare lacune contributive o aumentare la rendita AVS fino alla rendita massima. Inoltre, ora gli istituti di previdenza professionale devono ammettere il rinvio della riscossione delle prestazioni di vecchiaia fino ai 70 anni nonché offrire la possibilità di un pensionamento parziale.Nel rapporto in adempimento del postulato Hegglin 19.3172 Promuovere l’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria, il Consiglio federale ha esaminato in modo approfondito se è possibile rafforzare gli incentivi per lo svolgimento di un’attività lucrativa dopo l’età di riferimento tramite sgravi fiscali sul reddito da attività lucrativa. Una tale misura comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti di altre persone che esercitano un’attività lucrativa, senza che vi sia alcun fondamento costituzionale nel diritto vigente che la giustifichi.Un’attuazione della mozione comporterebbe minori entrate per la Confederazione e i Cantoni che non possono essere stimate per mancanza di dati statistici. Introdurre un’agevolazione fiscale unicamente nell’ambito dell’imposta diretta comporterebbe una disarmonizzazione nell’imposizione dei redditi. Ciò perché, conformemente all’articolo 7 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS642.14), la totalità dei redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento continuerebbe ad essere imponibile. Esistono anche altre possibilità per rafforzare in maniera generalizzata gli incentivi fiscali per chi svolge un’attività lucrativa. Il 21 febbraio 2024 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’iniziativa popolare «Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)» e il controprogetto indiretto (Legge federale sull’imposizione individuale). L’imposizione individuale promuove l’offerta di lavoro in maniera mirata, in quanto riduce l’onere fiscale sul secondo reddito dei coniugi, incentivando in particolare le persone coniugate occupate a tempo parziale, che reagiscono in maniera più elastica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.