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24.4525 · Mozione · 2024-12-20

Dipartimento delle Finanze

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare all’Assemblea federale un disegno in cui l’articolo concernente lo scopo della regolamentazione TBTF (art. 7 cpv. 2 LBCR) sia adeguato sulla base degli insegnamenti tratti dalla crisi di CS.

In base ai suoi obiettivi, la legislazione TBTF deve non solo proteggere il sistema finanziario svizzero, ma anche essere attuabile nel confronto internazionale ed evitare lo scoppio di una crisi finanziaria internazionale.

Begründung

Rapporto CPI capitolo 9.1.2

"A prescindere dalle prescrizioni in materia di capitale e dalle esigenze di liquidità concretamente applicabili, il dibattito scaturito sulla scia della crisi di CS ha indotto la CPI a formulare alcune constatazioni sull’orientamento generale della regolamentazione TBTF svizzera.

In primo luogo la crisi di CS ha fatto emergere un conflitto tra gli obiettivi perseguiti da determinate misure con lo scopo della legislazione TBTF (cfr. l’articolo sullo scopo della legge, ovvero l’art. 7 cpv. 2 LBCR). La legislazione TBTF si prefigge di evitare il ricorso agli aiuti statali. Un PLB e in particolare una TPO potrebbe essere in contraddizione con questo scopo sancito nella legge. Questo conflitto di obiettivi può essere illustrato con l’esempio della TPO: da un lato considerazioni di natura politico-democratica e sullo Stato di diritto richiederebbero un disciplinamento esplicito della TPO nella legge. Inoltre un tale disciplinamento costringerebbe i portatori di interessi coinvolti (autorità, Parlamento ed economia) a confrontarsi concretamente con le problematiche, l’attuazione pratica e le ripercussioni di una TPO nel quadro della procedura legislativa ordinaria. Dall’altro la legislazione TBTF persegue, come indicato, fondamentalmente l’obiettivo di evitare l’erogazione di aiuti statali. In questo senso una TPO potrebbe costituire un falso incentivo.

Durante la crisi di CS, quando si trattava di tematiche come il PLB e la TPO, questo conflitto di obiettivi ha posto ripetute difficoltà alle autorità. Il conflitto rimanda a una domanda centrale per la Svizzera, considerata la notevole importanza che il settore bancario ha per la sua stabilità finanziaria e la sua economia, ossia: è realisticamente possibile superare una grave crisi bancaria senza aiuti statali oppure essi sono inevitabili almeno in determinati scenari per evitare danni importanti? Nel secondo caso, sorge un’altra domanda di politica regolatoria, ovvero fino a che punto e come gli attori interessati dovranno controbilanciare le risultanti distorsioni della concorrenza.

In secondo luogo la Commissione osserva che la legislazione TBTF è troppo incentrata sulla Svizzera, in particolare per quanto riguarda la pianificazione d’emergenza. Una G-SIB che opera dalla Svizzera presenta forti interdipendenze internazionali, mentre la legislazione svizzera TBTF ha in parte trascurato questo aspetto. La focalizzazione del piano d’emergenza sulle unità svizzere di rilevanza sistemica avrebbe potuto costituire un problema per la distribuzione della liquidità all’interno del gruppo in caso di ricorso all’ELA (v. n. 6.4.2). Inoltre, la liquidazione (resolution) di una G-SIB operante dalla Svizzera avrebbe presumibilmente comportato gravi perturbazioni sui mercati finanziari esteri e pesanti conseguenze per la stabilità finanziaria internazionale. Infatti, se venisse applicata l’opzione di ripiego (piano d’emergenza) verrebbe salvata solo l’unità di rilevanza sistemica per la piazza finanziaria o l’economia svizzera. La Commissione è dunque del parere che il piano di liquidazione (resolution plan) di una G-SIB operante dalla Svizzera a livello internazionale debba tenere conto di questi legami internazionali. Se la Svizzera vuole permettersi di avere una G-SIB con sede nel Paese deve assumersi le conseguenti responsabilità. Come ha dimostrato la crisi di CS, si tratta di un’esigenza pratica: per superare una crisi che colpisce una G‑SIB, come quella vissuta da CS, occorre coordinarsi con le autorità di vigilanza estere. Questo è ancora più evidente quando si tratta della liquidazione (resolution) di una G‑SIB. In caso contrario, si corre il rischio che le autorità estere impongano restrizioni al deflusso di fondi per filiali o succursali di una G-SIB svizzera (misure di ring fencing), il che potrebbe vanificare tutti gli sforzi compiuti dalle autorità svizzere. Anche nella crisi di CS il ring fencing è risultato un fattore aggravante, come esposto nel numero 7.2.2.2.

A fronte di queste due constatazioni sull’orientamento generale della legislazione TBTF svizzera, la CPI deposita questa mozione."

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è disposto a recepire la richiesta nel quadro dei lavori sul pacchetto di misure concernenti il rapporto sulla stabilità delle banche del 10 aprile 2024.

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