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24.4530 · Mozione · 2024-12-20

Dipartimento delle Finanze

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di atto legislativo all’Assemblea federale che limiti la concessione di agevolazioni secondo l’articolo 4 capoverso 3 LBCR in relazione alle disposizioni in materia di fondi propri e liquidità per le SIB. La concessione di agevolazioni deve essere trasparente, imperativamente limitata nel tempo e corredata di un chiaro piano di abbandono graduale.

Begründung

Rapporto CPI capitolo 11.1.1.3

"Sulla base del mandato conferitole, la CPI giunge alla conclusione che la FINMA aveva la competenza giuridica di concedere agevolazioni e che l’applicazione del filtro prudenziale rispettava il criterio della legalità.

La CPI valuta in sostanza positivamente gli sforzi compiuti dalla FINMA per un’esposizione più trasparente delle agevolazioni concesse rispetto a quanto avveniva con l’articolo 125 OFoP. Tuttavia la CPI ritiene che il filtro prudenziale, così com’era stato progettato, non fosse idoneo a conseguire tale obiettivo. È inoltre del parere che la neutralizzazione delle nuove norme contabili ottenuta con il filtro non sia stata pienamente adeguata, poiché le nuove norme dovevano consentire di ottenere effetti del tutto positivi (v. sopra). In questo senso la gestione da parte della FINMA di questo punto in relazione al filtro prudenziale non è da considerarsi adeguata.

La Commissione constata che il mantenimento del filtro figurava tra le richieste presentate da UBS (v. n. 7.2.1, 7.2.2.1 e 7.2.2.4). Con la fusione giuridica tra le due grandi banche questa disposizione è stata però abrogata, ciò che la CPI accoglie con favore.

In relazione al filtro prudenziale la CPI sottolinea di nuovo l’importanza di una capitalizzazione sufficiente delle banche di rilevanza sistemica. La stabilità in caso di crisi dipende in larga misura dal fatto che la banca disponga di una solida base di capitale proprio e sia in grado di assorbire le perdite e i deflussi di liquidità. Anche per portare a buon fine un risanamento o una liquidazione (resolution) è determinante la disponibilità di sufficienti fondi propri (mezzi gone concern). Sebbene CS rispettasse di misura i requisiti in materia di fondi propri, la società madre era sottocapitalizzata a causa degli investimenti esteri che non erano pienamente supportati da capitale proprio.

Alla luce di queste considerazioni la CPI suggerisce di limitare per le SIB, a livello di legge o di ordinanza, la possibilità di concedere agevolazioni alle disposizioni in vigore in materia di fondi propri e liquidità. La CPI ritiene per esempio opportuno prevedere nella legge che le agevolazioni possono essere concesse solo temporaneamente. Inoltre, le banche di rilevanza sistemica devono esporre le agevolazioni ottenute nel modo più trasparente e tracciabile possibile. La CPI invita il Consiglio federale a integrare, a livello di legge e di ordinanza, queste restrizioni insieme alla «combinazione di misure» secondo il numero 7.5.9 del suo rapporto del 10 aprile 2024. I risultati del suddetto esame della portata dell’articolo 4 capoverso 2 LBCR devono essere tenuti in debita considerazione.

La CPI suggerisce altresì una verifica delle disposizioni esistenti in materia di fondi propri. In particolare deve essere rafforzata la, copertura con fondi propri delle partecipazioni estere."

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale reputa opportuno esaminare la proposta della Commissione, purché questa non entri in contraddizione con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente gli strumenti e le competenze della FINMA in materia di vigilanza sulle banche di rilevanza sistemica (SIB). L’Esecutivo sottolinea inoltre che in un quadro normativo basato su principi, in cui non viene disciplinato ogni singolo caso ipotizzabile, un’autorità di vigilanza deve disporre del margine di discrezionalità necessario sia per definire inasprimenti che agevolazioni sul piano normativo. Durante la pandemia di COVID-19, ad esempio, in tanti hanno accolto con favore le agevolazioni normative adottate in tempi brevi dalla FINMA per evitare che la concessione di crediti subisse limitazioni per motivi economici. Il Consiglio federale è tuttavia disposto a riesaminare nonché eventualmente a concretizzare le condizioni e i criteri legali per tali singole decisioni prese dalla FINMA e ha con-ferito al DFF un mandato in merito. Qualora la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il Consiglio federale chiederà di convertirla in un mandato di verifica.