24.4546 · Interpellanza · 2024-12-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
La promozione delle siepi offre la possibilità di integrare maggiormente la biodiversità nel paesaggio rurale, favorendo anche un'agricoltura sostenibile. Infatti, le siepi offrono uno spazio vitale e una fonte di nutrimento a numerose specie, fungendo al contempo da elementi di collegamento tra vari spazi vitali. Pur non necessitando di ampie superfici, consentono di fare molto per la biodiversità, motivo per cui dovrebbero essere promosse maggiormente in qualità di elemento del paesaggio rurale.
Essendo tuttavia soggette a una forte protezione in Svizzera, molti gestori sono scoraggiati dal piantarne di nuove. Bisognerebbe quindi iniziare da qui:
non occorre intervenire sulle siepi esistenti, il cui status va mantenuto, bensì esclusivamente su quelle piantate volontariamente sui terreni agricoli, per esempio nel quadro dell'ordinanza sui pagamenti diretti o di programmi cantonali analoghi.
Inoltre, gran parte della superficie agricola utile in Svizzera è affittata e, pertanto, non di proprietà del gestore. Sulle superfici interessate sarebbe consentito piantare siepi soltanto con l'espressa autorizzazione degli affittuari, tuttavia poco interessati alla promozione di simili strutture.
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti.
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione che la protezione assoluta (LPN, LPT, LCP) rappresenti un ostacolo all'impianto di nuove siepi?
2. Il Consiglio federale come valuta la possibilità di esentare le nuove siepi impiantate dallo status di protezione, al fine di renderne più conveniente l'impianto?
3. Il Consiglio federale come potrebbe applicare nella pratica la suddetta flessibilità nella gestione delle siepi sui terreni agricoli?
Stellungnahme des Bundesrates
1) Secondo l’articolo 18 capoverso 1bis della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) le siepi devono essere segnatamente protette. Tuttavia, non tutte le siepi sono soggette a questa protezione. Le siepi degne di protezione, cioè quelle con una qualità ecologica sufficiente, non beneficiano ad esempio di una protezione assoluta. Esse possono essere rimosse se vi è un interesse preponderante e se colui che ha causato l’inquinamento fornisce una sostituzione confacente. I Cantoni sono liberi di emanare disposizioni approfondite sulla protezione delle siepi. 2 e 3) La Confederazione promuove l’impianto di siepi nell’ambito della compensazione ecologica ai sensi dell’articolo 18b capoverso 2 LPN e dei pagamenti agricoli diretti (RS 910.13). Il Consiglio federale non ritiene adeguato uno status speciale per le siepi appena piantate. Tuttavia, il Consiglio federale terrà conto del suggerimento dell’interpellanza per quanto riguarda l’elaborazione del rapporto relativo al postulato 23.3676 Z’graggen «Rafforzare e incentivare in modo vincolante la biodiversità sulla base della normativa esistente». Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare come può essere incentivata in modo determinante la biodiversità in Svizzera attraverso accordi volontari nel quadro giuridico vigente.