24.4591 · Mozione · 2024-12-20
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 190 del Codice penale prevedendo
una pena detentiva minima di tre anni per una violenza carnale secondo i capoversi 1 (contro la volontà) e 2 (con coazione);
una pena detentiva minima di cinque anni per una violenza carnale secondo il capoverso 3 (con crudeltà).
Begründung
«Solo sì significa sì» è il motto scandito a gran voce da un movimento che vede in prima fila PS Svizzera e Amnesty International. Il suo obiettivo era estendere la violenza carnale ai casi in cui la vittima non è costretta (fisicamente o psichicamente).Dopo lunghe discussioni la richiesta è stata accolta, e non vi è nulla da obiettare. Urta tuttavia l’incoerenza sull’entità della pena palesata in sede di attuazione, contesto in cui la stessa cerchia che chiedeva di estendere la violenza carnale ha mancato di coraggio.Ora esiste quasi una «violenza carnale light» (art. 190 cpv. 1 CP), commessa senza violenza e senza coazione, ma contro la volontà della vittima. In questo caso non è prevista una pena minima; di conseguenza a uno stupratore può essere inflitta una sanzione di appena tre giorni. Per la violenza carnale con coazione (cpv. 2) continua a essere prevista una pena minima di appena un anno. Anche in questo caso le stesse cerchie, in particolare il PS e i Verdi, hanno votato contro l’aumento a due anni, proposto dallo stesso Consiglio federale. La loro era quindi una mera politica simbolica.Sarebbe stato molto più importante aumentare generalmente a tre anni la pena minima in caso di violenza carnale. I giudici sarebbero quindi stati obbligati a sfruttare tutta la cornice edittale dei reati sessuali, come avevano loro stessi chiesto al Consiglio federale nel 2010, invece di restare nel terzo inferiore.Ogni violenza carnale è una violenza carnale. Non vi può essere una «violenza carnale light». Ma è proprio quello che accade oggi, dato che una violenza carnale commessa «soltanto» contro la volontà della vittima può essere sanzionata in maniera molto mite. Per la vittima la severità con cui è punito l’autore fa una grande differenza. Se l’autore se la cava con tre giorni, è una beffa alla luce del torto subito dalla vittima. È quindi opportuno aumentare generalmente a tre anni la pena minima. In tal modo si garantisce anche che lo stupratore non se la cavi più con pene con la sospensione condizionale. Per i casi in cui l’autore ha agito con crudeltà (cpv. 3), in cui la pena massima ammonta a 20 anni, la pena minima va aumentata a cinque anni.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il diritto penale sessuale è stato riveduto di recente. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2024 (RU 2024 27). Nel quadro dei dibattimenti, il Parlamento si è espressamente rifiutato di aumentare da un anno a più di due anni la pena detentiva minima per la violenza carnale con coazione (art. 190 cpv. 2 del Codice penale [CP]; RS 311.0). Già in sede di consultazione, la maggioranza dei partecipanti si era detta favorevole a mantenere la pena detentiva minima di un anno. Il Parlamento ha inoltre confermato la pena detentiva minima di tre anni nell’articolo 190 capoverso 3 CP. Non vi è motivo di ritornare sulle decisioni prese dopo così poco tempo. Anche le considerazioni seguenti depongono contro le modifiche legislative chieste nella mozione. Dalla revisione, la violenza carnale e gli atti analoghi alla congiunzione carnale che implicano una penetrazione nel corpo ricadono sotto l’articolo 190 CP. Fino ad allora questi ultimi erano contemplati nell’articolo 189 vCP (coazione sessuale), la cui fattispecie di base non prevedeva alcuna pena minima. Se fosse introdotta una pena detentiva minima di tre anni, questi casi sarebbero puniti in maniera molto più severa rispetto a prima della revisione. Inoltre, con l’introduzione della soluzione del rifiuto («no significa no») ricadono ora sotto l’articolo 190 CP reati sessuali che in passato, in quanto molestie sessuali, potevano essere puniti soltanto con la multa (art. 198 CP). Anche questi reati sarebbero puniti in maniera molto più severa rispetto a prima della revisione se fosse introdotta una pena detentiva minima di tre anni. Anche il fatto che i reati di cui all’articolo 190 capoversi 1 e 2 presentino gradi di illiceità differenti si oppone a che vi figuri la medesima pena minima. Una violenza carnale con coazione è infatti più grave, sul piano dell’illecito, di una violenza carnale senza coazione. È pertanto coerente e corretto prevedere una graduazione. Introdurre una pena minima nell’articolo 190 capoverso 1 CP e aumentare le pene minime nell’articolo 190 capoversi 2 e 3 limiterebbe notevolmente il margine di apprezzamento dei giudici e renderebbe più difficile pronunciare un giudizio adeguato al caso di specie. Con conseguenze concrete: se le pene minime fossero tanto elevate, è presumibile che nella valutazione delle prove i giudici userebbero un metro più severo interpretando la legge in maniera più restrittiva. Il Consiglio federale e il Parlamento considerano che l’attuale pena detentiva minima di un anno prevista nell’articolo 190 capoverso 2 CP sia adeguata in confronto ad altre fattispecie che prevedono la stessa pena minima (p. es. omicidio passionale [art. 113 CP] o lesioni gravi [art. 122 CP]). Una lesione è grave ad esempio se l’autore ferisce la vittima mettendone in pericolo la vita o mutila un organo o un arto di una persona o gliene fa perdere l’uso. L’attuazione della mozione comprometterebbe questo equilibrio. Le pene minime di tre o cinque anni sono rare nel diritto svizzero: sono previste negli articoli 111 (omicidio intenzionale), 140 numero 4 (rapina qualificata), 185 numero 2 (presa d’ostaggio qualificata), 190 capoverso 3 (violenza carnale qualificata), 221 capoverso 2 (incendio intenzionale qualificato), 260ter capoverso 3 (influenza determinante all’interno di un’organizzazione criminale e terroristica), 264a segg. (crimini contro l’umanità nonché crimini di guerra) e 266 numero 2 CP (attentati qualificati contro l’indipendenza della Confederazione). Soltanto per l’assassinio (art. 112 CP) e il genocidio (art. 264 CP) è prevista una pena minima ancora più severa, ossia una pena detentiva di dieci anni. La pena detentiva minima di tre anni comminata per violenza carnale secondo l’articolo 190 capoverso 3 CP è quindi già una delle più severe nel diritto penale svizzero. Inoltre, le pene minime in caso di violenza carnale non andrebbero aumentate in maniera isolata, bensì andrebbero esaminate anche le pene comminate per altri reati sessuali (in particolare gli art. 189 [aggressione e coazione sessuali] e 191 CP [atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere]), nel resto del CP (p. es. art. 122, 264a e 264e CP) nonché nel Codice penale militare (CPM; RS 321.0). Il Parlamento ha svolto questo complesso lavoro nell’ambito dei dibattiti relativi alla legge federale sull’armonizzazione delle pene, entrata in vigore il 1° luglio 2023.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.