24.4638 · Mozione · 2024-12-20
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni legali esistenti per garantire entro un termine ragionevole alle vittime della tratta di esseri umani l’effettiva riparazione materiale e morale dei danni subiti.
Begründung
Il terzo piano nazionale d’azione contro la tratta di esseri umani (2023‒2027) pone l’accento sulla lotta allo sfruttamento del lavoro e sul potenziamento del perseguimento penale. Sussistono tuttavia lacune per quanto concerne l’esecuzione e il carattere dissuasivo delle condanne. Tra le forme di sfruttamento, il mancato pagamento o la trattenuta dello stipendio accentua la dipendenza delle vittime dai loro sfruttatori, causando grandi sofferenze e danni economici. Anche se spetta in primo luogo agli autori condannati indennizzare le vittime per gli stipendi non versati, la loro insolvibilità o il ricorso a strategie per nascondere i loro beni rendono spesso inefficace questa procedura. L’esclusione di questo indennizzo dalla legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) priva numerose vittime della riparazione materiale necessaria. Questa situazione scoraggia le vittime dallo sporgere denuncia o dal partecipare ai procedimenti giudiziari, prolungando la loro vulnerabilità e il rischio di nuovo sfruttamento. Tuttavia, l’articolo 15 paragrafo 4 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani impone agli Stati di garantire un indennizzo sussidiario tramite meccanismi quali appositi fondi, finanziati con beni confiscati, o un’assunzione del credito da parte dello Stato. Queste misure mirano a garantire un indennizzo rapido ed equo dei danni materiali e morali.Nel suo rapporto 2024, il gruppo d’esperti del Consiglio d’Europa (GRETA) evidenzia che la Svizzera dovrebbe includere nell’indennizzo previsto dalla LAV gli stipendi non pagati. Il gruppo GRETA invita dunque le autorità svizzere a rivedere la legge per meglio proteggere i diritti delle vittime e rispettare i loro impegni internazionali.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Per il Consiglio federale è fondamentale che ogni vittima di un reato ai sensi della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) sia indennizzata per la lesione subita. Questo principio è concretizzato anzitutto dal diritto per la vittima di far valere pretese civili nei confronti dell’autore. Questa regola corrisponde a quanto prescritto dall’articolo 15 paragrafo 3 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Convenzione di Varsavia; RS 0.311.543), secondo cui ciascuna delle Parti prevede nella sua legislazione nazionale il diritto delle vittime ad essere indennizzate dagli autori del reato. Nel nostro sistema giuridico, il diritto penale, il diritto civile, il diritto delle assicurazioni sociali e private e, a titolo sussidiario, l’aiuto alle vittime garantiscono la protezione della vittima dalle conseguenze finanziarie del reato. L’attuazione dei diritti delle vittime compete ai Cantoni, sia nell’ambito della procedura penale e civile che in quello dell’aiuto alle vittime. Per l’aiuto alle vittime, i Cantoni devono prevedere una procedura semplice e rapida (art. 29 cpv. 1 LAV), per garantire alle vittime un indennizzo e una riparazione morale entro un termine ragionevole. Introducendo il sistema d’aiuto previsto dalla LAV, il legislatore non ha voluto assicurare alle vittime una riparazione piena e incondizionata del danno subito, ma istituire un contributo di solidarietà dello Stato in riconoscimento delle sofferenze subite. Pertanto, i danni materiali sono indennizzati soltanto se sono correlati a lesioni dell’integrità fisica, psichica o sessuale (art. 1 LAV). I salari non pagati corrispondono invece a un danno puramente economico, per cui non sono coperti dalla LAV. La modifica richiesta implicherebbe dunque un cambio di paradigma. Il Consiglio federale ritiene inoltre che il diritto vigente adempia già le prescrizioni dell’articolo 15 paragrafo 4 della Convenzione di Varsavia. Secondo questa disposizione, le parti sono infatti libere di determinare a quali condizioni l’indennizzo alle vittime è garantito. La Svizzera ha preso atto della raccomandazione del Consiglio d’Europa sui salari non pagati alle vittime della tratta di esseri umani. Pur riconoscendo la problematica, il Consiglio federale ritiene essenziale migliorare l’accesso delle vittime alle prestazioni d’aiuto a cui hanno diritto. Per questo ne ha fatto un obiettivo strategico del terzo piano d’azione nazionale contro la tratta di esseri umani 2023-2027 (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 16 dicembre 2022). I lavori di attuazione del terzo piano d’azione nazionale contro la tratta di esseri umani 2023-2027 sono in corso. Sarà effettuata una valutazione nel cui ambito il Consiglio federale presterà particolare attenzione ai risultati conseguiti. Si tratterà poi di definire le nuove misure per rafforzare ulteriormente la prevenzione e il perseguimento penale e per migliorare l’accesso alle prestazioni di aiuto alle vittime. Va infine rilevato che nel 2020 anche il Consiglio nazionale ha negato la necessità di rivedere la LAV respingendo, con 111 voti contro 63, la mozione del Gruppo socialista 19.3040 «Attuazione delle raccomandazioni della valutazione della LAV. Migliorare la posizione delle vittime».
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.