24.4639 · Mozione · 2024-12-20
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica della legislazione federale, in particolare delle disposizioni del Codice civile (CC) sull’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (art. 837 segg. CC) per permettere alle imprese di collocamento di personale ai sensi della legge sul collocamento (LC) di beneficiare delle garanzie offerte da questa misura.
Begründung
L’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori costituisce un meccanismo di garanzia essenziale per le persone che contribuiscono direttamente alla costruzione o al rinnovo di un’opera immobiliare. Le società di collocamento di personale, che sempre più spesso forniscono gli operai e gli altri lavoratori che intervengono sui cantieri, non possono tuttavia ricorrere a questa ipoteca legale. Ciò le pone in una situazione di grande vulnerabilità finanziaria quando non sono pagate per le loro prestazioni o quando gli intermediari vanno in fallimento. Malgrado il loro ruolo indispensabile per la conclusione dei lavori, queste imprese sono attualmente escluse dal regime di protezione anche se si assumono rischi economici importanti legati ai ritardi o mancati pagamenti da parte dei committenti o degli imprenditori generali. Gli argomenti che depongono contro l’estensione dell’ipoteca legale perdono importanza in quanto sempre più imprese ricorrono a imprese di collocamento di personale per flessibilizzare le loro strutture scaricando la propria responsabilità sulle società di collocamento che tuttavia forniscono il lavoro realizzato sui cantieri.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Alla luce del gran numero di abusi nel pagamento degli artigiani all’inizio del ventesimo secolo e al fine d’instaurare un ordinamento economico equo, nel 1912 il legislatore ha istituito l’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (art. 837 segg. CC; RS 210). Si voleva così permettere agli artigiani – di regola la parte contrattuale tenuta a fornire una prestazione edile anticipata (ossia materiale e lavoro oppure soltanto lavoro) che contribuisce ad aumentare il valore di un fondo – di garantire la propria mercede a carico del fondo edificato. Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, i crediti delle società di fornitura di personale a prestito derivanti da contratti di fornitura di personale a prestito con imprese edili (imprese acquisitrici) non sono considerati prestazioni edili ai sensi dell’articolo 837 capoverso 1 numero 3 CC. Le imprese di fornitura di personale a prestito mettono a disposizione personale che in via di principio lavora sottoposto alle istruzioni dell’impresa acquisitrice (impresa edile), con i suoi strumenti e il suo materiale. Diversamente dalle imprese edili, di regola non rispondono né di una determinata opera né dei suoi difetti. La natura della prestazione fornita dalle imprese di fornitura di personale a prestito riguarda in linea di massima puramente il diritto del lavoro e si oppone quindi a un’estensione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. La pretesa di costituzione di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori spetta a tutte le imprese subappaltatrici anche quando il proprietario del fondo ha già effettuato il pagamento, contrattualmente dovuto, alla prima impresa. In tal modo il proprietario del fondo rischia di dover pagare due volte determinate prestazioni per evitare la realizzazione forzata del fondo (rischio di doppio pagamento). L’estensione della pretesa alle imprese di fornitura di personale in prestito aggraverebbe ulteriormente il rischio di doppio pagamento, in opposizione agli sforzi profusi per dare un assetto più equilibrato all’ipoteca degli artigiani e imprenditori (cfr. in particolare postulato Caroni 19.4638 Ipoteca degli artigiani e imprenditori più equilibrata; l’adozione del rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato è prevista nella primavera 2025). Come correttamente rilevato nella mozione, il numero delle persone occupate a titolo temporaneo nell’edilizia è aumentato negli ultimi anni. Secondo le conoscenze di cui dispone il Consiglio federale, ciò è innanzitutto dovuto al fatto che le imprese edili tentano di ovviare alla mancanza di personale specializzato nel settore ricorrendo a lavoratori temporanei. Inoltre, il settore edile si deve adeguare alle condizioni meteorologiche e le forme flessibili di lavoro come ad esempio il lavoro temporaneo si prestano a tal fine. Se, come fa valere l’autore della mozione, le imprese edili dovessero tentare di trasferire la loro responsabilità alle imprese di fornitura di personale in prestito e queste ultime dovessero di fatto impegnarsi nel singolo caso a fornire prestazioni edili in base a speciali disposizioni contrattuali, i giudici possono tenerne conto già oggi e concedere il diritto a un’ipoteca degli artigiani e imprenditori. Una pretesa generale a una tale ipoteca avvantaggerebbe invece il settore della fornitura di personale in prestito a scapito dei proprietari fondiari, il che non appare attualmente giustificato. In questa situazione il Consiglio federale non ritiene né opportuno né necessario estendere per legge l’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori alle imprese di fornitura di personale a prestito.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.