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24.4643 · Interpellanza · 2024-12-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

A Zurigo è stata presentata un’iniziativa cantonale che chiede l’applicazione di un divieto di volo notturno di 7 ore tra le 23.00 e le 6.00 e quindi una riduzione di 30 minuti dell’attuale orario d’esercizio tra le 6.00 e le 23.30. L’iniziativa rappresenta un attacco diretto all’esercizio dell’hub dell’aeroporto di Zurigo, che causerebbe un danno duraturo agli importanti collegamenti continentali e intercontinentali della Svizzera con il mondo. Una perizia giuridica del Prof. Dr. Uhlmann conferma ora che l’iniziativa viola il diritto federale superiore, in quanto l’orario d’esercizio dell’aeroporto di Zurigo è regolamentato in modo definitivo nel diritto federale e nella scheda di coordinamento del PSIA. Quest’ultima è alla base del regolamento d’esercizio dell’aeroporto di Zurigo.

Nella sua risposta a un’interpellanza precedente (23.4391) il Consiglio federale ha scritto che la Confederazione non si sarebbe espressa riguardo all’illiceità del testo dell’iniziativa fino a quando non sarebbe stata invitata dal Cantone a prendere posizione.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

  • Il Cantone di Zurigo ha chiesto alla Confederazione di prendere posizione?

  • In caso di risposta affermativa, il Consiglio federale condivide il parere secondo cui l’orario d’esercizio richiesto dall’iniziativa dalle 6.00 alle 23.00, senza la possibilità di un’ulteriore riduzione del ritardo non soggetta ad autorizzazione, sia in contrasto con il diritto superiore, ovvero il PSIA?

  • Come giudica il Consiglio federale un’estensione del divieto di volo notturno presso l’aeroporto di Zurigo tenuto conto del mandato della Confederazione di gestire un hub intercontinentale?

  • Quanto è importante una riduzione del ritardo in caso di eventi imprevisti come condizioni meteorologiche, restrizioni dello spazio aereo o difetti tecnici degli aerei?

  • Quali altri aspetti il Consiglio federale considera in contraddizione con il diritto nazionale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sì, nell’estate del 2024 il Dipartimento dell’economia del Cantone di Zurigo ha chiesto all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) una valutazione dell’iniziativa cantonale dal punto di vista della Confederazione. L’UFAC ha fatto la sua valutazione consultandosi con l’Ufficio federale di giustizia (UFG) e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). 2. Lo scopo e la funzione degli aeroporti nazionali sono definiti nella parte concettuale del Piano settoriale dei trasporti, Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA), che è lo strumento di pianificazione e di coordinamento della Confederazione. Nella scheda di coordinamento relativa all’aeroporto di Zurigo è stabilito che quest’ultimo deve creare le condizioni affinché le compagnie aeree possano offrire buoni collegamenti diretti in Europa e verso importanti destinazioni in tutto il mondo e possano competere con i loro concorrenti in altri aeroporti. A tale scopo deve poter fungere da hub. In base alla scheda di coordinamento PSIA e al regolamento d’esercizio approvato, l’aeroporto è aperto al traffico tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 23.30, con il periodo tra le ore 23.00 e le 23.30 riservato esclusivamente ai decolli e agli atterraggi in ritardo rispetto all’orario di volo. L’iniziativa sul riposo notturno e le misure proposte per un divieto di voli notturni della durata di sette ore non è conforme a quanto stabilito. Le decisioni dello PSIA sono vincolanti per il Cantone, i Comuni e l’aeroporto (cfr. art. 22 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio OPT). 3./4. Come già spiegato nella risposta all’interpellanza Hübscher (24.3711), una limitazione degli orari di esercizio metterebbe a rischio l’intero piano operativo di Swiss e quindi gran parte dei suoi collegamenti intercontinentali serali e molti collegamenti europei che dipendono da essi. Le condizioni operative dell’aeroporto di Zurigo non sarebbero più competitive rispetto a quelle di hub analoghi in Europa. Il Consiglio federale non intende quindi entrare in materia su un’ulteriore limitazione degli orari di esercizio dell’aeroporto di Zurigo. In virtù dell’articolo 39d capoverso 2 dell’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA), in caso di eventi straordinari e non previsti l’aeroporto può concedere autorizzazioni eccezionali al di fuori degli orari di esercizio. 5. Il Consiglio federale individua un possibile conflitto tra singole disposizioni dell’iniziativa sul riposo notturno e le regole sulle competenze previste dalla legge sulla navigazione aerea (LNA) e dall’OSIA, In effetti, secondo l’articolo 3 LNA, la vigilanza sulla navigazione aerea spetta all’UFAC. Inoltre l’articolo 39d OSIA disciplina in maniera esaustiva in quali casi sono previste eccezioni alle limitazioni dei voli notturni.

Parere della Confederazione in merito alla validità dell'iniziativa sul riposo notturno | Lexipedia | Lexipedia