Piano settoriale della Confederazione in materia di produzione e stoccaggio delle energie rinnovabili?
24.4655 · Interpellanza · 2024-12-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Votando a favore della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, nel giugno 2024 il Popolo svizzero ha approvato un forte potenziamento delle energie rinnovabili. Entro il 2035, 35 TWh ed, entro il 2050, 45 TWh della produzione di elettricità dovranno provenire da nuove fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa e geotermia). Inoltre, l’energia idroelettrica sarà leggermente potenziata. Per sviluppare il sistema delle energie rinnovabili e raggiungere gli obiettivi a medio e lungo termine è necessario un buon coordinamento della pianificazione del territorio e della politica energetica tra Confederazione, Cantoni e Comuni. A livello nazionale, tuttavia, nell’ambito della pianificazione del territorio non esiste uno strumento di coordinamento efficace che combini le esigenze della produzione di energia e del suo stoccaggio con quelle di altre utilizzazioni del territorio e che tenga conto anche delle preoccupazioni per la protezione della natura e del paesaggio. A differenza di quanto sancisce per le strade nazionali e gli elettrodotti, in materia di energia la Costituzione federale non conferisce alla Confederazione un’ampia competenza legislativa; quest’ultima dovrebbe quindi essere istituita. Una possibile soluzione sarebbe un piano settoriale delle energie rinnovabili. In alternativa potrebbe essere elaborata una concezione nazionale più ampia che comprenda tutte le energie rinnovabili, a completamento dell’attuale Concezione energia eolica.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Quali modifiche alla Costituzione e alla legislazione sarebbero necessarie per dare alla Confederazione la competenza necessaria per elaborare e adottare un piano settoriale nazionale delle energie rinnovabili?
Quali vantaggi vede il Consiglio federale in un piano settoriale nazionale delle energie rinnovabili?
Che cosa pensa di una concezione nazionale in materia di energie rinnovabili, come alternativa a un piano settoriale?
La base giuridica è sufficiente perché la Confederazione possa elaborare una concezione nazionale delle energie rinnovabili?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Confederazione può emanare piani settoriali soltanto nei settori in cui la Costituzione federale (Cost.; RS 101) le attribuisce la competenza esclusiva. Non è il caso del settore delle energie (rinnovabili), in quanto, conformemente all’articolo 89 Cost., la Confederazione dispone di una competenza legislativa limitata ai principi. Un piano settoriale delle energie rinnovabili richiederebbe quindi una modifica della Costituzione. 2. Al momento il Consiglio federale non vede la necessità di emanare un piano settoriale delle energie rinnovabili: con la Strategia energetica 2050 (www.bfe.admin.ch > Politica > Strategia energetica 2050) e con la legge su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (RU 2024 679) appena entrata in vigore, il Parlamento ha introdotto diversi strumenti per il potenziamento delle energie rinnovabili, in particolare l’obbligo per i Cantoni di definire territori adeguati per l’impiego della forza idrica e della forza eolica nonché per gli impianti solari (art. 10 legge sull’energia [LEne; RS 730.0]), l’interesse nazionale all’impiego di energie rinnovabili (art. 12 LEne) come pure le condizioni di pianificazione agevolate per gli impianti solari ed eolici in un territorio adeguato e per 16 centrali idroelettriche esplicitamente elencate nella legge (art. 9a legge sull’approvvigionamento elettrico [RS 734.7]). In un secondo momento entreranno in vigore altre disposizioni per gli impianti a biomassa, solari ed eolici nella legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) e nella legge forestale (LFo; RS 921.0). Inoltre, le Camere federali stanno attualmente trattando l’«atto sull’accelerazione» (Messaggio concernente una modifica della legge federale sull’energia; FF 2023 1602), che mira ad abbreviare le procedure per la pianificazione e la costruzione di grandi centrali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Inoltre va tenuto conto del fatto che generalmente la necessità di coordinamento tra impianti per la produzione e lo stoccaggio di energie rinnovabili si manifesta a livello locale e (sovra)regionale, diversamente da quanto avviene per le strade nazionali e gli elettrodotti, che costituiscono una rete fisicamente connessa. 3 e 4. Anche se la base giuridica fosse sufficiente, per i motivi elencati al punto 2 il Consiglio federale non ritiene necessaria una concezione nazionale in materia di energie rinnovabili. Nell’ambito della procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sull’energia volta ad accelerare le procedure per gli impianti idroelettrici ed eolici (www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Procedura di consultazione 2022/4), una concezione simile aveva incontrato una forte opposizione.