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24.4656 · Interpellanza · 2024-12-20

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il CBN (cannabinolo) e il CBD (cannabidiolo) sono due cannabinoidi derivanti dalla canapa, come il THC. Mentre il THC è noto per il suo effetto eccitante, il CBN e il CBD sono considerati sostanze non psicoattive, senza rischio di assuefazione. A differenza del CBD che ha proprietà antinfiammatorie, il CBN si distingue soprattutto per le sue promettenti proprietà sedative, in particolare per contrastare i disturbi del sonno.Mentre il CBD derivante dalla canapa con tenore di THC inferiore all’1 per cento è legale in Svizzera, il CBN è talvolta soggetto a sequestro. Per giustificare tali sequestri, le autorità spiegano che nel quadro dell’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI) il CBN rientra nella categoria «303 Cannabinoidi sintetici 2», anche quando è di origine naturale e derivante dalla canapa con tenore di THC inferiore all’1 per cento.Come il CBD, anche il CBN non dovrebbe essere classificato come stupefacente. In Francia, dove la legislazione è più severa, il CBN è espressamente dichiarato legale e può essere commercializzato, acquistato e consumato liberamente.La situazione in Svizzera genera incertezza giuridica per le PMI che desiderano utilizzare il CBN. Seppur prestando attenzione a restare conformi al diritto, queste imprese non capiscono le ragioni per cui il CBN è talvolta considerato illegale malgrado le notevoli proprietà terapeutiche.Alla luce di tale situazione, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:Perché al CBN è riservato un trattamento diverso rispetto al CBD sebbene entrambe siano sostanze non psicoattive?Il Consiglio federale prevede di escludere in modo esplicito il CBN dalla categoria 303 dell’OEStup-DFI, riconoscendo così, come avviene in Francia, che non si tratta di uno stupefacente?Quali misure intende adottare il Consiglio federale per garantire una maggiore certezza del diritto alle PMI svizzere attive in questo settore e favorirne dunque lo sviluppo economico?Chiarire lo statuto del CBN darebbe alle imprese svizzere la sicurezza necessaria e permetterebbe a Swissmedic di favorire una regolamentazione basata sugli usi effettivi del CBN.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il cannabinolo (CBN; formalmente come sostanza pura) è in effetti classificato nella categoria 303 «Cannabinoidi sintetici 2» dell’elenco e dell’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI; RS 812.121.11); il suo utilizzo è pertanto vietato per l’impiego privato. L’obiettivo di questa classificazione era di sottoporre al controllo previsto dal diritto in materia di stupefacenti i cannabinoidi sintetici («designer drugs», ossia droghe sintetiche) che non hanno un’origine naturale e che, in caso di assunzione, potrebbero causare gravi rischi per la salute. Il CBN naturale non rientra in questa categoria, ma appartiene allo stesso gruppo chimico. La categoria concerne tuttavia soltanto il CBN considerato come sostanza pura e non nella sua concentrazione naturale presente nella pianta di canapa. Il cannabidiolo (CBD), invece, appartiene a un altro gruppo chimico di cannabinoidi e non rientra quindi in questa categoria. 2. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che a livello internazionale, secondo le convenzioni dell’ONU sul controllo delle droghe (RS 0.812.121; RS 0.812.121.02; RS 0.812.121.03), il CBN non è una sostanza soggetta a controllo e non è stato proposto nemmeno dal Comitato di esperti dell’OMS sulla tossicodipendenza per essere inserito nell’elenco degli stupefacenti. Attualmente non vi sono indizi che facciano ritenere che il CBN sia una sostanza che genera dipendenza ai sensi della legge sugli stupefacenti. Allo stesso tempo il Consiglio federale è consapevole che l’inserimento del CBN nell’elenco e dell’OEStup-DFI come cannabinoide sintetico diverge in parte con il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Minder 21.3280 «Creare certezza giuridica per la produzione, il commercio e l’impiego di prodotti della canapa». In quest’ultimo, infatti, si distingue tra cannabinoidi presenti naturalmente nella pianta di canapa (i cosiddetti «fitocannabinoidi»), come il CBN, e cannabinoidi sintetici. Pertanto il Dipartimento federale dell’interno è disposto, nel quadro del regolare adeguamento dei singoli elenchi, a valutare un’esclusione del CBN dalla categoria 303 «Cannabinoidi sintetici 2» dell’elenco e dell’OEStup-DFI. Il prossimo adeguamento è previsto alla fine del 2025. 3. Per quanto riguarda l’impiego del CBN, occorre precisare che l’attuale categoria non ne limita l’uso industriale e scientifico e la sostanza utilizzata a questo scopo è esclusa dalle misure di controllo. Se tale uso può essere dimostrato in modo plausibile a Swissmedic, il CBN non sottostà al diritto in materia di stupefacenti. La questione se il CBN possa essere commercializzato e venduto a privati non dipende tuttavia soltanto dalla classificazione della sostanza secondo il diritto in materia di stupefacenti. Come già illustrato nel rapporto in adempimento del postulato Minder 21.3280, è infatti necessario rispettare anche altre basi legali a seconda dell’uso previsto (cfr. l’aiuto all’esecuzione elaborato dalla piattaforma tecnica per i problemi di delimitazione dell’UFSP, dell’USAV e di Swissmedic, disponibile all’indirizzo: www.swissmedic.ch > Servizi e elenchi > Problemi di delimitazione > «Prodotti contenenti cannabidiolo (CBD) e altri cannabinoidi non soggetti alla legge sugli stupefacenti – Panoramica e guida attuativa»). In concreto, affinché il CBN possa essere commercializzato per l’impiego privato, il principio attivo deve essere omologato innanzitutto secondo il diritto sulle derrate alimentari o secondo quello sugli agenti terapeutici. Al momento però, a differenza del CBD, gli studi sulla sicurezza del CBN in caso di assunzione umana sono ancora limitati.