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Errore in un rapporto sui risultati della consultazione. Permettere le correzioni per rispettare i diritti delle persone o delle organizzazioni consultate

24.4667 · Interpellanza · 2024-12-20

Cancelleria federale

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale non ritiene che l’errata trascrizione di un parere espresso nell’ambito di una consultazione possa costituire una lesione dei diritti della persona o dell’organizzazione consultata?

2. In applicazione dei principi generali del diritto amministrativo la Cancelleria federale non potrebbe procedere essa stessa, anche a posteriori, alla correzione dell’errore figurante nel rapporto sui risultati della consultazione, anche a costo di indicare esplicitamente, se necessario, che si tratta di una modifica apportata dopo la seduta del Consiglio federale?

3. Per chiarire la questione, il Consiglio federale sarebbe disposto a modificare l’ordinanza al fine di precisare che ogni persona od organizzazione interessata ha il diritto, eventualmente a determinate condizioni, di chiedere una modifica del rapporto sui risultati della consultazione nel caso presenti un errore?

Begründung

Le consultazioni avviate dal Consiglio federale sono rette dalla legge federale sulla procedura di consultazione (LCo) e dalla sua ordinanza (OCo). Quando una consultazione è conclusa, i pareri espressi sono soppesati e valutati e i risultati riassunti in un rapporto (art. 8 LCo) che passa poi in Consiglio federale.

È possibile però che il rapporto contenga un errore o che il parere espresso da una persona o da un’organizzazione sia trascritto male. Recentemente si è verificato un caso di cattiva trascrizione per il quale i servizi competenti della Confederazione hanno dovuto scusarsi presso l’organizzazione consultata. Tuttavia, la Cancelleria federale ha rifiutato di procedere a una modifica adducendo che il rapporto era già passato in Consiglio federale e pertanto non poteva più essere modificato.

Stellungnahme des Bundesrates

In merito alle domande 1–3: secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061) si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta. Conformemente all’articolo 8 capoverso 2 LCo e all’articolo 20 capoverso 1 dell’ordinanza sulla consultazione (OCo; RS 172.061.1), i risultati sono riassunti in un rapporto in modo strutturato e senza giudizi di valore. I pareri pervenuti vengono comunque tutti pubblicati (art. 9 LCo), ragione per cui vi è totale trasparenza nella procedura di consultazione e i pareri completi di ogni partecipante alla consultazione sono accessibili al pubblico. Spetta all’autorità competente riassumere i pareri in modo adeguato senza falsare la correttezza delle affermazioni. I partecipanti alla consultazione non hanno tuttavia alcun diritto a una particolare considerazione dei loro pareri o a una determinata riproduzione degli stessi nel rapporto sui risultati. È sottinteso che i pareri vengono di norma assai sintetizzati nel rapporto o vengono persino presentati solo sotto forma di enumerazione. Occorre evitare che si arrivi a una prassi che lascia ai partecipanti la facoltà di decidere come debba essere presentato il loro parere nel rapporto sui risultati. Se un parere è stato presentato in modo manifestamente errato (p. es. nel rapporto si trova un rifiuto invece di un’approvazione o viceversa), la correzione del rapporto può essere opportuna. Il Consiglio federale non ritiene opportuna una revisione dell’ordinanza, dato che la correzione di errori manifesti è possibile già nel diritto vigente.

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