24.4683 · Interpellanza · 2024-12-20
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
In che modo il Consiglio federale concilia la prassi applicata alle Afghane con il fatto che si è impegnato (nonostante un tasso di riconoscimento del 98 %) a continuare ad esaminare ogni caso individualmente?Questa prassi è compatibile con l’articolo 7 LAsi, che esige che i richiedenti l’asilo provino o perlomeno rendano credibile la loro qualità di rifugiato?Un’audizione individuale volta ad accertare i motivi di fuga è svolta in ogni caso? Se no: in che modo si verifica, senza un’audizione, la situazione reale della persona?Si accorda l’asilo alle Afghane semplicemente perché hanno indicato, nel questionario, di disapprovare le misure adottate dai talebani senza nemmeno esaminare se sono perseguitate personalmente?Come si verifica che le richiedenti abbiano compilato di persona e in maniera veritiera il questionario? Si discutono con loro le risposte fornite?Quanti ricongiungimenti familiari ha comportato la modifica della prassi? Quante persone che hanno chiesto il ricongiungimento e quante persone giunte in tal modo percepiscono l’aiuto sociale? Quali costi sociali e supplementari (documenti, viaggi) ne sono risultati?Anche le domande d’asilo di richiedenti provenienti da altri Paesi sono esaminate unicamente tramite questionario?Il Consiglio federale è consapevole che la Svizzera non deve conformarsi né al diritto d’asilo dell’UE né alla prassi della Corte di giustizia dell’UE?
Begründung
L’articolo 7 della legge sull’asilo disciplina in maniera chiara come fornire la prova della qualità di rifugiato: chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile (con una probabilità preponderante) la sua qualità di rifugiato.Sempre più indizi suggeriscono che l’articolo 7 LAsi non è applicato correttamente nel caso delle Afghane.Dalla modifica della prassi, praticamente tutte le Afghane ottengono l’asilo. Il consigliere federale Jans continua tuttavia ad assicurare che ogni caso è esaminato individualmente, nonostante la quota di riconoscimento del 98 per cento. A suo avviso, il rigetto di circa il 2 per cento delle domande d’asilo dimostra che vi sono tuttora esami individuali (24.7428). Il 27 maggio 2024 ha ancora confermato che questa modifica della prassi non comporta affatto un automatismo e che la SEM continua a esaminare ogni singola domanda d’asilo presentata da una donna o una ragazza afghana (23.4241).Il 10 dicembre 2024 la NZZ ha rivelato che le Afghane devono semplicemente compilare un questionario, senza essere sentite di persona.Una ricerca del Nebelspalters del 19 dicembre 2024 ha fornito precisazioni su tale (discutibile) questionario: alla SEM bastano sette domande per decidere sulle domande d’asilo delle Afghane.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Come indicato dal Consiglio federale nel suo parere del 21 agosto 2024 relativo alla mozione 24.3658 Glarner «La pressione psichica non è un motivo d’asilo», la quota di concessione dell’asilo designa la percentuale di decisioni positive sul totale delle decisioni rese (decisioni positive, negative e decisioni di non entrata nel merito). Dal cambio di prassi deciso a luglio 2023, la quota di concessione dell’asilo relativa alle Afghane ammonta in media al 74 per cento, dimostrando che ogni domanda è sottoposta a un esame individuale anche con la nuova prassi. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina in ogni domanda se la richiedente ha reso credibile la qualità di rifugiato (art. 7 della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31]). 3. Ogni Afghana che giunge in Svizzera e presenta una domanda d’asilo è sentita di persona e in maniera esaustiva in merito ai suoi motivi d’asilo, tranne in caso di procedura Dublino. La SEM esegue una procedura individuale per tutte le Afghane presenti in Svizzera che presentano una seconda domanda in seguito al cambio di prassi. Come per tutti gli altri Paesi d’origine, la domanda deve essere motivata e presentata per scritto (cfr. art. 111c cpv. 1 LAsi). Queste procedure successive, svolte per iscritto, non escludono la possibilità di svolgere, se necessario, un’audizione individuale per stabilire i fatti. 4./5./7. Il questionario non basta, da solo, per essere riconosciuto come rifugiato. Rientra tra le misure istruttorie ed è importante in particolare nel quadro del controllo di sicurezza svolto nelle procedure successive riguardanti i cittadini dell’Afghanistan, l’unico Paese d’origine per cui è previsto questo modulo. Anche nelle procedure successive in forma scritta la SEM esamina se la persona adempie la qualità di rifugiato. Valuta se il questionario è stato compilato di persona e in maniera veritiera, applicando i medesimi criteri previsti per tutte le misure istruttorie nel settore dell’asilo: i fatti devono essere comprovati o perlomeno essere resi credibili. 6. Non è possibile fornire informazioni sul numero di persone autorizzate a entrare in Svizzera in quanto famigliari di un’Afghana riconosciuta come rifugiata in seguito al cambio di prassi. I motivi per cui alle persone è riconosciuto lo status di rifugiato non sono infatti rilevati dalle statistiche. Tra il cambio di prassi del 17 luglio 2023 e fine novembre 2024, 30 adulti afghani di sesso maschile sono stati autorizzati a entrare in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare secondo l’articolo 51 capoversi 1 e 4 LAsi. La Confederazione rimborsa in maniera forfettaria ai Cantoni i costi dell’aiuto sociale per tutte le persone entrate in Svizzera che hanno ottenuto l’asilo e non esercitano un’attività lucrativa. Questa somma forfettaria globale, pari a circa 1500 franchi al mese per persona, è versata per cinque anni al massimo. Il versamento e l’impostazione dell’aiuto sociale rientrano nella competenza dei Cantoni.La Confederazione può assumersi le spese di entrata delle persone autorizzate a entrare in Svizzera in vista dello svolgimento di una procedura d'asilo o nel quadro del ricongiungimento familiare (art. 92 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 53 lett. d dell’ordinanza 2 sull’asilo; RS 142.312). Le domande di assunzione delle spese d’entrata non sono rilevate statisticamente e pertanto non è possibile suddividere per Paese i costi assunti. In generale, le spese d’entrata assunte dalla Confederazione per tutti i Paesi d’origine sono contenute: nel 2023 sono ammontate a circa 50 000 franchi; nel 2024 a circa 10 000 franchi. 8. Il Consiglio federale è consapevole che la Svizzera non fa parte dell’Unione europea (UE) e pertanto non è vincolata né al diritto d’asilo dell’UE né alle sentenze della Corte di giustizia dell’UE (CGUE). La SEM, pur riconoscendo la peculiarità della situazione delle donne e ragazze afghane, ha sempre esaminato in maniera individuale ogni domanda d’asilo di queste persone e continuerà a farlo. Nell’esame di queste domande la SEM è più severa della CGUE che, per la concessione dell’asilo, non ritiene necessario un esame individuale del rischio di persecuzione.