24.4693 · Interpellanza · 2024-12-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Da qualche anno il progresso nel settore dell’energia fotovoltaica è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi fissati dall’articolo 2 della revisione della legge sull’energia, in vigore dal 1° gennaio 2025. Inoltre, quest’ultima introduce nuove misure di promozione, il premio di mercato e la rimunerazione minima, fattori che tuttavia non incentivano a ridurre la produzione di energia fotovoltaica se tale elettricità non viene utilizzata o se la rete è sovraccarica.
Diversi studi dimostrano che una riduzione (l’autoconsumo rimane illimitato) dei picchi di energia fotovoltaica (di circa il 10–20 % dell’energia, pertanto molto più del 3 % autorizzato dalla legge) è parte della soluzione, oltre all’aumento della flessibilità della domanda di energia elettrica, dello stoccaggio e dell’ampliamento della rete. Tale riduzione diminuisce i costi di ampliamento della rete ed è vantaggiosa per l’economia nazionale. Affinché ne beneficino anche i gestori di impianti e non venga frenato lo sviluppo del fotovoltaico, il sistema di rimunerazione deve essere adattato.
Sono quindi necessari nuovi modelli di rimunerazione. Essi devono garantire che la produzione di energia rinnovabile si adatti al carico della rete e ai segnali del mercato, fornendo al contempo incentivi sufficienti per il continuo sviluppo del fotovoltaico.
Le possibili soluzioni sono state discusse durante le consultazioni, ad esempio in Germania. Esse comprendono la rimunerazione della produzione fotovoltaica sulla base dei prezzi orari di mercato, la rimunerazione della produzione potenziale piuttosto che di quella effettiva, la rimunerazione di una quantità fissa di produzione di energia elettrica piuttosto che su un periodo di tempo fisso, l’aumento della remunerazione unica, le gare d’appalto di capacità per le energie rinnovabili o i premi di rimunerazione minima per poter continuare ad ammortizzare gli impianti fotovoltaici.
Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
È d’accordo con le constatazioni di cui sopra e con l’importanza di trovare soluzioni nel prossimo futuro per non ostacolare lo sviluppo del fotovoltaico?
Riconosce le lacune dei sistemi di rimunerazione del fotovoltaico in termini di ricarica al servizio della rete, sicurezza dell’approvvigionamento e investimenti?
In caso affermativo, come intende agire per porvi rimedio e quali misure concrete intende adottare a livello di legge federale sull’energia (LEne) e di ordinanza sull’energia (OEn)? Entro quando?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il crescente potenziamento dell’energia solare porterà a una produzione di energia elettrica molto diversa nel corso della giornata, con conseguenti sfide significative. Alle singole domande risponde nel modo seguente: 1. La regolamentazione della flessibilità ai sensi dell’articolo 17c capoverso 4 della modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (RU 2024 679) approvata con votazione popolare il 9 giugno 2024 darà ai gestori di rete la possibilità, a partire dal 2026, di ridurre una certa quota di immissione in rete senza rimunerazione per scopi di servizio alla rete («utilizzo garantito»). Nella modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico il Consiglio federale ha proposto un valore massimo del tre per cento della produzione annuale (www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Procedura di consultazione 2024). Ai sensi dell’articolo 17c capoverso 2, se i gestori di rete desiderano ridurre una quota maggiore di immissione in rete devono stipulare un contratto con il gestore degli impianti e rimunerare quest’ultimo per la suddetta riduzione. Soluzioni di questo tipo sono già state proposte da singoli gestori della rete di distribuzione. Grazie a questa misura e alla nuova possibilità di introdurre tariffe dinamiche basate sul carico della rete previsto o effettivo, è possibile evitare i sovraccarichi della rete causati dalle immissioni e dai prelievi di energia elettrica, come menzionato nell’interpellanza. 2. e 3. La regolamentazione della flessibilità si applica solo in caso di sovraccarichi della rete. Non si applica invece in caso di prezzi negativi dovuti a un eccesso di offerta di energia elettrica sui mercati dell’energia elettrica. Al contrario, secondo l’articolo 15 capoverso 1 e 1bis della legge sull’energia (LEne, RS 730.0) i gestori di rete sono tenuti a ritirare e rimunerare l’energia elettrica generata a partire da energie rinnovabili. La nuova legge su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (RU 2024 679) stabilisce inoltre che se non si raggiunge un accordo sul prezzo, questo deve corrispondere al prezzo di mercato medio trimestrale. Inoltre, in tempi di prezzi di mercato trimestrali molto bassi, per gli impianti con una potenza inferiore a 150 kW devono essere applicate rimunerazioni minime per garantire l’ammortamento di impianti di riferimento nel corso della loro durata di vita. Con il nuovo articolo 15 LEne i produttori sono quindi protetti dai prezzi negativi e ricevono sempre una rimunerazione positiva per l’energia elettrica immessa nella rete. Il Consiglio federale monitora l’andamento dei prezzi del mercato dell’energia elettrica e, se necessario, proporrà degli adeguamenti al sistema attuale.