24.4698 · Mozione · 2024-12-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l’articolo 23 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) in modo che non siano più possibili deroghe cantonali al divieto di pesca di pesci e decapodi con l’impiego di lenze con ardiglione, divieto già oggi sancito da tale disposizione.
Begründung
L’impiego di ardiglioni provoca ai pesci una sofferenza di gran lunga maggiore rispetto ad altri metodi. Le ferite inferte all’animale dall’ardiglione sono molto più gravi in confronto ad altri ami, poiché l’ardiglione lacera i tessuti. Inoltre, per ridurre la visibilità per i pesci, vengono spesso utilizzati setali e lenze il più possibile sottili che possono rompersi durante il combattimento, facendo rimanere l’esca con l’ardiglione appesa alla bocca dell’animale. Questo può compromettere considerevolmente la capacità del pesce di nutrirsi e la sua respirazione, oltre a provocargli grande sofferenza.
L’argomento spesso addotto per l’impiego di ardiglioni è che nei laghi si pescano pesci più grandi e a maggiori profondità, per cui l’ardiglione ridurrebbe il rischio di perdere la cattura. Nel messaggio sull’OPAn, la deroga al divieto di impiegare l’ardiglione viene giustificata dal fatto che l’ordinanza conferisce alle autorità cantonali per la pesca la competenza di emanare deroghe ai metodi di cattura in cui la rinuncia agli ardiglioni potrebbe comportare una riduzione della resa.
Già oggi, però, esistono ami che riducono il rischio di perdere il pesce e che sono decisamente più rispettosi dell’animale. Gli ardiglioni hanno inoltre un impatto negativo sulla probabilità di sopravvivenza dei pesci che devono essere rilasciati dopo la cattura (p. es. avannotti, pesci riproduttori o protetti) e aumentano anche il pericolo di lesione e il rischio di infezioni che ne deriva. Se viene rimesso nell’acqua, il pesce può morire a causa delle conseguenze di tali lesioni e infezioni. Alcune specie sono iscritte nella lista rossa dei pesci e dei ciclostomi, per cui le possibilità ridotte di sopravvivenza causate dalle lenze con ardiglione possono pregiudicare gli effettivi di tali specie protette.
L’impiego di lenze con ardiglione, per quanto efficiente per la cattura, non compensa quindi i numerosi svantaggi per gli animali, in particolare anche in considerazione del principio della proporzionalità; un divieto di impiegare l’ardiglione, come già attuato in molti Cantoni, sarebbe necessario senza deroghe.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’utilizzo di lenze con ardiglione è regolamentato in maniera esauriente e restrittiva. L’articolo 23 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) vieta in linea di principio l’impiego di lenze con ardiglione. Tuttavia, i Cantoni possono autorizzare eccezioni (art. 5b cpv. 4 dell’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca [OLFP; RS 923.01]), ma limitatamente alla pesca in laghi e bacini d’accumulazione e unicamente per pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza. Tale disposizione, in vigore dal 2014, ha inasprito l’impiego di lenze con ardiglione. È il risultato di un intenso processo di scambi tra l’Ufficio federale di veterinaria (UFV; oggi Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, USAV), l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), la Conferenza dei servizi della caccia e della pesca (CCP) e la Federazione svizzera di pesca (FSP). Questa regolamentazione considera la pesca con ardiglione, in talune situazioni, il metodo più rispettoso del benessere degli animali. Se, ad esempio, i pesci con la vescica natatoria chiusa (noti come fisoclisti, tra cui il pesce persico) vengono catturati a profondità maggiori, durante la salita in superficie subiscono danni a causa delle variazioni di pressione (barotrauma). Le loro possibilità di sopravvivenza sono scarse, per cui vanno catturati vivi e successivamente abbattuti nel rispetto delle norme sul benessere degli animali. Le lenze con ardiglione sono adatte per tale scopo. Come prevede il corso per il conseguimento dell’attestato di competenza, alcuni elementi dell’attrezzatura, quali, ad esempio, l’amo e lo spessore del terminale, devono essere compatibili tra loro e adatti alla specie ittica interessata (compresi il peso e il comportamento di fuga). Ciò consente di ridurre notevolmente il rischio di rottura del terminale o della lenza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.