25.027 · Oggetto del Consiglio federale · 2025-02-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Zusammenfassung
Messaggio del 19 febbraio 2025 concernente la modifica del Codice penale (Riforma della pena detentiva a vita)
Ausgangslage
Comunicato stampa del Consiglio federale del 19.02.2025
Il Consiglio federale propone adeguamenti della pena detentiva a vita
In futuro, la liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita potrà essere esaminata per la prima volta dopo 17 anni. Si prevede inoltre di disciplinare in modo chiaro l’esecuzione in caso di concorso tra pena detentiva a vita e internamento. Il Consiglio federale, su incarico del Parlamento, propone tali modifiche del Codice penale (CP) nel messaggio concernente la riforma della pena detentiva a vita adottato nella seduta del 19 febbraio 2025.
In un rapporto del novembre 2020, il Consiglio federale non ha ritenuto necessario intervenire con urgenza per quanto riguarda la pena detentiva a vita. Nell'estate 2023 ha tuttavia avviato, su mandato del Parlamento (mozione Caroni 20.4465), la consultazione concernente la modifica del CP al fine di delimitare meglio la pena detentiva a vita dalla pena detentiva di 20 anni e dall'internamento.
Dopo aver valutato i risultati della consultazione, nella seduta del 19 febbraio 2025 il Consiglio federale ha adottato il relativo messaggio. In particolare, in futuro la liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita potrà essere esaminata per la prima volta dopo 17 anni e non dopo 15 anni come finora. La liberazione condizionale in caso di pena detentiva di 20 anni, invece, sarà possibile dopo circa 13,3 anni. Per distinguere più chiaramente le due pene, si intende ora adeguare la liberazione condizionale in caso di pena detentiva a vita.
In caso di pena detentiva a vita si applicano le norme dell'internamento
Secondo il diritto vigente è possibile condannare un autore contemporaneamente a una pena detentiva a vita e a un internamento. Tuttavia, poiché la pena è sempre eseguita prima dell'internamento, non vi è mai passaggio all'internamento. La liberazione condizionale da una pena detentiva a vita è infatti possibile solo se si prevede che la persona supererà con successo il periodo di prova in libertà. In assenza di una previsione favorevole, prosegue l'esecuzione della pena detentiva a vita.
Tuttavia, siccome l'esecuzione della pena detentiva a vita e dell'internamento sono molto diverse, il Consiglio federale propone di adeguare in modo mirato l'esecuzione della pena detentiva a vita. Questa proposta ha riscosso un ampio consenso tra i partecipanti alla consultazione. Dopo 25 anni di esecuzione della pena detentiva, in determinate circostanze sarà dunque possibile collocare il detenuto in un istituto specializzato nell'esecuzione dell'internamento. Dopo così tanti anni di esecuzione della pena la priorità non è più data alla risocializzazione dell'autore del reato, ma alla protezione della popolazione da persone pericolose.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 02.06.2025
Pene a vita, condizionale possibile dopo 17 anni
In futuro, una persona condannata alla prigione a vita dovrà trascorrere almeno 17 anni in carcere, invece di 15 come adesso, prima di poter beneficiare di una liberazione con la condizionale. È quanto prevede una modifica del Codice penale adottata oggi dal Consiglio degli Stati.
Nel corso dell'esame di questo, progetto, il plenum ha poi stabilito che le nuove disposizioni devono valere anche per chi sta già scontando una pena detentiva a vita.
Una minoranza, invece, voleva che la modifica del Codice penale si applicasse solo alle persone condannate dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. A suo avviso, i carcerati che si sono comportate bene per molto tempo non dovrebbero essere penalizzati con ulteriori anni di carcere.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 10.09.2025
Pene a vita, condizionale possibile dopo 17 anni
In futuro, una persona condannata alla prigione a vita dovrà trascorrere almeno 17 anni in carcere, invece di 15 come adesso, prima di poter beneficiare di una liberazione con la condizionale. È quanto prevede una modifica del Codice penale adottata oggi dal Consiglio nazionale per 131 voti a 64 (campo rosso-verde).
Nel corso dell'esame di questo progetto, il plenum ha poi stabilito - diversamente dagli Stati che hanno già trattato questo dossier - che le nuove disposizioni non devono valere anche per chi sta già scontando una pena detentiva a vita.
Questa mini-riforma, come è stata chiamata più volte in aula, scaturisce da una mozione adottata dal Parlamento inoltrata dal "senatore" Andrea Caroni (PLR/AR) che voleva fare chiarezza sulla prassi attuale in merito alla liberazione condizionale. Attualmente, infatti, una persona condannata alla prigione a vita può beneficiare di una liberazione con la condizionale dopo 15 anni, in caso di preavviso positivo. Lo scarto è lieve con una persona condannata a 20 anni di reclusione (liberazione dopo 13,3 anni). Per l'Appenzellese, la differenza tra i due termini dovrebbe essere aumentata, per tenere conto maggiormente delle gravità della pena.
Oggi in aula, solo la sinistra si è opposta a questo inasprimento. Per il campo rosso-verde, un incremento di due anni non avrà alcun effetto sulla sicurezza della popolazione, ma potrebbe addirittura pregiudicare la risocializzazione delle persone interessate (16 al momento) che purgano una pena a vita per crimini molto gravi. Tra l'altro, le liberazioni con la condizionale concesse per questi casi sono rarissime.
Gli altri gruppi hanno invece sostenuto questo giro di vite per motivi di sicurezza, sottolineando la necessità di lanciare un segnale alla popolazione e alle vittime di reati gravi. Per l'UDC, peraltro, questa mini-riforma non si spinge abbastanza lontano. Nei confronti di coloro che si macchiano di reati gravissimi, come l'assassinio o la violenza carnale, bisognerebbe essere ancora più severi. Una pena a vita dev'essere veramente a "vita", senza prevedere sconti.
Sebbene la maggioranza "borghese" si sia espressa per l'inasprimento, quest'ultima si è divisa su un punto rispetto agli Stati, decidendo che le nuove regole andrebbero applicate solo ai "nuovi" condannati, e non a coloro che stanno già espiando la pena. Si tratta di rispettare il principio giuridico basilare della non retroattività. Non sarebbe giusto, nemmeno nei confronti di questi condannati, cambiare le regole del gioco.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 11.12.2025
Il Consiglio degli Stati ha ribadito per 28 voti a 12 che le nuove disposizioni riguardanti la pena detentiva a vita, e la richiesta di una liberazione condizionale, dovranno valere, alla loro entrata in vigore, anche per le persone già condannate. In futuro, una persona condannata alla prigione a vita dovrà trascorrere almeno 17 anni in carcere, invece di 15 come adesso, prima di poter beneficiare di una liberazione con la condizionale. Per il Nazionale, tale inasprimento non dovrebbe valere per chi sta già scontando una simile pena.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 16.12.2025
Il Consiglio nazionale ha mantenuto - con 99 voti contro 86 e 2 astenuti - la divergenza che l'oppone agli Stati in merito alla riforma della pena detentiva a vita. Le due camere si sono già accordate sul punto principale del progetto: in caso di ergastolo il primo esame della liberazione condizionale può avvenire al più presto quando il condannato ha scontato 17 anni di pena invece che già dopo 15 come accade ora. Consiglio nazionale e degli Stati si oppongono per quel che concerne le misure transitorie: i "senatori" vorrebbero applicare le nuove disposizioni anche alle pene la cui esecuzione è già in corso, il Nazionale si oppone. "Violerebbe il principio di irretroattività del diritto", ha sostenuto con successo il relatore commissionale Manfred Bühler (UDC/BE).
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 04.03.2026
Il consiglio nazionale ha mantenuto una divergenza col Nazionale circa la pena detentiva a vita. Stando alle nuove disposizioni, in futuro, una persona condannata alla prigione a vita dovrà trascorrere almeno 17 anni in carcere, invece di 15 come adesso, prima di poter beneficiare di una liberazione con la condizionale. A differenza del Nazionale, gli Stati vogliono (33 voti a 12) che tale regola si applichi alle pene già in essere.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 11.03.2026
Il Consiglio nazionale ha mantenuto l'unica divergenza che ancora oppone i due consigli in merito alla riforma della pena detentiva a vita. Stando alle nuove disposizioni, in futuro, una persona condannata alla prigione a vita dovrà trascorrere almeno 17 anni in carcere, invece di 15 come adesso, prima di poter beneficiare di una liberazione con la condizionale. A differenza del Nazionale, gli Stati vogliono che tale regola si applichi alle pene già in essere.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati e al Consiglio nazionale, 18.03.2026
CSt+CN: pene a vita, condizionale dopo 17 anni, previste eccezioni
In futuro, una persona condannata alla prigione a vita dovrà trascorrere almeno 17 anni in carcere, invece di 15 come adesso, prima di poter beneficiare di una liberazione con la condizionale. Tuttavia, questa regola non varrà per chi ha già scontato dieci anni dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione del Codice penale (CP).
Lo hanno stabilito oggi Consiglio degli Stati e Nazionale, che hanno accolto la proposta della Conferenza di conciliazione con rispettivamente 37 voti a uno (tre astenuti) e 122 voti contro 85 (due astenuti). Il dossier è pronto per le votazioni finali.
Il compromesso si è reso necessario giacché gli Stati volevano che la nuova disposizione entrasse in vigore immediatamente, ossia valesse già per chi stava scontando la pena, mentre il Nazionale auspicava che riguardasse solo le persone condannate alla detenzione a vita dopo l'entrata in vigore del Codice penale modificato, ha rammentato in aula il "senatore" Daniel Jositsch (PS/ZH).
Va ricordato che, secondo una minoranza di "senatori" vicini alla posizione dei colleghi del Nazionale, i carcerati che si sono comportati bene per molto tempo non dovrebbero essere penalizzati con ulteriori anni di carcere.
Alla fine, insomma, visto che i due rami del parlamento non hanno voluto o potuto cedere, si è imposto un compromesso che, come sempre, non soddisfa proprio tutti, ha sottolineato il professore di diritto penale all'ateneo di Zurigo.
Le nuove regole del CP, stando al testo in votazione, "non si applicano all'esecuzione di sentenze sulla base delle quali il condannato, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2026, ha scontato più di dieci anni di una pena detentiva a vita".
Informazioni
Segreteria della Commissione degli affari giuridici (CAG)
rk.caj@parl.admin.ch