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25.1007 · Interrogazione · 2025-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Gli strumenti di capitale più diffusi in Svizzera sono i cosiddetti CoCos (obbligazioni convertibili) e le obbligazioni AT1. I CoCos sono esonerati sia dalla tassa d’emissione (tassa di bollo) che dall’imposta preventiva; anche gli strumenti AT1 ne sono esonerati e, inoltre, i redditi da capitale sono esonerati dall’imposta sul reddito. In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande riportate di seguito.

1. È vero che questi strumenti di capitale, segnatamente i CoCos e le obbligazioni AT1, sono esonerati da ogni tipo di imposta? I redditi da interessi maturati sui CoCos sono esonerati dall’imposta sul reddito come le obbligazioni AT1?

2. Quando sono state decise queste agevolazioni fiscali per ciascuno strumento? In quale contesto e per quali ragioni?

3. Come si sono evoluti quantitativamente questi strumenti di capitale negli ultimi 30 anni?

4. Quali sono gli effetti e/o i vantaggi di questi strumenti di capitale rispetto alla costituzione di capitale proprio «effettivo» dal punto di vista delle imprese? Quali sono i vantaggi dal punto di vista degli investitori?

5. Le agevolazioni fiscali hanno esplicato l’effetto desiderato e i CoCos hanno raggiunto lo scopo prefissato, ovvero proteggere la collettività da una crisi bancaria («total loss absorbing capacity»)?

4. A quanto ammontano ogni anno le agevolazioni fiscali da quando sono entrate in vigore le varie esenzioni fiscali? Invitiamo il Consiglio federale a stilare un elenco differenziato e preciso che comprenda tutti i tipi di imposta.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1: ad oggi, i prestiti obbligatoriamente convertibili (CoCos) e gli strumenti di capitale computabili come fondi propri di base supplementari («additional tier 1», obbligazioni AT1) non sono soggetti all’imposta preventiva (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. g e i della legge federale del 13.10.1965 sull’imposta preventiva [RS 642.21]). Se, in caso di crisi, vengono convertiti in capitale proprio, i CoCos e gli strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza (obbligazioni soggette a «bail-in») non soggiacciono alla tassa d’emissione (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. l della legge federale del 27.6.1973 sulle tasse di bollo [LTB; RS 641.10]). A livello di imposta sull’utile, per il calcolo della deduzione per partecipazioni non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, se tali risorse sono costituite da strumenti «too big to fail» (TBTF); (cfr. art. 70 cpv. 6 della legge federale del 14.12.1990 sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]). Le componenti d’interesse dei CoCos e delle obbligazioni AT1 sono assoggettate all’imposta sul reddito, indipendentemente dal fatto che siano detenute nel patrimonio privato o in quello commerciale (art. 18 e 20 LIFD). Per quanto concerne l’ambito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’emissione di questi titoli è considerata un’operazione di finanziamento non assoggettata all’imposta. Le entrate da interessi e la rivendita di questi titoli sono considerate cifre d’affari escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 19 della legge del 12.6.2009 sull’IVA [LIVA; RS 641.20] in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA). Di conseguenza, l’imposta precedente legata a queste operazioni non può essere dedotta, generando così una «tassa occulta». Ad domanda 2: le disposizioni derogatorie temporanee concernenti l’imposta preventiva sono state approvate dal Parlamento il 30 novembre 2011, nel quadro delle modifiche legislative volte a rafforzare la stabilità nel settore finanziario (regolamentazione TBTF), e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013. Tali misure sono legate direttamente all’introduzione delle obbligazioni convertibili CoCos e AT1 in seguito alla crisi finanziaria del 2008 come strumenti di rafforzamento dei fondi propri. Il Parlamento ha inoltre esteso il campo di applicazione delle disposizioni derogatorie alle obbligazioni soggette a «bail-in» con effetto dal 1° gennaio 2017 e agli strumenti di debito conformemente all’articolo 30b capoverso 6 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (RS 952.0) con effetto dal 1° gennaio 2023. Prima dell’adozione di tali misure fiscali, le condizioni per l’emissione di questi titoli in Svizzera non erano allettanti per gli investitori, principalmente a causa della riscossione sistematica dell’imposta preventiva e delle relative procedure di rimborso. Le disposizioni derogatorie sulla tassa d’emissione in relazione ai CoCos sono entrate in vigore il 1° marzo 2012. Dal 1° gennaio 2017 un’analoga disposizione derogatoria sulle obbligazioni soggette a «bail-in» è stata integrata nella LTB. Come nel caso dell’imposta preventiva, le disposizioni derogatorie sulla tassa d’emissione sono necessarie per consentire alle banche svizzere di emettere strumenti TBTF in Svizzera senza subire svantaggi concorrenziali. L’adeguamento del calcolo della deduzione per partecipazioni per le banche di rilevanza sistemica è entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Senza gli adeguamenti legali, per esse ne risulterebbe un aumento dell’imposta dovuto al diritto in materia di vigilanza. L’adeguamento summenzionato assicura un’attuazione coerente della regolamentazione TBTF e fa sì che le banche di rilevanza sistemica non siano penalizzate sotto il profilo fiscale per la costituzione di fondi propri. Ad domanda 3: non sono disponibili dati sull’evoluzione del volume di questi strumenti negli ultimi 30 anni. Le obbligazioni AT1 nella forma attuale sono state introdotte in Svizzera nel 2013. A fine 2024, il volume in essere delle obbligazioni AT1 detenute da banche di rilevanza sistemica ammontava a 16 miliardi di franchi e ha registrato un aumento dal 2013, anche se si è osservata una diminuzione dovuta all’ammortamento delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse nel 2023. Ad domanda 4: il quadro normativo permette alla banca in questione di soddisfare le esigenze in merito ai fondi propri di base supplementari («additional tier 1», capitale AT1), contabilizzando questi titoli nel bilancio come capitale di terzi. In tal modo, la banca può attrarre un numero maggiore di investitori e diversificarne il profilo. Per quanto concerne gli investitori, i titoli offrono a questi ultimi entrate costanti, grazie ai tassi d’interesse, nonché una certa stabilità nei loro investimenti. Ad domanda 5: le misure fiscali hanno esplicato l’effetto desiderato. Da un lato, è stato possibile emettere i titoli in Svizzera; dall’altro, le banche interessate hanno potuto vendere questi titoli agli investitori. Per quanto riguarda lo scopo prefissato, gli strumenti lo hanno raggiunto in occasione dell’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. Questa operazione ha permesso, in particolare, di destinare 16 miliardi di franchi alla stabilizzazione di Credit Suisse, all’assorbimento delle sue perdite e alle misure di stabilizzazione del sistema finanziario. Tali strumenti non sono tuttavia riusciti a stabilizzare Credit Suisse all’inizio della crisi. Pertanto, benché la quota di capitale proprio di base sia ora nettamente più elevata di quanto richiesto, nel caso di una crisi di fiducia un fallimento rimane possibile. In questo contesto, nel rapporto del 10 aprile 2024 il Consiglio federale ha preso in considerazione la possibilità di valutare nuovamente le esigenze in materia di fondi propri AT1 a livello internazionale. Ad domanda 4 (errata corrige, ad domanda 6): le disposizioni derogatorie nell’ambito dell’imposta preventiva esistono per un motivo preciso: consentire alle banche di emettere strumenti TBTF in Svizzera a condizioni competitive. Molti investitori internazionali non accettano il principio dell’imposta preventiva e, anche nei casi in cui potrebbero far valere il rimborso di tale imposta in virtù di una convenzione per evitare la doppia imposizione, opterebbero per altri prodotti. Pertanto, se non esistessero le disposizioni derogatorie non ci sarebbe nemmeno un mercato per investimenti di questo tipo. Di conseguenza, non è possibile fornire alcuna informazione in merito alle minori entrate dovute a tali disposizioni. Per quanto concerne l’esenzione dalla tassa d’emissione, finora nessuno strumento TBTF è stato convertito in capitale proprio. L’adeguamento del calcolo della deduzione per partecipazioni per le banche di rilevanza sistemica tiene conto del fatto che queste ultime sono tenute, secondo il diritto in materia di vigilanza, a emettere titoli da una società madre del gruppo o da una società del gruppo costituita unicamente a tale scopo e con sede in Svizzera. Non sono disponibili informazioni su potenziali minori entrate correlate a questo adeguamento.

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