25.1011 · Interrogazione · 2025-03-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro dell’avamprogetto sulle misure di sgravio applicabili dal 2027, il Consiglio federale propone che, in linea di principio, gli aiuti finanziari accordati per un compito non possano superare il 50 per cento dei suoi costi (integrazione dell’art. 7 della legge del 5.10.1990 sui sussidi, LSu; RS 616.1). Le informazioni fornite nel rapporto esplicativo dell’Esecutivo non permettono di esaminare le ripercussioni e i risparmi effettivi risultanti da tale proposta, sebbene siano elementi necessari ai fini della valutazione. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande riportate di seguito.
Negli ultimi due anni, quante volte la Confederazione ha concesso aiuti finanziari coprendo oltre il 50 per cento dei costi?
In quali ambiti sono stati concessi tali aiuti e a quanto ammontavano?
Il Consiglio federale a quanto stima il potenziale di risparmio (se tiene conto del fatto che anche dopo un’eventuale modifica della legge possono essere accordate deroghe alla nuova normativa)?
Il Consiglio federale a quanto stima effettivamente i risparmi se, da una parte, la riduzione delle aliquote di sussidio promuove un maggior numero di progetti in determinati ambiti e, dall’altra, comporta un aumento dell’onere amministrativo presso i servizi che concedono aiuti finanziari?
L’Esecutivo come giunge alla conclusione che la modifica di legge permetta di evitare effetti di trascinamento? Non vi è un rischio maggiore che alcuni progetti non possano più essere realizzati?
Stellungnahme des Bundesrates
La Confederazione può versare aiuti finanziari se ha interesse all’adempimento di un compito e se quest’ultimo non può essere (debitamente) svolto senza il sostegno dello Stato. Anche per quanto riguarda il versamento di sussidi, la Confederazione deve, come nell’ambito dell’imposizione, tenere conto della capacità economica dei beneficiari (art. 6 lett. d, art. 7 lett. c e d LSu; art. 12 cpv. 4 secondo periodo legge federale del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione, LFC; RS 611.0). Nel suo rapporto di sintesi del 2024 (www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporti > Finanze pubbliche e imposte > CDF-22537) sulle precedenti verifiche, il Controllo federale delle finanze (CDF) giunge alla conclusione che le prestazioni proprie che si possono ragionevolmente pretendere dai beneficiari dei sussidi non vengono adeguatamente tenute in considerazione. Questo può comportare che il denaro dei contribuenti venga impiegato per compiti che sarebbero assolti anche senza ricorso o con un ricorso minore ad aiuti statali («effetti di trascinamento»). Il Consiglio federale ha quindi previsto, nel progetto di consultazione relativo al pacchetto di misure di sgravio applicabili dal 2027, un adeguamento della LSu. Il concetto di prestazione propria nella legge deve essere precisato: in linea generale, i beneficiari degli aiuti finanziari dovranno ora coprire almeno il 50 per cento dei costi con prestazioni proprie. La LSu non costituisce una base legale diretta per la concessione di singoli aiuti finanziari, ma stabilisce le condizioni quadro per l’elaborazione di leggi che disciplinano i sussidi. La nuova disposizione precisa queste condizioni quadro ed è sufficientemente flessibile nell’attuazione. Da una parte, un’aliquota massima per i sussidi può essere definita solo nei casi in cui è possibile stabilire una partecipazione diretta ai costi. Dall’altra, a determinate condizioni, il legislatore può continuare a prevedere aliquote di sussidio più elevate, ad esempio nell’ambito dell’aiuto umanitario. La nuova disposizione stabilisce inoltre esplicitamente che sono consentiti aiuti finanziari più elevati se essi hanno carattere regressivo e sono limitati nel tempo. Il valore massimo delle aliquote di sussidio è spesso stabilito a livello di ordinanza. Ad oggi non esiste una panoramica conclusiva. Tuttavia, nel quadro delle misure di sgravio applicabili dal 2027 il Consiglio federale apporta correzioni mirate in diversi settori, nei quali, a suo parere, i contributi attualmente versati sono troppo elevati (ad es. nell’ambito del finanziamento di progetti di Innosuisse, dei progetti sperimentali in materia di esecuzione delle pene e delle misure o dei contributi per la qualità del paesaggio nell’agricoltura, oggi finanziati nella misura del 90 % dalla Confederazione). Una riduzione delle aliquote di sussidio non si traduce necessariamente in risparmi; i mezzi sbloccati potrebbero essere impiegati, ad esempio, per prendere in considerazione un numero maggiore di domande. Il Consiglio federale non prevede un aumento dell’onere amministrativo dovuto alla maggiore precisione delle condizioni quadro. È ipotizzabile che determinati progetti non vengano più realizzati, ma non è plausibile per definizione proprio nel caso di effetti di trascinamento. Il Consiglio federale e il legislatore dovranno continuare a valutare nei singoli casi se è nell’interesse pubblico generale che singoli ambiti o settori continuino a ricevere un sostegno superiore alla media.