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25.1015 · Interrogazione · 2025-03-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La riforma II dell’imposizione delle imprese prevedeva la distribuzione esente da imposte di dividendi provenienti dalle riserve costituite da apporti di capitale. L’introduzione di questa esenzione era stata presentata, da un lato, come un beneficio per la situazione fiscale delle piccole e medie imprese (PMI) e, dall’altro, giustificata con le perdite fiscali contenute e l’impiego di tali dividenti per ulteriori investimenti. Tutto ciò si è rivelato sbagliato. Le agevolazioni fiscali vanno principalmente a beneficio delle grandi imprese e causano perdite fiscali dell’ordine di miliardi. I dividendi distribuiti in tal modo lasciano generalmente la Svizzera senza essere reinvestiti (determinando presumibilmente un aumento dei prezzi dei valori patrimoniali, come immobili e azioni). In questo contesto si sono chiaramente affermati adeguamenti di comportamento volti a evitare le imposte attraverso lo sfruttamento di questa possibilità.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande riportate di seguito.

1. A quanto ammontano le distribuzioni esenti da imposte provenienti dalle riserve da apporti di capitale da quando è stata introdotta questa possibilità nel 2011? Invitiamo il Consiglio federale a stilare un elenco per anno.

2. Dove vanno a finire queste distribuzioni, ovvero quale importo defluisce all’estero?

3. A quanto ammontano le riserve da apporti di capitale comunicate?

4. A quanto ammonterebbero le perdite fiscali cumulate dal 2011 se questi dividendi fossero stati soggetti a tassazione ordinaria?

5. È probabile che si sia consolidata una nuova prassi per eludere l’imposta: l’utile annuale non viene distribuito come dividendo imponibile, ma attribuito all’utile riportato. Il dividendo viene invece prelevato dal conto degli apporti di capitale, risultando così come versamento esente da imposta. Dai rapporti annuali della maggior parte delle grandi imprese (ad es. Kühne und Nagel, SIKA, Lonza) emerge che questa prassi è ampiamente diffusa. Il Consiglio federale ne è a conoscenza?

6. L’Esecutivo intende porre fine a questa prassi fiscale per questioni fondamentali legate ai principi fiscali costituzionali e in vista del prossimo pacchetto di riduzione dei costi? Ad esempio, consentendo la distribuzione da riserve da apporti di capitale solo se è superiore all’utile annuale?

7. Se il Consiglio federale non intende vietare questa prassi, perché impone alla popolazione un aumento dell’IVA (ad es. per il finanziamento dell’AVS, contrario al sistema)? Tale aumento significherebbe che ancora una volta le persone fisiche devono rifinanziare le agevolazioni fiscali concesse ai proprietari di capitali.

Stellungnahme des Bundesrates

Le riserve da apporti di capitale (RAC) rappresentano capitale e non reddito. Perciò, dal punto di vista della sistematica fiscale, è sostanzialmente corretto poter rimborsare le RAC in esenzione da imposta. Questa procedura non implica dunque agevolazioni fiscali.Per i diversi destinatari della prestazione, la distribuzione dei dividendi e il rimborso di RAC hanno le ripercussioni fiscali spiegate di seguito.Nel caso di una persona fisica domiciliata in Svizzera che detiene diritti di partecipazione nella sostanza privata, la distribuzione di dividendi da riserve generali provenienti da utili e utili correnti (di seguito denominati «altri dividendi») è considerata utile imponibile (se le condizioni sono soddisfatte: mediante imposizione parziale secondo l’art. 20 cpv. 1bis della legge federale del 14.12.1990 sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]), mentre il rimborso di RAC non è assoggettato all’imposta sul reddito (art. 20 cpv. 3 LIFD). Pertanto, l’introduzione del principio degli apporti di capitale ha comportato una diminuzione dell’onere fiscale di importo pari a questa imposta sul reddito.Nel caso di una persona fisica domiciliata in Svizzera che detiene diritti di partecipazione nella sostanza commerciale, il rimborso di RAC confluisce nel risultato dell’esercizio come avviene nel caso degli altri dividendi (se le condizioni sono soddisfatte: mediante imposizione parziale secondo l’art. 18b LIFD). Pertanto, l’introduzione del principio degli apporti di capitale non ha comportato alcun cambiamento dell’onere fiscale.Nel caso di una persona giuridica con sede in Svizzera destinataria della prestazione, il rimborso di RAC confluisce nel risultato dell’esercizio come gli altri dividendi. Se le condizioni sono soddisfatte, la deduzione per partecipazioni può essere fatta valere sia per il rimborso di RAC, sia per gli altri dividendi (art. 69 e 70 LIFD). Pertanto, l’introduzione del principio degli apporti di capitale non ha comportato alcun cambiamento dell’onere fiscale.Nel caso di una persona fisica domiciliata all’estero o di una persona giuridica con sede all’estero destinatarie della prestazione, per gli altri dividendi è possibile richiedere uno sgravio dall’imposta preventiva all’Amministrazione federale delle contribuzioni (tramite rimborso o, all’interno di un gruppo, tramite segnalazione) in virtù di una convenzione di doppia imposizione (CDI) applicabile. In tal caso, a seconda della CDI e del caso concreto, rimane un onere di base pari a una percentuale del dividendo lordo che oscilla tra lo 0 e il 20 per cento. In assenza di una CDI, quale onere definitivo è applicata l’imposta preventiva del 35 per cento. Per contro, il rimborso di RAC è esentato dall’imposta preventiva. Pertanto, l’introduzione del principio degli apporti di capitale ha comportato una diminuzione dell’onere fiscale di importo pari all’imposta preventiva (dopo lo sgravio contemplato dalla CDI).Ad 1: rimborsi di RAC dal 2011 al 2024, in miliardi di franchi:AnnoRimborsoAnnoRimborsoAnnoRimborso2011222016912021208201299201793202212920139320183082023104201458201921320247320151102020117 Ad 2: le dichiarazioni e le comunicazioni relative all’imposta preventiva sono effettuate in forma anonima, perciò non è possibile risalire all’identità dei beneficiari delle distribuzioni di dividendi e RAC e di conseguenza non possono essere fornite informazioni nemmeno sulla parte che confluisce all’estero (cfr. 16.5595 Kiener Nellen, in particolare domanda 3).Ad 3: il 28 febbraio 2025, le RAC comunicate all’AFC ammontavano a circa 1000 miliardi di franchi.Ad 4: il Consiglio federale ha presentato una stima delle ripercussioni finanziarie applicata all’anno di introduzione del principio degli apporti di capitale, il 2011, nei suoi pareri e nelle sue risposte agli interventi 11.3075, 11.3777, 11.3311, 11.3308, 11.3244, 11.4197, 11.5484 e 11.5449 fondandosi sull’ipotesi di dividendi sostitutivi dell’ordine di 9 miliardi di franchi nel 2011. Le minori entrate sono state allora stimate a circa 200–300 milioni di franchi sia nell’ambito dell’imposta preventiva sia delle imposte sul reddito (suddivise tra Confederazione, Cantoni e Comuni in ragione di pressapoco un terzo ciascuno). Non sono disponibili stime per gli anni successivi.Ad 5: l’obbligo del segreto (art. 37 della legge del 13.10.1965 sull’imposta preventiva [LIP; RS 642.21]) non permette di dare informazioni fiscali su singoli casi. In linea generale, per quanto riguarda le imprese citate si può affermare che, in occasione del rimborso di RAC, le società quotate in borsa devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente conformemente all’articolo 5 capoverso 1ter LIP. In caso contrario, viene operata una correzione dei dati fiscali. Si rammenta che l’importo degli apporti di capitale comunicati dalle società quotate in borsa costituisce meno del 10 per cento dell’importo totale degli apporti di capitale comunicati.Ad 6: nel 2018 il Parlamento ha trattato in modo approfondito la questione delle condizioni alle quali è possibile rimborsare le RAC, nell’ambito delle deliberazioni concernenti la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA). La soluzione scelta in quella occasione, secondo cui le società di capitali quotate in una borsa svizzera possono rimborsare apporti di capitale esenti da imposta soltanto se versano altre riserve almeno di pari importo soggette all’imposta preventiva o all’imposta sul reddito (art. 5 cpv. 1ter LIP, art. 20 cpv. 4 LIFD; art. 7b cpv. 5 legge federale del 14.12.1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]), è ragionevole dal punto di vista della sistematica fiscale. Da un lato, questa soluzione assicura un flusso continuo di dividendi imponibili e, dall’altro, nel lungo periodo consente alle imprese interessate di rimborsare le loro RAC in esenzione da imposta. Il Consiglio federale ritiene quindi che non sia necessario intervenire ulteriormente.Ad 7: nel suo messaggio concernente l’attuazione e il finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS (FF 2024 2747, pag. 12) il Consiglio federale ha dichiarato che per il finanziamento della 13esima rendita di vecchiaia si prevede in primo luogo di ricorrere rapidamente a entrate supplementari, cercando di evitare il più possibile ripercussioni negative sull’economia. L’IVA soddisfa entrambi i requisiti e garantisce inoltre che le spese supplementari connesse alla 13esima rendita di vecchiaia vengano sostenute dalla popolazione nel suo complesso, quindi anche dai pensionati che in futuro riceveranno questa rendita.