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25.1019 · Interrogazione · 2025-05-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

  1. Il Consiglio federale riconosce la necessità dell’adozione di misure volte ad aumentare l’attrattiva della piazza economica per le aziende interessate da parte dei Cantoni in cui hanno sede?

  2. Il Consiglio federale ritiene che le intenzioni del governo statunitense formulate recentemente costituiscano un’ulteriore minaccia per la permanenza di aziende interessate o di parti di esse nel Cantone in cui hanno sede e quindi in Svizzera?

  3. Il Consiglio federale riconosce gli sforzi compiuti finora da alcuni Cantoni per mantenere queste aziende sul loro territorio?

  4. Il Consiglio federale è disposto a includere nella normativa definitiva l’attuale ripartizione secondo cui almeno il 75 per cento delle maggiori entrate in oggetto è destinato ai Cantoni?

Dal punto di vista delle aziende interessate, l’attuazione della normativa fiscale dell’OCSE porta a un indebolimento della piazza economica svizzera e, in particolare, del Cantone di sede. Per compensare tale situazione, alcuni Cantoni hanno adottato misure a favore delle aziende che ora devono pagare imposte più elevate. L’obiettivo è mantenere tali aziende nel Cantone in cui hanno sede, e quindi in Svizzera. La legge sovraccarica i Cantoni assegnando loro questo compito.

I recenti sviluppi, in particolare negli Stati Uniti, stanno inasprendo la situazione di concorrenza per i Cantoni ove è situata la sede delle aziende interessate. Il mantenimento in loco delle singole sedi aziendali è minacciato; alcune di queste potrebbero anche prendere in considerazione il trasferimento di sede all’estero. Per contrastare questa tendenza, occorrono misure soprattutto nei Cantoni in cui hanno sede le aziende interessate, piuttosto che a livello federale. Se un’azienda trasferisce la propria sede all’estero, a rimetterci sono sia la Confederazione sia i Cantoni. Tuttavia, per incentivare il mantenimento delle sedi in loco sono piuttosto i Cantoni e non la Confederazione ad essere in grado di esercitare un’influenza mirata.

Per essere accettate dai cittadini, tali misure devono comportare, oltre a un beneficio diretto per le aziende, anche dei vantaggi per la popolazione. Ciò implica dei costi.

Poiché saranno soprattutto i Cantoni a dover adottare misure mirate per mantenere attrattiva la piazza economica per le aziende interessate, essi anche in futuro avranno bisogno di almeno il 75 per cento delle entrate derivanti dall’imposta integrativa. Considerando quanto precede, l’attuale chiave di ripartizione, per la quale era stata fissata una durata a tempo determinato, deve essere integrata nella normativa definitiva.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1 e 3Il Consiglio federale riconosce gli sforzi finora compiuti dai Cantoni per promuovere la piazza economica e sostiene espressamente le misure adottate dai Cantoni in tal senso. Ogni Cantone parte da condizioni differenti ed è interessato in modo assai diverso dall’introduzione dell’imposizione minima dell’OCSE e del G20. L’attuazione federalista della stessa permette ai Cantoni di reagire in base alle proprie specifiche esigenze. Nel contempo, le misure cantonali devono essere compatibili con le disposizioni internazionali. I servizi federali competenti del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) assistono i Cantoni fornendo loro consulenza. Le entrate derivanti dall’imposta integrativa costituiscono risorse supplementari che i Cantoni potranno utilizzare per implementare questo adeguamento. Ad domanda 2Secondo il memorandum emanato dal presidente statunitense nel gennaio del 2025, l’imposizione minima dell’OCSE non avrà validità né effetto negli Stati Uniti. Successivamente, gli Stati Uniti hanno chiarito di voler perseguire una «coesistenza» tra il sistema fiscale statunitense e l’imposizione minima dell’OCSE. Il 28 giugno 2025 i Paesi del G7 hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sull’imposizione minima globale, secondo la quale il modello di coesistenza richiesto dagli Stati uniti (detto anche «side-by-side solution») rappresenterebbe una via percorribile in grado di garantire la stabilità del sistema fiscale internazionale. La dichiarazione stabilisce, tra l’altro, che all’interno del modello di coesistenza i gruppi di imprese statunitensi siano esenti a livello mondiale dalle imposte integrative extraterritoriali previste dall’imposizione minima dell’OCSE (UTPR e IIR). Ora il modello di coesistenza deve essere concretizzato in seno all’OCSE. In Svizzera, ciò determinerà il significato di tale coesistenza per i gruppi di imprese attivi a livello internazionale. Fino a quando la Svizzera dovrà tenere conto del fatto che altri Stati, in particolare gli Stati membri dell’UE, applicano le imposte integrative extraterritoriali previste dall’imposizione minima dell’OCSE alle imprese di Paesi terzi come la Svizzera, sarà nell’interesse del nostro Paese attuare in modo conforme l’imposizione minima. Ciò contribuisce alla certezza del diritto e impedisce ad altri Stati di attingere alla base imponibile. La ragione risiede nel fatto che un’elevata percentuale di gruppi di imprese in Svizzera attivi a livello internazionale opera anche nell’UE, continuando a rimanere pienamente assoggettata alle regole dell’imposizione minima dell’OCSE. Il Consiglio federale monitora da vicino gli sviluppi internazionali per poter adottare, in caso di necessità, misure adeguate nell’interesse della Svizzera. Ad domanda 4Il Consiglio federale deve presentare al Parlamento al più tardi entro la fine del 2029 una legge sull’imposizione minima, che andrà a sostituire l’attuale ordinanza. A tale scopo terrà conto delle esperienze maturate fino a quel momento dalla Confederazione, dai Cantoni e dalle imprese, ai fini sia della configurazione del testo di legge stesso sia della ripartizione delle entrate fiscali tra Confederazione e Cantoni, che per allora potranno essere quantificate in modo più affidabile.