25.1027 · Interrogazione · 2025-06-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Da alcuni anni la Svizzera conclude convenzioni per evitare la doppia imposizione con gli Stati BRICS e i Paesi in via di sviluppo (ad es. Pakistan, Brasile, India e Angola) secondo il Modello di convenzione dell’ONU, che, a differenza del Modello di convenzione dell’OCSE, contiene disposizioni secondo le quali il Paese del cliente può tassare le cifre d’affari realizzate con tutti i tipi di prestazione (consulenza, gestione patrimoniale ecc.), anche se tali prestazioni non sono fornite nel Paese in questione ma dalla Svizzera.
Questa imposizione delle prestazioni alla fonte ha in particolare gli effetti negativi seguenti.
Dal punto di vista della Svizzera (o dei contribuenti): perdita della base imponibile a causa del computo delle imposte estere.
Dal punto di vista delle imprese interessate (o dei loro dipendenti):
1) Incertezza giuridica, rischi penali e reputazionali nonché costi di attuazione legati alla sorveglianza e al rispetto di complesse norme estere.
2) Frammentazione del debito fiscale complessivo in tutto il mondo e tassazione lorda effettiva della cifra d’affari. Di fatto, ciò porta all’introduzione del primo pilastro del progetto fiscale dell’OCSE, che costituisce una tassazione del mercato o una seconda imposta sul valore aggiunto.
3) Per gli svizzeri all’estero: crescenti difficoltà ad aprire, in alcuni Paesi, un conto bancario svizzero poiché le banche svizzere si ritirano da quei mercati.
Fatte queste premesse si pongono le seguenti domande:
Come valuta il Consiglio federale gli effetti negativi descritti?
In che misura il Consiglio federale e le autorità possono aiutare le imprese interessate ad adempiere le complesse prescrizioni all’estero?
Perché il Consiglio federale sta promuovendo indirettamente l’introduzione del primo pilastro dell’OCSE, nonostante ciò sia palesemente dannoso per l’economia svizzera? Perché il Consiglio federale accetta la perdita della base imponibile, nonostante abbia introdotto l’imposta minima dell’OCSE (secondo pilastro) proprio per evitare tale perdita?
Con quali altri Paesi il Consiglio federale intende concludere, a breve termine, una convenzione fiscale basata sul Modello di convenzione dell’ONU?
Stellungnahme des Bundesrates
Addomande1–3Ogni Stato può decidere in maniera sovrana se imporre ai propri contribuenti il prelievo dell’imposta alla fonte sui pagamenti relativi alle prestazioni di servizi. La Svizzera non prevede un’imposta di questo tipo, mentre numerosi Stati l’hanno introdotta, applicando in genere un’aliquota percentuale all’ammontare lordo del pagamento. Nel caso in cui non esista una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) tra la Svizzera e uno Stato che ha istituito tale imposta, i clienti residenti in quello Stato e che usufruiscono dei servizi forniti da un contribuente residente in Svizzera sono tenuti a prelevare l’imposta alla fonte conformemente al diritto interno dello Stato in questione. In assenza di una CDI, il contribuente residente in Svizzera che eroga i servizi non può usufruire di alcun computo dell’imposta. La CDI ha l’effetto di ridurre l’aliquota d’imposta prevista dal diritto interno dell’altro Stato contraente, consentendo di computare in Svizzera l’aliquota residua. Inoltre, la procedura amichevole prevista dalla CDI offre ai contribuenti un supporto in ambito fiscale da parte delle autorità competenti. Di conseguenza, una CDI garantisce una maggiore sicurezza giuridica, migliora le condizioni quadro in ambito fiscale per i contribuenti residenti in Svizzera e li tutela dinnanzi al diritto interno dell’altro Strato contraente. Questo vale anche nel caso in cui la CDI includa una clausola che limita l’imposta alla fonte sui pagamenti per prestazioni di servizi all’interno dell’altro Stato contraente. In sostanza, fornire servizi a clienti esteri è una decisione commerciale dell’impresa interessata con sede in Svizzera, indipendentemente dal fatto che tali clienti risiedano in uno Stato convenzionato o meno. Attualmente sono in vigore circa 100 CDI stipulate dalla Svizzera, tutte diverse tra loro. In ciascuna di esse, ogni Stato contraente rinuncia a determinate entrate fiscali. Il computo di un’imposta residua estera prelevata alla fonte sull’importo lordo di un pagamento relativo a una transazione specifica va distinto sia dalla ripartizione degli utili prevista dal progetto del primo pilastro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), sia dall’imposizione minima stabilita dal secondo pilastro dell’OCSE. Nell’ambito della negoziazione di una CDI, la Svizzera si basa sul Modello di convenzione dell’OCSE (e non su quello dell’Organizzazione delle Nazioni Unite [ONU]), che non prevede l’imposizione nello Stato della fonte dei pagamenti per prestazioni di servizi. Tuttavia, già diversi anni fa la Svizzera ha concordato disposizioni che conferiscono allo Stato della fonte il diritto di tassare i pagamenti per prestazioni di servizi, come ad esempio nella CDI con la Repubblica d’Indonesia nel 1988 (RS 0.672.942.71) e con la Repubblica d’India nel 1994 (RS 0.672.942.31). Ha deciso di adottare questa soluzione nei casi in cui tali disposizioni rappresentavano una condizione sine qua non per la conclusione della CDI da parte dell’altro Stato contraente e il risultato delle negoziazioni era complessivamente equilibrato. Ad oggi, la posizione della Svizzera su questo punto non è cambiata. Tuttavia, poiché il Modello di convenzione dell’ONU include una disposizione specificache prevede l’imposizione nello Stato della fonte dei pagamenti per prestazioni di servizi, un numero crescente di Paesi in sviluppo richiede questa clausola. Ciò rende più difficile rispetto al passato concludere una CDI priva di una simile disposizione, soluzione che invece la Svizzera preferirebbe. A causa di questa evoluzione, diventa talvolta necessario conferire allo Stato della fonte il diritto di tassare i pagamenti per prestazioni di servizi conformemente al Modello di convenzione dell’ONU. Tuttavia questo approccio non viene applicato in maniera sistematica; per esempio non prevede una clausola simile la CDI con la Giordania conclusa il 13 dicembre 2023. Ad domanda4Sebbene il Consiglio federale non concluda le CDI basandosi sul Modello di convenzione dell’ONU, alcune clausole tratte da questo modello possono essere inserite nelle CDI concluse dalla Svizzera quale compromesso globale raggiunto nell’ambito della negoziazione. Una panoramica delle negoziazioni di CDI in corso è disponibile al punto 9.5 del rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna del 2024 (www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Economia esterna > Politica economica esterna > Rapporto sulla politica economica esterna 2024).