Clausola di rigore conforme alla Costituzione nell’imposizione delle abitazioni primarie a uso proprio
25.1031 · Interrogazione · 2025-06-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Negli ultimi decenni diversi Cantoni hanno introdotto normative per i casi di rigore con l’obiettivo di attenuare il cosiddetto «problema dei pensionati» ed evitare carenze di liquidità, prevenire un ulteriore indebitamento o impedire una vendita forzata dell’abitazione primaria. Tutte queste disposizioni prevedono una riduzione del valore locativo in base al rapporto tra il valore locativo stabilito ufficialmente e il reddito lordo. Nel 2022 il Tribunale federale ha giudicato incostituzionale una norma ticinese concepita in modo analogo, affermando che ai fini della determinazione del valore locativo, il limite inferiore costituito dal 60 per cento del valore di mercato – che si applica al diritto cantonale – rappresenta un «limite rigido» al di sotto del quale non è lecito andare (DTF 148 I 286 = Pra 112 n. 34). Nel dibattito relativo al cambio di sistema nell’ambito dell’imposizione della proprietà abitativa, il Consiglio federale ha dunque contestato la possibilità di attuare una clausola di rigore conforme alla Costituzione. A questo riguardo si pongono le seguenti domande.
1. Per derogare al principio di uguaglianza giuridica sancito all’articolo 36 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), sono necessari una base legale, un interesse pubblico e la proporzionalità rispetto allo scopo. Il Consiglio federale ritiene che sussista un interesse pubblico degno di protezione (art. 108 Cost., protezione della proprietà abitativa ad uso proprio) e che un’impostazione restrittiva (limiti di sostanza e reddito) di una soluzione per i casi di rigore rispetti il principio di proporzionalità?
2. Per introdurre deduzioni giustificate da ragioni extrafiscali, il diritto cantonale deve disporre di una base nell’articolo 9 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), che tuttavia è formulato in modo esaustivo («non sono ammesse altre deduzioni»). Per creare una base legale per le normative cantonali in materia di casi di rigore, sarebbe sufficiente modificare l’articolo 9 LAID, in combinazione con l’introduzione di un nuovo articolo 33b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e l’abrogazione della deduzione per sottoutilizzazione prevista dall’articolo 21 capoverso 2 LIFD?
3. Una riduzione d’imposta o una sorta di condono fiscale parziale potrebbe rappresentare una soluzione alternativa alla riduzione della base di calcolo?
4. La disparità di trattamento tra proprietari di immobili e inquilini contestata dal Tribunale federale rimarrebbe immutata. Tale disparità è giustificata dal fatto che gli inquilini che hanno investito i propri risparmi in beni mobili possono realizzare utili da capitale esenti da imposta in caso di alienazione, mentre le vendite di immobili sono soggette a un’elevata e ripetuta tassazione? O vi sono altre giustificazioni?
Stellungnahme des Bundesrates
Il 28 settembre 2025 il Popolo e i Cantoni decideranno se mantenere o abolire l’imposizione del valore locativo. In caso di abolizione, la regolamentazione dei casi di rigore nell’ambito dell’imposizione del valore locativo diventa obsoleta. In vista della votazione popolare, il Consiglio federale si pronuncia a favore dell’abolizione del valore locativo.1./4. L’introduzione di una regolamentazione dei casi di rigore nell’ambito dell’imposizione del valore locativo a livello federale equivarrebbe a un obiettivo extrafiscale. I requisiti sviluppati dalla dottrina e condivisi anche dal Tribunale federale (DTF 133 I 206, consid. 11.1) per giustificare la deroga al principio della capacità economica sono i seguenti: in primo luogo, l’obiettivo di promozione extrafiscale deve essere menzionato almeno implicitamente nella Costituzione federale. Di conseguenza, non è necessario che sia esplicitamente menzionato, ma deve poter essere estrapolato in sede di interpretazione. In secondo luogo, la misura deve essere necessaria e adeguata per raggiungere l’obiettivo di promozione extrafiscale. In terzo luogo, l’interesse pubblico riguardo al raggiungimento dell’obiettivo di promozione deve poter essere considerato preminente rispetto all’interesse dei contribuenti coinvolti in relazione a un rapporto equo degli oneri.Nella sua sentenza del 4 agosto 2022 (DTF 148 I 286) e a complemento della giurisprudenza consolidata, il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo cantonale non può in nessun caso essere inferiore al 60 per cento del valore locativo di mercato. Tale soglia costituisce quindi il limite minimo compatibile con il principio dell’uguaglianza giuridica tra proprietari di abitazioni a uso proprio e locatari. In seguito alla suddetta sentenza, il Cantone dei Grigioni, ad esempio, ha fissato i limiti legali per la riduzione del valore locativo dell’abitazione a uso proprio in modo che nelle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG; CSC 720.015; https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/720.015), a partire dal periodo fiscale 2024, il valore locativo deve «sempre ammontare almeno al 60 per cento del valore locativo di mercato» (art. 10 DELIG). Se un Cantone già applica il suddetto limite, non vi è alcun margine costituzionale per ulteriori riduzioni. Al contrario, invece, più un Cantone ha fissato il proprio valore locativo vicino al valore locativo di mercato, maggiore è il potenziale di riduzione nei casi di rigore. Il limite stabilito dal Tribunale federale e considerato ancora appena tollerabile si applica, indipendentemente dagli ulteriori argomenti sollevati dall’autrice dell’interrogazione, come l’esenzione fiscale degli utili in capitale conseguiti su elementi della sostanza mobiliare e immobiliare.2. Se intende introdurre una regolamentazione per i casi di rigore conforme alla Costituzione, il legislatore federale deve attenersi alle direttive indicate dal Tribunale federale alla cifra 1. L’introduzione di una regolamentazione nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) dovrebbe inoltre rispettare la sovranità cantonale in materia di aliquote fiscali, garantita dalla Costituzione.3. In linea di massima, le deduzioni possono essere concesse sulla base di calcolo o sull’importo dell’imposta. Anche in questo caso le riduzioni devono rispettare il principio dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e i principi che concretizzano l’imposizione fiscale (art. 127 Cost.).