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25.1049 · Interrogazione · 2025-12-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nell’Accordo di partenariato commerciale ed economico con l’India, la Svizzera si è per la prima volta impegnata formalmente a fissare obiettivi per gli investimenti diretti degli investitori. Nei primi 15 anni gli investitori degli Stati AELS dovranno investire in India 15 miliardi di dollari. Questi investimenti mirano a creare nello stesso periodo un milione di posti di lavoro. Per la prima volta gli Stati AELS si impegnano quindi a promuovere questo tipo di investimenti. Se gli obiettivi fissati non saranno raggiunti e le Parti non riusciranno a trovare un accordo sulle misure correttive da adottare, l’India potrà adottare unilateralmente misure correttive temporanee in altri settori coperti dall’Accordo. In vista di altri accordi economici, si pongono le seguenti domande:1. Queste promesse formali per gli investimenti diretti sono ormai uno strumento strategico permanente nella politica economica estera del Consiglio federale?2. Lo strumento che stabilisce un legame tra gli investimenti diretti e la creazione di posti di lavoro sarà sancito anche in un accordo con gli Stati Uniti?3. Il Consiglio federale sarebbe disposto a concedere anche agli Stati Uniti il diritto unilaterale di adottare misure correttive se gli investimenti diretti previsti in un accordo non fossero realizzati entro il periodo concordato?4. Il Consiglio federale considera ancora positivamente la regolamentazione adottata con l’India, sapendo che da allora gli Stati Uniti hanno cessato di rispettare l’ordine commerciale mondiale basato su regole, rendendo tali promesse d’investimento un mezzo di pressione?5. Come valuta il rischio che tali promesse d’investimento vengano utilizzate come strumento di pressione permanente per indebolire la piazza economica europea degli Stati AELS e le relative opportunità di lavoro in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein?6. Esiste una base giuridica che consenta al Consiglio federale di vincolare le promesse d’investimento degli investitori privati nel quadro della politica economica estera a misure di compensazione in materia di tariffe doganali? In futuro, l’Esecutivo pensa di indicare questa possibilità e i relativi livelli d’investimento in ogni mandato negoziale relativo a un accordo economico o commerciale e di consultare in merito il Parlamento?

Stellungnahme des Bundesrates

1. No. Per i negoziati e l’integrazione di tali elementi sono determinanti la situazione iniziale e la ponderazione degli interessi. Eventuali opzioni che includono il settore privato devono essere sottoposte a un esame accurato. La Svizzera è uno fra i dieci principali importatori ed esportatori di capitali al mondo, ragione per cui deve poter contare su condizioni quadro favorevoli agli investimenti esteri. In un contesto di globalizzazione delle catene del valore, le strutture aziendali transfrontaliere sono sempre più rilevanti, anche per le piccole e medie imprese (PMI). La conseguente immobilizzazione di capitali all’estero a lungo termine aumenta l’esigenza di garantire le condizioni quadro in un accordo internazionale. Gli accordi di libero scambio e di protezione degli investimenti sono strumenti importanti per rafforzare l’accesso ai mercati e la certezza giuridica.

Dopo l’accordo con l’India, la Svizzera ha concluso accordi di libero scambio con il Kosovo, la Thailandia, la Malaysia e il Mercosur senza fissare obiettivi per gli investimenti effettuati dal settore privato.

2. L’economia svizzera auspica di poter investire negli Stati Uniti. In collaborazione con questi ultimi, la Confederazione si adopererà per agevolare nel limite del possibile questo processo, il che dovrebbe riflettersi nell’accordo da negoziare.

3. Le modalità esatte saranno potenzialmente oggetto dei prossimi negoziati con gli Stati Uniti e ad oggi non è possibile dare una risposta definitiva.

4. La conclusione del capitolo sulla promozione degli investimenti e la cooperazione (cap. 7) è stato un elemento decisivo che ha permesso agli Stati dell’AELS di essere il primo partner europeo a concludere un accordo di libero scambio con l’India. Il Consiglio federale rimane convinto del fatto che l’accordo con l’India porterà un importante valore aggiunto alle imprese svizzere. L’India, da parte sua, ha un grande interesse a far sì che gli obiettivi stabiliti nell’accordo siano raggiunti ed è consapevole che le condizioni quadro istituite per gli investitori svolgono un ruolo fondamentale in tal senso.

5. Il Consiglio federale è convinto che migliorando le condizioni di accesso al mercato e le possibilità d’investimento all’estero le nostre imprese avranno l’opportunità di espandersi e, potenzialmente, di aumentare la loro produzione e la loro offerta di servizi. Questo può risultare vantaggioso per la Svizzera (e per gli altri Stati dell’AELS) senza comunque indebolire la piazza economica europea.

6. Gli accordi economici sono strumenti della politica economica esterna della Confederazione (art. 101 Cost.). La negoziazione di tali accordi fa parte dei compiti di politica esterna assegnati al Consiglio federale dalla Costituzione (art. 184 Cost.). L’Esecutivo è inoltre autorizzato a sottoscrivere dichiarazioni di intenti giuridicamente non vincolanti con Stati esteri, disponendo così del margine di manovra necessario per difendere al meglio gli interessi economici della Svizzera. Ciò include anche la possibilità di combinare misure di compensazione e promesse d’investimento private in un accordo economico o in una dichiarazione di intenti giuridicamente non vincolante.

I negoziati relativi ad accordi economici sono condotti sulla base di mandati decisi dal Consiglio federale; le commissioni competenti sono consultate conformemente alla legge sul Parlamento. Laddove gli obiettivi d’investimento del settore privato possono essere oggetto di negoziati, il mandato negoziale affronterà anche questo aspetto (come sta succedendo attualmente con gli Stati Uniti).

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