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25.1053 · Interrogazione · 2025-12-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Secondo l’articolo 75 del Codice delle obbligazioni, i crediti sono esigibili immediatamente, salvo diverso accordo, e il termine di pagamento usuale è di 30 giorni. Gli assicurati sono tenuti a rispettare rigorosamente questa scadenza per il pagamento dei premi e della partecipazione ai costi, pena solleciti, procedure d’esecuzione o misure restrittive. Tuttavia, molti fornitori di cure segnalano ritardi ricorrenti nei pagamenti delle loro fatture da parte di alcuni assicuratori-malattie, con tempi che raggiungono regolarmente i 45–60 giorni o più per fatture con un termine di pagamento di 30 giorni. Queste pratiche sono confermate dai riscontri di studi medici e centri ambulatoriali, che non di rado ricevono un laconico «grazie per la pazienza» in risposta ai loro solleciti. In un contesto di pressione crescente sulle liquidità, soprattutto nel settore ambulatoriale, i ritardi nei pagamenti indeboliscono la situazione finanziaria dei fornitori di cure e creano un’asimmetria difficilmente giustificabile tra gli obblighi imposti agli assicurati e la prassi di alcuni assicuratori. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande: Dispone di dati o analisi sui tempi effettivi di pagamento degli assicuratori-malattie ai fornitori di cure e riscontra ritardi sistematici oltre il termine consueto di 30 giorni?Il quadro legale vigente, in particolare la legge federale sull’assicurazione malattie e le pertinenti ordinanze esecutive, permette di imporre o disciplinare in modo più vincolante i termini di pagamento degli assicuratori-malattie nei confronti dei fornitori di cure?Ritiene conforme ai principi di buona fede e parità di trattamento che gli assicuratori esigano dagli assicurati il rispetto rigoroso dei termini di pagamento, mentre loro stessi se ne discostano in modo ricorrente nei confronti dei fornitori di cure?Intende adottare misure, a livello legislativo o regolamentare, per garantire un termine massimo di pagamento (p. es. 30 giorni) delle fatture per prestazioni di cura da parte degli assicuratori-malattie, al fine di migliorare la sicurezza finanziaria e rafforzare la liquidità dei fornitori di cure? Potrebbe bastare un semplice richiamo all’ordine o una circolare?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell’ambito degli audit che svolge in qualità di autorità di vigilanza, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) constata regolarmente che, in linea di massima, gli assicuratori adempiono i loro obblighi di pagamento nei confronti dei fornitori di prestazioni entro il termine usuale (di regola 30 giorni), purché le fatture inviate siano corrette e complete, altrimenti sono rinviate automaticamente ai fornitori di prestazioni. In quest’ultimo caso il termine di pagamento è calcolato a partire dalla ricezione della fattura corretta. Gli assicuratori hanno un interesse proprio a rispettare i termini di pagamento, in quanto i ritardi nei pagamenti si traducono in un onere amministrativo supplementare. Ciononostante, in alcuni casi si possono verificare tempi d’attesa più lunghi, per esempio quando occorre ancora attendere chiarimenti su alcune prestazioni o vi è un cambio di sistema (p. es. quando viene introdotto un nuovo sistema di verifica) che provoca difficoltà passeggere. Tali situazioni riguardano però soltanto pochi assicuratori e sono limitate nel tempo; di solito i pagamenti in arretrato vengono evasi velocemente. 2. Né la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), né la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) né la legge federale concernente la vigilanza sull’assicurazione contro le malattie (LVAMal; RS 832.12) disciplinano in maniera specifica i termini di pagamento degli assicuratori nei confronti dei fornitori di prestazioni. Vengono quindi applicate le disposizioni della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (CO; RS 220). In questo contesto occorre inoltre distinguere tra sistema del terzo pagante e sistema del terzo garante: soltanto nel primo caso l’assicuratore paga la fattura direttamente al fornitore di prestazioni. Il sistema del terzo pagante è stabilito per legge per le degenze ospedaliere e può essere convenuto negli altri casi ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAMal. Oltre al sistema di fatturazione, assicuratori e fornitori di prestazioni possono concordare altri aspetti (p. es. i termini di pagamento) anche nel quadro di convenzioni tariffali o accordi separati (i cosiddetti contratti amministrativi). 3. In caso di ritardo nei pagamenti, si applicano di principio le disposizioni generali in materia di mora previste dal CO. I fornitori di prestazioni sono liberi di diffidare gli assicuratori in mora e di avviare eventuali procedure esecutive o legali qualora i pagamenti in sospeso non vengano effettuati entro i termini previsti. 4. Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni vigenti del CO siano sufficienti. Inoltre, i fornitori di prestazioni hanno la possibilità di convenire contrattualmente le modalità di pagamento con gli assicuratori. Ai sensi dell’articolo 89 LAMal, le liti di questo tipo possono essere decise dal tribunale arbitrale.