Insediamento in Svizzera del servizio di messaggistica Session e ripercussioni in materia di perseguimento penale e assistenza giudiziaria
25.1056 · Interrogazione · 2025-12-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel 2024 il servizio di messaggistica «Session» ha trasferito la sua attività in Svizzera. Session promette un traffico di dati criptato e per la sua attività sfrutta il quadro giuridico svizzero favorevole alla protezione dei dati. Secondo il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Session è utilizzato sempre più per la pedocriminalità e le interazioni tra organizzazioni estremiste e cibercriminali. Non rileva dati di identificazione, geolocalizzazione, del dispositivo o metadati. Per la registrazione non richiede né indirizzi e-mail né numeri di telefono. Conformemente all’ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, questa impresa non sottostà agli obblighi di sorveglianza e di informazione supplementari che valgono in particolare per i fornitori di servizi di telecomunicazione secondo l’articolo 2 lettera b della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Il DFGP sottolinea che nella collaborazione in casi concreti Session e fornitori simili non sono in grado di fornire dati analizzabili e quindi rendono molto più difficili le indagini delle autorità.L’insediamento di Session in Svizzera potrebbe comportare implicazioni di ampia portata, in quanto potrebbe incentivare servizi di messaggistica simili a trasferirsi nel nostro Paese. Aumenta il rischio che grazie al suo quadro giuridico la Svizzera venga utilizzata come sede attrattiva per le interazioni tra organizzazioni criminali. Le autorità svizzere si ritroverebbero a dover far fronte a una marea di domande di cooperazione e identificazione. Nel complesso, il vuoto normativo danneggia la reputazione della Svizzera e contribuisce attivamente a incentivare la criminalità.In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:Quante domande di assistenza giudiziaria relative a Session ha ricevuto la Svizzera da quando questo servizio si è insediato nel nostro Paese, e quante hanno potuto essere evase con successo?Secondo il Consiglio federale, quali conseguenze diplomatiche o reputazionali comporta l’insediamento di servizi di questo tipo?Quali vantaggi concreti offre il quadro giuridico in materia di sfera privata digitale?Il Consiglio federale sta valutando la possibilità di adeguare il quadro giuridico in modo tale da obbligare i fornitori di servizi di messaggistica come «Session» a memorizzare i metadati?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Da quando Session ha trasferito la sua sede (dall’Australia) nel Cantone di Zugo nell’estate 2024, le autorità competenti non hanno ricevuto né trattato alcuna domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
2. Considerato il numero molto ridotto di richieste di informazioni di polizia ricevuto, al momento Session non sembra rappresentare un rischio per la reputazione della Svizzera. È tuttavia risaputo che i servizi di messaggistica come Session, che offrono tecnologie in grado di garantire il massimo anonimato abbinate alla crittografia end-to-end, suscitano anche l’interesse di malviventi che sono proprio alla ricerca di queste caratteristiche.
3. In Svizzera la comunicazione gode di un elevato livello di protezione grazie all’importanza attribuita alla tutela della sfera privata. Le misure di sorveglianza sono consentite solo nei casi previsti espressamente dalla legge e devono rispettare il principio di proporzionalità.
4. La legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) e la sua ordinanza d’esecuzione (OSCPT; RS 780.11) permettono già di obbligare questo tipo di fornitori a conservare i metadati. Per metadati s’intendono in generale dati e informazioni tecniche tratte da dispositivi utilizzati per la comunicazione tra persone che permettono di identificare tali persone (p. es. giorno, data, ora e altri dati tecnici di una chiamata o di un’e-mail). Questi dati possono essere richiesti dalle autorità di perseguimento penale nell’ambito delle indagini o dalla polizia nel quadro della ricerca di persone scomparse. In Svizzera, i fornitori di servizi di telecomunicazione (p. es. Swisscom) sono suddivisi in diverse categorie, a seconda del tipo, della portata e della funzione dei servizi offerti. Viene fatta distinzione tra i fornitori con obblighi legali completi (come Swisscom) e i fornitori di servizi di comunicazione derivati (FSCD; come Proton o Session) i cui obblighi sono meno estesi. I FSCD forniscono, su richiesta, i metadati delle telecomunicazioni della persona sorvegliata o cercata di cui dispongono (art. 8 lett. b e art. 27 cpv. 2 LSCPT). I FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 27 cpv. 2 in combinato disposto con art. 26 cpv. 5 LSCPT e art. 52 OSCPT) devono conservare i metadati per sei mesi. Gli obblighi di conservazione dei metadati da parte dei FSCD con obblighi supplementari sono oggetto della revisione in corso dell’OSCPT.