25.1063 · Interrogazione · 2025-12-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Da quanti anni non sono più rilasciate licenze fintech? Il Consiglio federale potrebbe illustrare i motivi determinanti di tale situazione?
Indipendentemente dalla vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari ai sensi della LBCR e della LIsFi, per quali motivi la FINMA necessita di regola da due a tre anni per esaminare una domanda fintech secondo l’articolo 1b LBCR di una piccola start-up, nonostante sia già stata effettuata una verifica preventiva da parte di una società di audit abilitata conformemente alla LBCR e sia stato rilasciato un attestato di verifica positivo?
Dato che manifestamente la FINMA non vuole o non può basarsi sull’attestato di cui al punto 2, il quale non è nemmeno prescritto dalla legge, non sarebbe opportuno in queste circostanze rinunciare a tale verifica preventiva? Visto che, a detta degli operatori di mercato, essa non avrebbe alcun influsso sulla durata o sull’esito della procedura FINMA, la FINMA non ritiene sproporzionato che le start-up vengano gravate di costi supplementari pari a circa 35 000–45 000 franchi, ciò che corrisponde a oltre il 10 per cento del capitale minimo richiesto per legge?
Per quale ragione, in caso di risposta negativa da parte della FINMA, i richiedenti ricevono soltanto una lettera e non una decisione formale con l’indicazione dei rimedi giuridici? Non sarebbe opportuno accordare ai richiedenti la possibilità di contestare la motivazione della FINMA anche sotto il profilo giuridico?
Perché la FINMA informa i richiedenti che possono ritirare la loro domanda entro la fine del mese e rinvia alle disposizioni penali di cui alla LFINMA e alla LBCR (p. es. art. 49 cpv. 1 lett. b LBCR: multa fino a 500 000 franchi o pena detentiva fino a tre anni), sebbene i richiedenti non siano ancora soggetti alla LBCR né alla LFINMA prima del rilascio dell’autorizzazione? Esistono casi in tal senso. La FINMA ritiene in tal modo di adempiere un mandato legale oppure vuole salvaguardare la reputazione della piazza finanziaria?
Negli ultimi anni i costi della FINMA per il personale sono costantemente aumentati, anche se il numero di banche è diminuito e recentemente è venuta persino a mancare una grande banca di rilevanza sistemica. Quali motivi hanno determinato questa evoluzione? A prescindere dall’aumento di personale, quali misure concrete adotterà la FINMA per rafforzare la qualità e l’efficacia della sua vigilanza ed evitare in futuro errori di valutazione come nel caso di Credit Suisse?
Stellungnahme des Bundesrates
Dall’introduzione dell’«autorizzazione fintech» secondo l’articolo 1b della legge sulle banche (LBCR, RS 952.0) il 1° gennaio 2019, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha concesso tale autorizzazione a sette imprese. L’ultima è stata rilasciata nel 2025, ma non è ancora giuridicamente valida poiché determinate condizioni devono ancora essere soddisfatte. Alcune richieste sono attualmente in fase di elaborazione. Complessivamente sono state presentate alla FINMA 30 richieste di autorizzazione. La FINMA ha ritenuto che la maggior parte di queste non avesse i requisiti per ottenere l’autorizzazione. Nel 2022 il Consiglio federale ha sottoposto l’«autorizzazione fintech» a una valutazione, dalla quale è emerso che sarebbe necessario adeguare il quadro normativo al fine di rafforzare l’attrattiva di questa categoria di autorizzazione e la protezione dei clienti. In particolare, occorre migliorare la protezione dei depositi del pubblico in caso di fallimento di un istituto tecnofinanziario. Il relativo progetto per la modifica della legge sugli istituti finanziari (istituti per mezzi di pagamento e istituti di servizi per beni crittografici) è stato in consultazione fino al 6 febbraio 2026. Attualmente l’Amministrazione sta valutando i pareri pervenuti. La FINMA attribuisce la durata talvolta lunga della valutazione delle «richieste di autorizzazione fintech» principalmente alla scarsa qualità delle richieste stesse. In alcuni casi queste sono state preparate in modo insufficiente, in altri risultavano molto complesse (ad es. dubbia garanzia di un’attività irreprensibile, strutture di gruppi societari complesse). Negli ultimi anni la FINMA ha quindi adottato diverse misure per promuoverne la qualità. Ad esempio, nel 2024 ha introdotto lo strumento delle richieste preliminari volontarie, che dovrebbe consentire di individuare tempestivamente eventuali ostacoli all’ottenimento dell’autorizzazione. Inoltre, la FINMA è al lavoro per migliorare le sue procedure e sta attualmente valutando l’introduzione di una procedura accelerata («fast track») per le richieste di autorizzazione preparate con cura che dimostrano di affrontare i rischi in modo appropriato. L’elaborazione rapida delle richieste di autorizzazione da parte della FINMA è fondamentale per garantire una piazza finanziaria competitiva. Il Consiglio federale accoglie pertanto favorevolmente le misure già adottate dalla FINMA per ridurre i tempi di elaborazione. Tuttavia, ritiene importante che la FINMA adotti misure volte ad abbreviare ulteriormente i tempi e a incrementare la trasparenza sulla durata dell’elaborazione. La questione è anche oggetto del progetto di legge menzionato al numero 1. La richiesta preliminare volontaria va distinta dalla verifica preliminare della richiesta ufficiale di autorizzazione, che viene effettuata da una società di audit abilitata. Tale verifica, disposta dalla FINMA solo dopo una valutazione positiva della richiesta preliminare, alleggerisce notevolmente il carico di lavoro della FINMA. Inoltre, l’esperienza mostra che fornisce indicazioni utili sulle criticità della richiesta di autorizzazione. Tuttavia, la verifica preliminare non può sostituire la valutazione definitiva della richiesta di autorizzazione da parte della FINMA stessa (cfr. tra l’altro art. 1b e art. 3 LBCR, art. 6, 24 e 53 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA, RS 956.1] e guida pratica per gli attestati delle società di audit da presentare alla FINMA). La verifica preliminare non costituisce una procedura amministrativa formale e non può quindi concludersi con una decisione. Il richiedente è libero di presentare una richiesta di autorizzazione ufficiale anche in caso di valutazione negativa della richiesta preliminare. In seguito, la FINMA si pronuncia in merito mediante decisione impugnabile. Se la FINMA ha motivo di ritenere che un richiedente eserciti un’attività senza disporre dell’autorizzazione necessaria, lo informa, secondo le proprie indicazioni, dell’eventuale punibilità del suo comportamento. In qualità di unità resa autonoma della Confederazione, la FINMA si organizza autonomamente secondo principi economici, anche per quanto riguarda il personale, conformemente all’articolo 5 capoverso 3 LFINMA. Il Consiglio federale emana l’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA e approva il consuntivo annuale della FINMA sulla base dell’attestato del Controllo federale delle finanze (art. 15 cpv. 4 e art. 9 cpv. 1 lett. f LFINMA) Secondo le proprie indicazioni, la FINMA aumenta la sua efficienza rafforzando la collaborazione interna, ricorrendo maggiormente alla vigilanza basata sui dati e promuovendo ulteriormente la digitalizzazione. Inoltre, sempre secondo l’Autorità di vigilanza, la propria recente riorganizzazione dovrebbe rafforzare la vigilanza integrata.Per questo motivo, oggi nell’attività di vigilanza sulle banche di rilevanza sistemica è impiegato più personale rispetto a prima della riorganizzazione.