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Creazione delle basi legali per migliorare la gestione della viabilità lungo gli assi nord-sud

25.3004 · Mozione · 2025-01-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali e tecniche in modo che, in caso di forti congestionamenti, i Cantoni interessati dal riversamento di traffico verso la viabilità ordinaria lungo gli assi nord-sud possano emanare divieti temporanei di circolazione per il traffico parassitario anche sui tratti delle strade cantonali soggetti all’ordinanza concernente le strade di grande transito.

Una minoranza della Commissione (Giezendanner, Gianini, Hurter, Imark, Quadri, Rutz, Schilliger, Schnyder, Sollberger, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) propone di respingere la mozione.

Begründung

Con questo provvedimento s’intende tutelare la popolazione locale da un riversamento indesiderato di traffico verso la viabilità ordinaria quando entrambi gli assi nord-sud (A2 e A13) sono fortemente congestionati. I Cantoni di Uri, dei Grigioni e Ticino devono avere la possibilità, in situazioni particolarmente difficili, d’intesa con l’USTRA, di chiudere temporaneamente al traffico parassitario i tratti interessati delle strade cantonali H2 e H13; la misura non interesserebbe residenti e fornitori. Grazie all’uso di moderne tecnologie, i divieti di circolazione e il perseguimento delle infrazioni alla legge possono essere attuati con un impiego efficiente delle risorse.

Nel rapporto in adempimento del postulato (22.4044) il Consiglio federale riconosce la necessità di adottare dei provvedimenti sulla rete stradale secondaria volti ad arginare con successo il riversamento di traffico verso la viabilità ordinaria. In questo contesto i divieti di circolazione sulla rete stradale cantonale sono considerati una misura efficace (livello di intervento 2). Tuttavia il Consiglio federale rinvia anche all’ordinanza concernente le strade di grande transito che attualmente non consente di emanare divieti temporanei di circolazione sulle due strade principali interessate dell’asse del San Gottardo e di quello del San Bernardino.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Le strade di grande transito devono garantire la raggiungibilità di tutte le regioni della Svizzera con veicoli a motore e servono da percorsi alternativi ai tratti autostradali paralleli in presenza di disagi e interruzioni su questi ultimi. In virtù dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) le Camere federali hanno pertanto autorizzato il Consiglio federale a mantenere aperte al grande transito le strade importanti specificate nell’ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di grande transito (RS 741.272). Il Governo può far esaminare ed eventualmente sospendere disposizioni di viabilità locali su tali tratti (art. 110 cpv. 3 ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale [OSStr; RS 741.21]). Inoltre la Confederazione contribuisce a finanziare i costi cantonali per le strade principali mediante risorse provenienti dal Finanziamento speciale per il traffico stradale. I Cantoni quindi hanno già la possibilità di adottare regolamentazioni del traffico locali, purché disposte d’intesa con la Confederazione e a condizione che siano tutelati non solo gli interessi di carattere locale, ma anche quelli di ordine sovraregionale, in ragione del fatto che tutti gli utenti della strada in Svizzera versano contributi alle strade principali tramite l’imposta sugli oli minerali. Va inoltre tenuto presente che anche sull'Altopiano molti comuni e agglomerati sono interessati quotidianamente dal riversamento di traffico. Secondo il Consiglio federale, la deroga richiesta con la mozione non potrebbe quindi essere limitata alla H2 e alla H13.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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