25.3013 · Mozione · 2025-01-28
Dipartimento dell'interno
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di stabilire criteri uniformi per l’assunzione dei costi delle prestazioni di interpretariato in lingua dei segni nel settore sanitario e, se necessario, di adottare misure legislative e regolatorie.
Begründung
Il finanziamento dei costi per l’interpretariato nel settore sanitario è stato oggetto di vari interventi e discussioni in entrambe le Camere (23.3673, 23.3680, 24.3001). Nel corso delle discussioni è chiaramente emerso un consenso in merito alla necessità di prestazioni di interpretariato in lingua dei segni per le persone sorde. L’accesso a prestazioni di interpretariato in lingua dei segni è un requisito fondamentale per un’assistenza sanitaria efficiente e di alta qualità. Una visita medica e un trattamento adeguati presuppongono una comunicazione altrettanto adeguata. Problemi di comunicazione portano a un’offerta eccedentaria o insufficiente e generano costi inutili. Inoltre compromettono o impediscono l’obbligo di informare i pazienti. Malgrado l’evidente necessità di prestazioni di interpretariato in lingua dei segni e il consenso politico esistente, il finanziamento di tali prestazioni non è garantito e regolamentato in modo uniforme né nel settore ambulatoriale né in quello stazionario. Tale lacuna deve essere colmata nell’interesse del benessere dei pazienti e della parità di trattamento, nonché in favore di direttive affidabili per i fornitori di prestazioni. Il Consiglio federale è quindi incaricato di stabilire criteri uniformi per l’assunzione dei costi di prestazioni di interpretariato in lingua dei segni nel settore sanitario e di assicurare una remunerazione uniforme con i partner tariffali.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole dell’importanza di un’adeguata comunicazione tra professionisti della salute e pazienti non udenti nel contesto di un trattamento medico. Tuttavia, i servizi di interpretariato non costituiscono di per sé prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi (art. 25 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione malattie, [LAMal; RS 832.10]); inoltre, la figura dell’interprete professionista non rientra fra i fornitori di prestazioni che esercitano a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) (art. 35 LAMal). Piuttosto, la responsabilità di informare e istruire i pazienti in merito alla loro situazione sanitaria, al trattamento previsto e alle possibili alternative incombe in prima battuta ai fornitori di prestazioni autorizzati. Sia nel settore ambulatoriale che in quello stazionario le tariffe vengono definite contrattualmente tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni (autonomia tariffale). In questo contesto, i partner tariffali possono tenere conto nelle loro tariffe della quota dei costi correlata all’onere. Qualora i servizi di interpretariato erogati nelle modalità sopra descritte siano una componente necessaria del trattamento medico, nel settore stazionario i relativi oneri sono già compresi negli importi forfettari per singolo caso a titolo di costi computabili. Occorre trovare una soluzione anche nel settore ambulatoriale affinché i costi per i servizi di interpretariato siano integrati in modo adeguato nelle tariffe negoziate dai partner tariffali. Di norma, la concretizzazione di questo aspetto rientra nella sfera di competenza dei partner tariffali. Il Consiglio federale può stabilire principi affinché le tariffe siano calcolate secondo le regole dell’economia e adeguatamente strutturate; può anche fissare norme relative all’adeguamento delle tariffe (art. 43 cpv. 7 LAMal). Il Consiglio federale ha concretizzato questo aspetto nell’articolo 59c dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (RS 832.102). Poiché la competenza è limitata ai principi, non può essere prescritto a quanto ammonta la quota o l’entità dei costi da considerare per i servizi di interpretariato. I fornitori di prestazioni devono definire un valore che misuri il ricorso a tali servizi e l’onere che ne deriva, in modo che questi elementi possano essere opportunamente considerati nelle negoziazioni delle tariffe con gli assicuratori. Per quanto concerne il settore ambulatoriale, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si è già occupato della questione, provvedendo a informare i partner tariffali in merito alla propria posizione e, in una fase successiva, invitandoli a trovare una soluzione. L’UFSP fornirà ai partner tariffali il proprio supporto nella misura necessaria. Il Consiglio federale sostiene la richiesta di disciplinare la rimunerazione dei costi per i servizi di interpretariato. Come indicato sopra, a tale fine non occorre tuttavia una modifica di legge, bensì un’attuazione uniforme da parte dei partner tariffali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.