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25.3031 · Interpellanza · 2025-03-03

Dipartimento degli affari esteri

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Una (gran) parte del budget delle organizzazioni non governative (ONG) che operano in Svizzera proviene da fondi pubblici. Al contempo, queste ONG sono coinvolte in attività di lobbying e campagne politiche, per esempio in relazione all’imminente votazione sui finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (UNRWA).

Il Consiglio federale respinge una mozione del consigliere nazionale Beat Walti che chiedeva una netta separazione tra le attività di pubblica utilità e le altre attività - in particolare politiche - delle ONG.

In questo contesto, si pongono le seguenti domande:

  1. Contributi finanziari
    a) A quanto ammontano i finanziamenti annuali della Confederazione alle ONG negli ultimi cinque anni?
    b) Il Consiglio federale può fornire una ripartizione di questi pagamenti per anno, importo, dipartimento e tipo di sostegno (p. es. fondi per progetti, contributi istituzionali)?

  2. Disposizioni sulla trasparenza
    a) Quali norme legali e amministrative garantiscono la trasparenza nell’assegnazione di fondi statali alle ONG?
    b) Le ONG sono obbligate a rivelare la provenienza dei loro finanziamenti, soprattutto per quanto riguarda quelli statali?

  3. Registrazione e controllo centralizzati
    a) Esiste una banca dati centralizzata e pubblicamente accessibile in cui sono registrati tutti i finanziamenti statali versati alle ONG?
    b) Se una banca dati simile non esistesse: ne è prevista la creazione? In caso di risposta negativa, perché no?

  4. Destinazione vincolata di fondi
    a) Quali misure adotta la Confederazione per garantire che i fondi pubblici non vengano destinati ad attività politiche o di lobbying?
    b) Vengono effettuati controlli per garantire la conformità a questi requisiti? In caso affermativo, in che modo?

  5. Conflitti d’interesse
    a) Molti collaboratori e collaboratrici della Confederazione, in particolare nel settore della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), hanno lavorato in precedenza per delle ONG. Come fa la Confederazione a garantire che non si verifichino conflitti di interesse?
    b) Quali regole o misure sono state adottate per garantire un’assegnazione imparziale e trasparente dei progetti?

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione collabora con organizzazioni non governative (ONG) in vari settori, ad esempio in quello della politica sanitaria, migratoria, agricola, della ricerca, ambientale o della vecchiaia, sempre nel rispetto delle pertinenti basi legali. Le ONG svolgono compiti al cui adempimento la Confederazione è interessata in virtù della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) o compiti su incarico della Confederazione in virtù della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). Le persone giuridiche possono essere esentate dall’imposta se perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica o fini di culto (cfr. legge federale sull’imposta federale diretta, LIFD; RS 642.11; legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID; RS 642.14). Per ulteriori informazioni su questi temi il Consiglio federale rimanda ai pareri espressi in risposta alle mozioni 20.4395 Portmann «Nessun fondo pubblico per progetti di ONG che aderiscono a campagne politiche» e 20.4162 Noser «L’esenzione fiscale per scopi di pubblica utilità delle persone giuridiche che perseguono obiettivi politici è giustificata?» nonché alla sua risposta all’interpellanza 20.4501 Bourgeois «Trasparenza nel sostegno finanziario delle ONG da parte della Confederazione». 1./3. Fornire una ripartizione di tutti i pagamenti effettuati a ONG svizzere negli ultimi cinque anni, suddivisi per anno, importo, dipartimento e tipo di sostegno, andrebbe oltre i limiti di un’interpellanza. Le ONG svizzere sostenute nell’ambito della cooperazione internazionale (CI) e i relativi pagamenti sono stati illustrati l’ultima volta nel rapporto del Consiglio federale dell’11 ottobre 2023 in adempimento del postulato 20.4389 Schneider-Schneiter «Finanziamento federale delle ONG svizzere. Basi giuridiche». Non esiste una banca dati centralizzata a livello di Confederazione, né si prevede di crearla. Conformemente agli articoli 4 e seguenti della legge federale sulle finanze della Confederazione (RS 611.0), il Consiglio federale presenta annualmente il consuntivo all’Assemblea federale per approvazione. 2. La LSu, la LAPub e le pertinenti ordinanze, nonché le istruzioni emanate dai dipartimenti, garantiscono la trasparenza degli appalti pubblici. Quanto alle organizzazioni in sé, fa stato la pertinente legislazione cantonale, in particolare nei casi di esenzione fiscale. Nel caso della CI, ad esempio, per la concessione di un cosiddetto «contributo di base» della DSC a un’organizzazione svizzera è obbligatorio che l’organizzazione in questione presenti una certificazione, come quella rilasciata dalla fondazione Zewo: per ottenere tale certificazione, l’organizzazione deve trasmettere ogni anno alla fondazione un rapporto di gestione nel quale riferisce in merito alla propria attività. Il rapporto di gestione comprende un rapporto annuale con un capitolo sulla prestazione fornita e un conto annuale conforme agli standard Swiss GAAP FER, in particolare allo standard Swiss GAAP FER 21. 4. Le disposizioni contrattuali garantiscono che i fondi stanziati siano utilizzati solo ed esclusivamente per lo scopo previsto dal contratto. Nel caso della CI, ad esempio, la DSC utilizza diversi strumenti per controllare l’impiego corretto delle risorse ed evitare irregolarità. Questi strumenti sono applicati tanto a singoli progetti quanto alle organizzazioni partner. Prima della firma di un contratto, ad esempio, le organizzazioni sono sottoposte a una valutazione del rischio («Partner Risk Assessment»). Inoltre, vengono effettuate valutazioni intermedie e finali esterne sistematiche dei progetti e le società di revisione internazionali verificano annualmente i conti. L’impiego di fondi della DSC da parte di ONG svizzere è stato più volte oggetto di una verifica da parte del Controllo federale delle finanze (CDF), l’ultima delle quali nel 2022. Il finanziamento di campagne politiche e di attività di lobbying in Svizzera con fondi della CI era ed è chiaramente vietato. Dal 2021, inoltre, le ONG svizzere non possono più utilizzare fondi facenti parte dei contributi di base della DSC per attività di informazione e formazione organizzate in Svizzera. Fornire una panoramica di questi strumenti per tutta l’Amministrazione federale travalicherebbe i limiti di un’interpellanza. 5. Né la DSC né altri uffici federali tengono liste dei precedenti datori di lavoro dei loro collaboratori. Secondo l’articolo 20 capoverso 1 della legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), gli impiegati devono svolgere con diligenza il lavoro loro impartito e tutelare i legittimi interessi della Confederazione. Il Codice di comportamento per il personale dell’Amministrazione federale specifica i doveri degli impiegati ai sensi della LPers e della relativa ordinanza. In seno al Dipartimento federale degli affari esteri, per esempio, tutti i collaboratori devono anche firmare una dichiarazione di imparzialità e indipendenza valida per tutti i processi di acquisto e aggiudicazione.