25.3043 · Interpellanza · 2025-03-04
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nella sua risposta a un intervento parlamentare, il Consiglio di Stato del Cantone di Vaud ha affermato che alcuni rifugiati georgiani attribuiti allo Stato di Vaud abuserebbero del sistema d’asilo per accedere gratuitamente al sistema medico svizzero.Si parla di costi medici per vari milioni di franchi a carico del Cantone di Vaud. È pertanto lecito interrogarsi sull’etica e la priorità nella scelta dei riceventi di organi.In Svizzera, numerosi cittadini sono in attesa di un trapianto di organi che potrebbe salvare loro la vita. Di recente si è appreso che nel solo Cantone di Vaud a fine 2024 sette richiedenti l’asilo georgiani erano in attesa di un trapianto. È pertanto legittimo chiedersi chi abbia la priorità per ricevere un organo, il cittadino svizzero o il richiedente l’asilo che sceglie il nostro Paese all’unico scopo di farsi curare gratuitamente dal sistema sanitario elvetico? Rammentiamo che queste sette persone hanno un permesso F, quindi la loro domanda d’asilo è stata respinta … Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:Può confermare che alcuni richiedenti l’asilo abusano del sistema sanitario elvetico, facendo eseguire importanti interventi medici a spese dei cittadini svizzeri, come indicato dal Cantone di Vaud?Quale criterio è applicato per scegliere i riceventi di organi?Il Consiglio federale può imporre criteri nella scelta dei riceventi di organi attribuendo la priorità agli abitanti del nostro Paese rispetto ai richiedenti l’asilo che vogliono abusare del nostro sistema sanitario? In caso negativo, perché no?Qual è il costo totale degli interventi citati per il Cantone di Vaud e per l’insieme dei Cantoni?Il Consiglio federale intende rivedere la ripartizione intercantonale di questi pazienti?Quali misure intende adottare per evitare questo tipo di abusi?Chi si assumerà i costi medici di questi richiedenti che abusano del sistema sanitario?
Stellungnahme des Bundesrates
1./6. Il Consiglio federale è a conoscenza della problematica dei richiedenti l’asilo georgiani che ricorrono a prestazioni sanitarie durante la procedura d’asilo. Nella risposta alla mozione 24.4292 de Quattro «Porre fine alle domande d’asilo presentate per approfittare di un trattamento medico in Svizzera» ha pertanto affermato la necessità di adottare misure per combattere questa pratica. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sta elaborando un pertinente catalogo di misure, comprendente l’ottimizzazione della collaborazione con le autorità georgiane per accelerare i ritorni e il vaglio di adeguamenti legislativi a livello nazionale. Lo scambio reciproco di informazioni sui casi medici è già migliorato nelle ultime settimane e la questione rientrava tra le priorità dell’ultimo incontro di esperti organizzato nel quadro del partenariato migratorio tra la Svizzera e la Georgia. 2. Conformemente alla legge dell’8 ottobre 2004 sui trapianti (RS 810.21), per l’attribuzione degli organi le persone domiciliate in Svizzera hanno in linea di massima la precedenza rispetto ai non residenti. Il Servizio nazionale di attribuzione attribuisce gli organi ai pazienti in lista di attesa. La legge sui trapianti stabilisce che nell’attribuzione si considerano in particolare l’urgenza e l’efficacia del trapianto dal punto di vista medico come pure il tempo d’attesa. I criteri concreti di attribuzione sono stabiliti dal Consiglio federale e dal Dipartimento federale dell’interno. 3. I richiedenti l’asilo sono domiciliati in Svizzera e sono trattati di conseguenza nell’attribuzione degli organi. Qualsiasi disparità di trattamento non sarebbe compatibile con il principio secondo cui tutte le persone domiciliate in Svizzera devono essere trattate allo stesso modo al momento dell’attribuzione di un organo (art. 17 della legge sui trapianti). Occorre in particolare tenere conto che le persone del settore dell’asilo soggiornano legalmente in Svizzera durante la procedura d’asilo. Se un loro soggiorno in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico le relegasse in seconda posizione in materia di attribuzione di organi nonostante una necessità medica, si dovrebbe ricorrere a terapie sostitutive. 4./7. Tutte le persone che presentano una domanda d’asilo in Svizzera e quindi vi costituiscono domicilio devono stipulare un’assicurazione malattie sin dal primo giorno della procedura d’asilo; gli assicuratori sono obbligati ad accettarle nell’assicurazione di base. Conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura non sono soggette all’obbligo di assicurazione. Se una persona presenta una domanda d’asilo solo per motivi medici, gli assicuratori devono quindi rifiutare l’ammissione tramite decisione. In tali casi, il rispettivo Cantone deve esaminare, in applicazione del suo diritto cantonale, se le prestazioni che dovrebbero essere coperte dall’assicurazione di base devono, se necessario, essere finanziate dall’aiuto sociale. Tuttavia, i costi del trattamento non possono essere assunti se sono sproporzionati rispetto al beneficio (probabilità di successo terapeutico). Il Consiglio federale ignora l’entità dei costi di aiuto sociale supplementari risultanti da questo tipo di casi per i Cantoni. Come tutti gli altri costi di aiuto sociale nel settore dell’asilo, questi costi non restano a carico dei Cantoni, ma sono indennizzati dalla Confederazione tramite somme forfettarie globali. L’analisi del grado di copertura dei sussidi federali evidenzierebbe un eventuale sensibile aumento dei costi cantonali di aiuto sociale generato dai casi in questione e il Consiglio federale esaminerebbe la possibilità di adeguare l’importo delle somme forfettarie globali.
5. Secondo il diritto vigente, la Confederazione ripartisce tra i Cantoni i casi particolarmente bisognosi di assistenza in misura proporzionale alla popolazione (art. 27 cpv. 3 della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31] e art. 22 cpv. 1 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1; RS 142.311]). Questa ripartizione, annuale, riguarda l’insieme di tali persone. Non può invece essere effettuata per nazionalità o sottogruppo. Inoltre, conformemente all’articolo 27 LAsi i Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti l’asilo. L’iniziativa per adeguare la ripartizione intercantonale dovrebbe dunque provenire dai Cantoni.