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25.3046 · Interpellanza · 2025-03-05

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti: 1. Come spiega la contraddizione tra il nuovo pacchetto di accordi con l’UE e l’articolo 121a della Costituzione federale, che prevede una gestione autonoma dell’immigrazione tramite tetti massimi e contingenti? 2. Il Consiglio federale ha fatto notare all’UE che in virtù della Costituzione federale la Svizzera è obbligata a gestire autonomamente l’immigrazione, e che pertanto l’UE non può imporre condizioni al riguardo? 3. È disposto a sottoporre il pacchetto di accordi con l’UE al referendum obbligatorio lasciando decidere gli aventi diritto di voto come risolvere la contraddizione tra le disposizioni del pacchetto di accordi e la Costituzione federale?

Begründung

In seguito all’approvazione nel 2014 dell’iniziativa UDC contro l’immigrazione di massa, l’articolo 121a della Costituzione federale stabilisce che la Svizzera gestisce autonomamente l’immigrazione degli stranieri. Inoltre, la Costituzione federale vieta espressamente di concludere trattati internazionali che contraddicono tale disposizione. Ciononostante, il nuovo pacchetto di accordi tra la Svizzera e l’UE prevede una clausola di salvaguardia che, soltanto a determinate condizioni, permetterà al Consiglio federale di adottare misure di protezione contro un’immigrazione incontrollata, inclusa la possibilità di introdurre contingenti.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel quadro del pacchetto Svizzera-UE soltanto le disposizioni del Protocollo di modifica dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC; RS 0.142.112.681) legate al recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE riguardano l’immigrazione ai sensi dell’articolo 121a della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e devono essere oggetto di un esame di compatibilità con tale articolo. Il recepimento parziale della direttiva 200/38/CE non conferisce nuovi diritti originari ai cittadini degli Stati membri dell'UE, ma si limita a estendere ai partner registrati e ad alcuni dei loro familiari il diritto derivato al ricongiungimento familiare. Questo adeguamento riguarda un esiguo numero di persone e non pregiudica la gestione autonoma dell’immigrazione ai sensi dell’articolo 121a Cost. Queste persone supplementari possono essere considerate al momento di stabilire i contingenti per cittadini di Stati terzi in modo da soddisfare la condizione di gestire l’immigrazione tramite tetti massimi e contingenti. 2. L’UE è consapevole dell’importanza dell’articolo 121a Cost. È informata che a dicembre 2016 il Parlamento ha deciso di trasporre questa disposizione nella legge in maniera compatibile con l’ALC. Nelle trattative con l’UE, la Svizzera si è adoperata in particolare per mantenere l’immigrazione dall’UE orientata al mercato del lavoro, limitare le conseguenze per i sistemi sociali, combattere gli abusi e rispettare la Costituzione federale in materia di espulsione penale. La Svizzera ha rammentato a più riprese, in particolare al momento della concretizzazione della clausola di salvaguardia, l’importanza di una gestione autonoma dell’immigrazione nel quadro degli impegni contrattuali. Il risultato dei negoziati permette alla Svizzera di conseguire questi obiettivi. 3. In occasione della seduta del 30 aprile 2025, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre gli accordi con l’UE al referendum facoltativo sui trattati internazionali. La decisione finale spetta alle Camere federali. Il Consiglio federale presenterà al Parlamento per approvazione quattro distinti decreti federali da sottoporre a referendum: uno sulla stabilizzazione delle relazioni bilaterali e tre sul loro sviluppo nei settori della sicurezza alimentare, dell’energia elettrica e della sanità.