25.3048 · Interpellanza · 2025-03-05
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Le nuove condizioni quadro che disciplinano l’usufrutto di prestazioni dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte dei membri di una federazione sportiva prevedono delle restrizioni specifiche che riguardano in particolare persone:
nei cui confronti è in corso un'indagine o un procedimento per violazione dello Statuto sul doping o dello Statuto in materia di etica,
che sono state sanzionate negli ultimi due anni per una tale violazione e per le quali il periodo di due anni inizia a decorrere solo dalla fine della squalifica o della sospensione.
In quale modo l’UFSPO intende garantire che le persone interessate non subiscano pregiudizi sin dall’apertura di un’indagine?
Su quali basi giuridiche si fondano questi criteri di esclusione, in particolare in relazione ai procedimenti in corso per i quali non sono state pronunciate né misure provvisorie né sanzioni?
Come si intende garantire che il periodo (aggiuntivo) di esclusione di due anni che interviene dopo la decisione di sanzione o la conclusione di una sospensione o di una squalifica non rappresenti di fatto una proroga della sospensione stessa?
Il Consiglio federale ha esaminato le ripercussioni di questo disciplinamento per atlete ed atleti, allenatrici e allenatori interessati da una squalifica nonché per altri membri di federazioni, in particolare per quanto riguarda le loro prospettive professionali e sportive?
L’UFSPO come intende garantire che a seguito di queste nuove disposizioni Swiss Sport Integrity non subisca ulteriori pressioni, visto e considerato che l’apertura di un procedimento può comportare di fatto un divieto di esercizio della professione?
Prima di introdurre questo nuovo disciplinamento è stata svolta una consultazione presso le federazioni, le atlete e gli atleti nonché i servizi specializzati interessati?
Il Consiglio federale prevede degli adeguamenti o un disciplinamento più differenziato per attenuare le ripercussioni negative per le persone interessate (da una sospensione)?
Il Consiglio federale come intende garantire che le atlete e gli atleti continuino ad essere potetti e seguiti se le persone che ne sono responsabili non possono più assisterli a causa di un’indagine?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Ufficio federale dello sport UFSPO sostiene le federazioni sportive nazionali, tra le altre cose, nell'ambito della promozione dello sport di prestazione. Quale base per la collaborazione nei singoli casi, l'UFSPO stipula con ogni federazione un accordo quadro in cui vengono stabiliti i requisiti e le condizioni generali di tale sostegno. Talvolta, le prestazioni fornite dall'UFSPO nell’ambito di tali accordi quadro vengono fornite direttamente ai singoli/e atlete/i o allenatori/trici della federazione (ad es. prestazioni nei seguenti campi: diagnostica delle prestazioni, fisioterapia, psicologia dello sport o medicina dello sport). L'UFSPO deve utilizzare le risorse pubbliche ai fini di uno sport rispettoso dei valori etici, garantendo quindi che nessun individuo, che abbia presumibilmente o effettivamente violato le regole in materia di etica, possa beneficiare di prestazioni di sostegno. L'Ufficio non viene informato dell'apertura di procedimenti presso la fondazione indipendente Swiss Sport Integrity. Tramite un accordo quadro con le federazioni sportive garantisce che le persone nei cui confronti è stato avviato un procedimento non possano più beneficiare di prestazioni personali da parte dell'UFSPO. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale risponde alle domande nel modo seguente: 1. Swiss Sport Integrity è vincolata allo Statuto in materia di etica di Swiss Olympic, secondo cui un procedimento viene avviato solo se, al termine di un'indagine preliminare, sussiste il sospetto di violazione etica. Swiss Sport Integrity notifica alla rispettiva federazione sportiva l’apertura formale di un procedimento contro un membro della stessa. 2. Le federazioni o i singoli individui non possono formulare pretese giuridiche nei confronti di prestazioni sovvenzionate dall'UFSPO, in particolare nei confronti delle prestazioni personali menzionate in precedenza. Pertanto, l’UFSPO agisce con proporzionalità se non fornisce prestazioni a persone contro le quali è stato avviato un procedimento per sospetta violazione dello statuto etico o che hanno commesso tali violazioni. 3./4./5./7. Secondo il regolamento stabilito da Swiss Olympic (Statuto in materia di etica), il Tribunale dello sport svizzero può imporre sanzioni sportive a persone interessate da una squalifica nello sport organizzato, nel caso in cui esse avessero violato le regole dello Statuto in materia di etica o dello Statuto sul doping. Alla scadenza del periodo di squalifica, queste persone sono comunque libere di riprendere le loro attività, ovvero non è loro vietato ro di impegnarsi professionalmente nello sport. Tuttavia, secondo l'UFSPO, queste persone devono dapprima dimostrare la loro affidabilità affinché le attività che svolgono possano beneficiare del sostegno attivo della Confederazione. Non sussiste alcuna pretesa giuridica all’erogazione di sovvenzioni e, pertanto, il periodo di prova di due anni non costituisce un «divieto de facto di esercitare la professione» da parte della Confederazione. 6. Il progetto di accordo quadro in questione è stato posto in consultazione presso le circa 70 federazioni sportive interessate. Solo due di esse hanno sollevato obiezioni in merito al nuovo disciplinamento. Peraltro, il disciplinamento in questione non rappresenta una novità assoluta. Già in passato, le persone che beneficiavano di prestazioni personali da parte dell'UFSPO, sulla base di un accordo tra l'UFSPO e la rispettiva federazione, dovevano presentare una dichiarazione in materia di etica corrispondente. 8. L’obiettivo prioritario del Consiglio federale è che possano allenarsi presso gli impianti sportivi della Confederazione o usufruire di prestazioni di quest’ultima solo le persone che si comportano in modo eticamente corretto. Chi non soddisfa tali requisiti non dovrebbe ricevere alcun sostegno da parte dello Stato, almeno temporaneamente. Spetta alle federazioni garantire alle loro atlete e ai loro atleti di essere assistiti da persone sufficientemente qualificate, integerrime e dal comportamento irreprensibile.