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25.3057 · Mozione · 2025-03-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica dell’articolo 24b capoverso 3 dell’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (ordinanza sul vino; RS 916.140) affinché sia possibile commercializzare come uva da tavola l’uva prodotta in eccesso rispetto alle quote stabilite dai Cantoni per la vinificazione, rispettando comunque la quota generale fissata dall’ordinanza federale di 1,4 chilogrammi di uva al metro quadrato.

Begründung

Occorre modificare l’articolo 24b capoverso 3 in modo da ritornare alla situazione che esisteva prima dell’ultima modifica dell’ordinanza sul vino, in cui i viticoltori potevano sostanzialmente valorizzare l’uva prodotta in eccesso rispetto alle quote stabilite dai Cantoni, notoriamente sempre più restrittive rispetto alla produzione massima fissata a livello federale. Tale possibilità non compromette affatto la qualità della vinificazione né la quantità di vino prodotta poiché per entrambe sono determinanti le quote stabilite ogni anno dai Cantoni nel quadro fissato dall’ordinanza federale. Questo cambiamento di lieve portata consentirà di ritornare a una situazione che privilegiava le filiere corte per offrire al pubblico uva da tavola prodotta in Svizzera. Tale possibilità risponde a una domanda dei consumatori e rappresenta una fonte di reddito supplementare per i viticoltori. Si eviterà inoltre che i viticoltori debbano lasciare dei grappoli sui filari che inevitabilmente cadranno e marciranno, dando una cattiva immagine della viticoltura agli escursionisti, i quali non possono capire perché da un lato si sprechi la produzione indigena e dall’altro sugli scaffali dei negozi sia presente uva da tavola proveniente dall’estero. Si fa altresì presente che è impossibile regolare al grammo un raccolto poiché sono molti i fattori, in particolare meteorologici, che ne determinano il volume. Per esempio, una differenza minima del 5 per cento della produzione per ettaro corrisponde a 500 chilogrammi di uva che attualmente va persa sebbene sia di buona qualità, venga prodotta in filiere corte e contribuisca a migliorare il reddito dei viticoltori.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La limitazione delle rese delle unità di superficie è una tecnica colturale essenziale per garantire la qualità dei vini prodotti. Esiste infatti una correlazione negativa tra il quantitativo di uva prodotta e la qualità del vino. I Cantoni fissano le rese massime dell’unità di superficie per vitigno (art. 21 cpv. 2 lett. e dell’ordinanza sul vino; RS 916.140) per produrre i vini a denominazione di origine controllata. Il Consiglio federale le fissa a 1.6 kg/m2 per uve di vitigni rossi e a 1.8 kg/m2 per uve di vitigni bianchi per i vini con indicazione geografica tipica (art. 22 cpv. 1 lett. c). Affinché le rese massime producano l’effetto auspicato, il quantitativo totale di uve raccolte, compresa la parte destinata a utilizzi non vinicoli, va registrato dal vinificatore al momento del ritiro dell’uva. Il controllo delle esigenze di produzione, in particolare delle rese massime, è eseguito secondo il principio dell’autocontrollo da parte del vinificatore. I Cantoni sorvegliano l’autocontrollo nel quadro del controllo della vendemmia di cui sono responsabili.Secondo le autorità cantonali preposte all’esecuzione, i vinificatori registrano correttamente gli utilizzi delle uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di vino. Alcune decine di tonnellate di uva sono registrate per utilizzi diversi dalla fabbricazione di vino, per esempio per la trasformazione in succo o la commercializzazione di uva da tavola. Secondo queste autorità, le rese massime non sono un ostacolo alla commercializzazione secondaria come uva da tavola delle uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di vino. Esse riferiscono che non è stato registrato alcun superamento delle rese massime.I produttori di uva che non trasformano il loro raccolto in vino non sottostanno al controllo della vendemmia. Se raccolgono uva per venderla come uva da tavola, in particolare nelle filiere corte, non sono sorvegliati dalle autorità cantonali preposte al controllo della vendemmia. Tuttavia, devono rispettare le disposizioni relative alle derrate alimentari, in particolare quelle concernenti i prodotti fitosanitari autorizzati per questo utilizzo delle uve e il loro tenore massimo in residui. In sostanza le circa 330 varietà di vite piantate sulla superficie viticola si prestano alla produzione di vino. Le caratteristiche dei loro grappoli e dei loro acini non incontrano le preferenze e i gusti predominanti dei consumatori di uva da tavola. Soltanto l’uva chasselas presenta un potenziale di vendita come uva da tavola di qualche centinaio di tonnellate rispetto a un consumo globale di circa 31 000 tonnellate. A causa di condizioni di commercializzazione come il prezzo, la regolarità delle forniture e la qualità, i grandi distributori vendono quasi esclusivamente uva chasselas importata. L’uva chasselas svizzera e alcune varietà di uva da tavola piantate sulle superfici escluse dalla produzione di vino giungono già sulle tavole dei consumatori mediante le filiere corte.In occasione della consultazione del pacchetto di ordinanze agricole 2017, la grande maggioranza dei Cantoni aveva proposto che le uve destinate alla produzione di succo d’uva, già da contabilizzare nelle rese massime, fossero registrate separatamente nel controllo della vendemmia. Nessun Cantone aveva proposto di escludere l’utilizzo non vinicolo delle rese massime fissate rispettivamente dai Cantoni e dal Consiglio federale per i vini con indicazione geografica tipicaVisto quanto precede, per conseguire l’obiettivo della mozione non è necessario modificare l’articolo 24b capoverso 3 dell'ordinanza sul vino.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.