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25.3071 · Interpellanza · 2025-03-10

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il nuovo diritto penale sessuale è entrato in vigore il 1° luglio 2024. Poco prima di questa data, uno studio del Progetto Franxini ha dimostrato che una persona vittima di uno stupro a Losanna o a Zugo non beneficia della medesima assistenza, che sia sul piano amministrativo, medico o di polizia.

In linea generale, gli autori del rapporto rimproverano a determinate autorità una mancanza di coordinamento nell’assistenza delle vittime. Secondo loro, i professionisti coinvolti non sono formati per trattare le prove di un’aggressione o svolgere colloqui. Ritengono inoltre che l’assistenza, in particolare medica, sia ancora troppo orientata alle «donne adulte» ed escluda di fatto gli uomini, i minori e le persone non binarie, il che dovrebbe tuttavia far parte delle cure di base.

A sei mesi dall’entrata in vigore della legge e dinanzi a questa constatazione preliminare allarmante, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

  1. Il preoccupante ritardo in vari Cantoni presentato dallo studio ha potuto essere colmato dal 1° luglio 2024?

  2. Lo studio evidenzia un coordinamento carente, una formazione insufficiente e disparità nell’assistenza delle vittime, che indeboliscono l’applicazione del testo di legge. Queste carenze hanno potuto essere corrette in ogni Cantone e a livello nazionale?

  3. Il Consiglio federale constata freni in alcuni Cantoni? Se sì, quali?

  4. Intende adottare misure complementari per garantire un’attuazione del nuovo diritto penale sessuale uguale in tutta la Svizzera?

Begründung

Link allo studio: https://www.franxini.ch/fr/opfer-sexualisierter-gewalt#bern

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le eventuali carenze nei Cantoni menzionate nell’interpellanza non hanno alcun legame diretto con la revisione del diritto penale sessuale. Al centro di questa revisione vi era l’adeguamento delle disposizioni sulla coazione sessuale (art. 189 vecchio Codice penale [vCP]; RS 311.0) e sulla violenza carnale (art. 190 vCP). Spetta alle autorità penali cantonali e al Tribunale federale attuare nella prassi il nuovo diritto penale sessuale. 2./3./4. In merito a tali questioni, il Consiglio federale può indicare quanto segue: Adottando la roadmap contro la violenza domestica e sessuale nell’aprile 2021, Confederazione e Cantoni si sono impegnati a potenziare un approccio comune e coordinato tra i diversi attori a tutti i livelli statali (www.ejpd.admin.ch > Temi > Lotta alla violenza domestica e sessuale). Rapporti sull’attuazione della roadmap sono regolarmente sottoposti all’organo di contatto, in cui sono rappresentati il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). Un bilancio finale sarà stilato nel 2026. Nel quadro della revisione in corso della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), il Consiglio federale intende migliorare l’assistenza medica e medico-legale delle vittime di violenza, in particolare sessuale. Migliorando l’assunzione delle prove e le possibilità di utilizzare i campioni prelevati in eventuali procedimenti penali, questa riforma contribuirà pure a un’attuazione il più uniforme possibile del diritto penale (sessuale) in tutta la Svizzera. La procedura di consultazione è terminata il 24 gennaio 2025. È previsto che il Consiglio federale adotti il disegno di legge e il messaggio entro fine 2025. L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) coordina, in collaborazione con la CDDGP sul piano nazionale e la CDOS sul piano intercantonale, l'attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; RS 0.311.35) in Svizzera. Nell'ambito del piano d'azione nazionale della Svizzera per l'attuazione della Convenzione di Istanbul 2022-2026 (PAN CI), la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno adottato tre priorità per le quali progressi sostanziali dovranno essere compiuti entro il 2026 con 44 misure concrete (www.ebg.admin.ch > Violenza contro le donne e violenza domestica > La Convenzione di Istanbul). Affinché le autorità di perseguimento penale a contatto con vittime di violenza domestica, sessualizzata e sessista siano meglio sensibilizzate e informate in merito alle conoscenze specializzate del settore, l’UFU ha ad esempio pubblicato, nel quadro della misura 13 del PAN CI, standard minimi per diversi gruppi professionali, tra cui anche per i settori «diritto», «polizia» o «migrazione» (www.ebg.admin.ch > Violenza contro le donne e violenza domestica > Pubblicazioni violenza nei confronti delle donne e violenza domestica). Le associazioni professionali e gli istituti di formazione coinvolti sono stati informati dell’esistenza delle raccomandazioni e invitati a rivedere di conseguenza il contenuto della loro formazione di base e continua. Alla conclusione del PAN CI, nel 2026, sarà stilato un bilancio e sarà pure vagliata la sua prosecuzione. Come indicato dal Consiglio federale nei pareri relativi al postulato 21.4215 Fehlmann Rielle «Per un’adeguata protezione delle vittime di violenza sessuale» e alla mozione 24.3676 Funiciello «Formare le autorità di perseguimento penale per proteggere le vittime», la formazione e la formazione continua delle autorità di perseguimento penale rientrano tra le competenze e le responsabilità dei Cantoni. Nel rapporto in adempimento del postulato summenzionato sarà valutata l’opportunità di introdurre, per le forze di polizia, una formazione obbligatoria sulla violenza sessuale e sulla violenza contro le donne. In questo ambito il Consiglio federale prevede di esaminare anche la questione dell’obbligo di formazione e formazione continua per i procuratori pubblici e i giudici. La pubblicazione del rapporto è prevista entro la fine del 2025. Si può peraltro segnalare l’avvio di uno studio in adempimento dei postulati, dello stesso tenore, 22.4565 von Falkenstein e 22.4566 Funiciello «Di cosa hanno bisogno le vittime di violenza sessualizzata?», il quale mira a determinare, dal punto di vista delle vittime di violenza sessualizzata, gli ostacoli cui sono confrontate nell’ambito del perseguimento penale e le ragioni per cui alcune vittime rinunciano a sporgere denuncia.