25.3075 · Mozione · 2025-03-10
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Con la presente mozione, chiedo di modificare il Codice di procedura civile (CPC) aggiungendo una nuova lettera f all’articolo 343 capoverso 1: «ordinare il versamento di una penalità di mora fino a 1000 franchi per ogni giorno d’inadempimento».
Begründung
Il titolo decimo del CPC prevede le misure d’esecuzione affinché una decisione di un giudice civile possa essere eseguita. L’articolo 343 prevede per gli «obblighi di fare, omettere o tollerare» una serie di misure che possono essere ordinate dal giudice su richiesta di una parte. Se la parte soccombente non esegue la decisione, il giudice può, in particolare nei casi in cui ciò è appropriato, «prevedere una multa disciplinare fino a 100franchi per ogni giorno d’inadempimento» (art. 343 cpv. 1 lett. c CPC). Si tratta di una contravvenzione penale che la parte deve richiedere nel quadro di una procedura di esecuzione. L’importo riscosso va quindi allo Stato. In determinati casi appare tuttavia più appropriato prevedere una penalità di mora il cui importo per giorno d’inadempimento vada direttamente alla parte richiedente (nel caso in cui ottenga ragione). Questo importo potrebbe essere ottenuto in via d’esecuzione e fallimento dopo una sentenza d’esecuzione definitiva esecutiva. Lo Stato non dovrà dunque farsi carico di questa procedura di riscossione, il che gli farà economizzare compiti statali. Inoltre, il fatto che l’importo vada alla parte avversa potrebbe in determinati casi incitare la parte soccombente ad adempire il suo obbligo. Infine, e in numerosi esempi della prassi, sembra più equo versare alla parte richiedente l’importo della penalità di mora (nei casi di rilascio di un certificato di lavoro in cui l’impiegato deve adire la giustizia; nel caso di un avviso ai debitori non eseguito; nel caso della consegna di locali; ecc.).
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’eventualità di permettere al giudice di ordinare il versamento all’avente diritto di un’astreinte – strumento previsto in particolare nel diritto francese – per ogni giorno di inadempimento è stata esaminata nel quadro dell’elaborazione del Codice di procedura civile (CPC; RS 272). L’astreinte figurava nell’avamprogetto del CPC del 2003 inviato in consultazione. Dopo la consultazione si è tuttavia deciso di rinunciare a questa misura, soprattutto a causa della sua natura problematica e controversa (FF 2006 6593, in particolare 6757). Questa decisione non ha suscitato discussioni né posto problemi. La possibilità di introdurre l’astreinte non è stata sollevata nemmeno nell'ambito della recente revisione del CPC entrata in vigore il 1° gennaio 2025 (RU 2023 491) e volta a migliorare l’applicabilità del CPC. In particolare, non sono state riscontrate necessità di intervento o regolamentazione né lacune negli strumenti esistenti. All’epoca, Consiglio federale e Parlamento non avevano ritenuto necessario introdurre l’astreinte. Secondo l’Esecutivo questa valutazione è tuttora valida. Non è evidente che l’esecuzione forzata dell’astreinte sarebbe più semplice ed efficace, in particolare rispetto allo strumento esistente della multa disciplinare. Infatti, anche se non sarebbe responsabile di riscuotere l’importo dell’astreinte, l’autorità rimarrebbe comunque coinvolta nella procedura d’esecuzione, a livello degli uffici di esecuzione e dei fallimenti (cfr. p. es. art. 69 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LEF; RS 281.1]) nonché eventualmente a quello dei tribunali (cfr. p. es. art. 84 LEF). Non è nemmeno assodato che la parte soccombente sarebbe più propensa a ottemperare ai propri obblighi sotto la minaccia di un’astreinte da pagare alla parte avversa. In particolare, non sembra in nessun caso più equo prevedere il versamento di una penale alla parte avversa in caso di mancato rispetto di una decisione giudiziaria. Infatti, se l’astreinte è destinata a punire la mancata ottemperanza a un ordine del giudice, non è giusto che la parte avversa possa trarne profitto. Il versamento di penalità di questo tipo può inoltre comportare un indennizzo eccessivo della parte avversa, in particolare se questi versamenti sono effettuati su un lungo periodo e se i loro importi superano il pregiudizio effettivamente subito. Infine, il diritto in vigore prevede già che la parte vincente possa esigere il risarcimento dei danni se la parte soccombente non ottempera a quanto ordinatole dal giudice (art. 345 cpv. 1 lett. a CPC). La parte vincente può anche chiedere, in luogo della prestazione dovuta, un equivalente in denaro (art. 345 cpv. 1 lett. b CPC). Per tutti questi motivi, il Consiglio federale non ritiene opportuno introdurre nel CPC l’astreinte, che è un istituto giuridico estero.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.