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Colmare le lacune della legislazione in materia fiscale nel settore dell'imposizione di piattaforme per il trasporto di passeggeri o di pasti

25.3079 · Postulato · 2025-03-10

Dipartimento delle Finanze

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che evidenzi i punti deboli del diritto fiscale federale, in particolare della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), riguardo alle piattaforme per il trasporto di passeggeri o di pasti nonché di proporre possibili modifiche.

Begründung

Da dieci anni in Svizzera si è installata, inizialmente a Ginevra e poi in altre città, una piattaforma per il trasporto di passeggeri in diretta concorrenza con i servizi di taxi, presto seguita da altri operatori attivi in questo mercato fiorente. Questo modello aziendale si è rapidamente sviluppato nel settore della ristorazione, offrendo la consegna a domicilio di pasti già pronti.
Queste piattaforme si sono presentate sul mercato quali servizi di consegna di acquisti che lasciano ai privati che fungono da autisti e trasportatori l’onere dell’imposta sulle loro entrate, peraltro particolarmente modesta, ovvero dell’IVA. Dal canto loro, tali piattaforme avevano la loro sede all’estero, dove i proventi della loro attività erano soggetti a imposta, o almeno questo è ciò che si suppone.
In due sentenze emesse il 30 maggio 2022 dal Tribunale federale (2C_575/2020 e 2C_34/2021) nel quadro di procedimenti avviati nel Cantone di Ginevra, è stato tuttavia constatato che gli autisti della piattaforma statunitense predominante nel settore, la cui sede europea si trova nei Paesi Bassi, erano in realtà lavoratori salariati e non indipendenti. Ciò significa che la piattaforma era da considerare quale il loro datore di lavoro, con gli obblighi salariali e sociali che ne derivano, ma anche con conseguenze sull’imposizione dell’IVA sul totale della sua cifra d’affari.
Queste sentenze, emesse sulla base del codice delle obbligazioni, e quindi del diritto federale, si sarebbero dovute applicare a tutto il territorio nazionale. Cionondimeno, la suddetta piattaforma ha, almeno in apparenza, modificato rapidamente il proprio modello aziendale ponendo nel ruolo di datore di lavoro un’unità svizzera che funge da intermediario tra sé e gli autisti. Nel contempo ha tuttavia esortato questi ultimi a evitare di far capo a questa nuova figura formale e a svolgere la propria attività in modo indipendente tramite società a garanzia limitata costituite in serie, aventi un solo associato-gerente-salariato e con sede presso fiduciarie designate dalla piattaforma stessa.
Senza parlare del fatto che le sentenze del Tribunale federale sopracitate non sono mai state completamente attuate per quanto riguarda il passato (pagamento posticipato di stipendi, oneri sociali o IVA) e che la situazione attuale, nonostante i significativi utili generati da questo modello aziendale, priva la Confederazione di un gettito fiscale che ad oggi può essere stimato a centinaia di milioni.
Infatti, la Confederazione si vede privata di gettito fiscale nella misura in cui la cifra d’affari viene realizzata a livello dei trasportatori ‒ che fanno un uso intenso delle nostre strade pubbliche senza versare alcuna imposta ‒ e quindi nella maggior parte dei casi si situa al di sotto della soglia d’imposizione dell’IVA, non essendo consolidata a livello della piattaforma. Ciò non sarebbe il caso se queste piattaforme avessero la qualifica di datore di lavoro, come stabilito nel 2022 dal Tribunale federale, o se fossero perlomeno assimilate ai datori di lavoro sul piano fiscale.
A seguito di questa constatazione, che evidenzia un’iniquità che nuoce agli interessi della Confederazione, il Consiglio federale è invitato a redigere un rapporto sulla situazione attuale e a proporre modifiche di legge, sia della legislazione fiscale sia del diritto privato.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi tempi, il modello aziendale menzionato è stato più volte oggetto di decisioni emesse dal Tribunale federale. Riguardo al diritto privato, il Tribunale federale ha deciso, come sottolineato dall’autore del postulato, che i corrieri del sopracitato servizio di consegna dei pasti e gli autisti della piattaforma per il trasporto di passeggeri in questione sono da considerarsi impiegati (cfr. DTF 2C_575/2020, consid. 6 e DTF 2C_34/2021, consid. 9 seg., entrambe del 30.5.2022). Riguardo al diritto in materia di assicurazioni sociali, il Tribunale federale ha deciso che gli autisti sono lavoratori dipendenti e che la piattaforma deve pertanto versare i contributi sociali (cfr. DTF 149 V 57). Tuttavia, queste decisioni concernenti il diritto privato e il diritto in materia di assicurazioni sociali non indicano necessariamente che le piattaforme sono considerate fornitori di prestazioni anche ai sensi dell’IVA. Nel caso di questa imposta, la prestazione viene attribuita alla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti di terzi. Tale normativa ha dimostrato la sua efficacia dato che l’IVA, quale imposta generale sul consumo, può essere riscossa per quanto possibile senza lacune, e quindi possibilmente riscossa presso la persona che fornisce effettivamente una prestazione. I differenti approcci adottati dal diritto privato, dal diritto in materia di assicurazioni sociali e dal diritto in materia di IVA sono il risultato dei diversi obiettivi perseguiti da questi ambiti giuridici. A seconda della modalità di funzionamento e di come una piattaforma si presenta, è possibile che la prestazione venga attribuita a un singolo autista. Tale situazione non comporta generalmente alcuna perdita d’imposta, perché in questo caso l’IVA può essere riscossa dagli autisti. Al proposito vanno tuttavia menzionate le disposizioni generali della LIVA, secondo cui le imprese che realizzano una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi sono esentate dall’assoggettamento. Nella fattispecie ciò può comportare, nel concreto, che le piattaforme raggiungano il limite della cifra d’affari, ma non i singoli autisti. Un’eventuale imposizione delle piattaforme per i settori del servizio di consegna e del trasporto di passeggeri significherebbe che il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi non sarebbe più applicabile a questi settori, mentre continuerebbe a essere applicato ad altri. Si verrebbero così a creare nuove disparità di trattamento. Nel quadro del pacchetto di misure sull’IVA nell’era digitale, denominato pacchetto ViDA («valued added tax in the digital age»), l’Unione europea ha deciso che le piattaforme saranno assoggettate all’imposta a partire dal 2028, in particolare quelle che forniscono prestazioni per il trasporto di passeggeri e beni. In Svizzera da inizio 2025 si applica un’imposizione delle piattaforme di vendita per corrispondenza online. La mozione 23.3012, depositata dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, che il Consiglio federale aveva proposto di accogliere e che nel frattempo gli è stata trasmessa, chiede di estendere l’imposizione delle piattaforme ai servizi elettronici che forniscono, ad esempio, film, musica, giochi e altre app. I servizi di consegna e il trasporto di passeggeri però non vi rientrano, anche nel caso di ordinazioni online. Attualmente il Consiglio federale sta preparando un progetto da porre in consultazione.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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