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25.3085 · Interpellanza · 2025-03-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:Come spiega il Consiglio federale, in relazione alla regolamentazione del numero di domeniche libere da accordare, la differenza e/o la disparità di trattamento che emerge dalle disposizioni dell’OLL 2 applicabili per esempio ai lavoratori delle aziende di commercio al dettaglio nelle stazioni e negli aeroporti (art. 26a) rispetto alle disposizioni per il personale a terra della navigazione aerea (art. 47)?Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui l’attuale regolamentazione speciale di cui all’articolo 12 capoverso 1bis OLL 2 per il personale a terra della navigazione aerea limiti eccessivamente i lavoratori che preferiscono lavorare la domenica (e quindi indirettamente obbliga altri lavoratori a lavorare più spesso la domenica)?Cosa intende fare per ovviare a questa disparità di trattamento nell’OLL 2 e poter quindi soddisfare meglio le necessità operative delle aziende rilevanti per i servizi di volo e le esigenze individuali dei loro dipendenti?

Begründung

Avendo il compito di garantire sempre e integralmente il collegamento della Svizzera con altri Paesi per il traffico passeggeri e merci, gli aeroporti nazionali sono indiscutibilmente infrastrutture nazionali di rilevanza sistemica. Ciò richiede un funzionamento ottimale tutti i giorni della settimana durante gli orari di esercizio autorizzati.Secondo le statistiche, il volume di passeggeri e di voli raggiunge il picco proprio nei fine settimana; ne deriva che anche la domenica i fornitori di prestazioni rilevanti per i servizi di volo sono messi a dura prova per garantire la sicurezza e la puntualità dei voli, con un conseguente notevole impiego di personale.La vigente ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.112) crea, in relazione al numero di domeniche libere da accordare secondo l’articolo 12 capoverso 1bis, una restrizione per il personale a terra della navigazione aerea da tempo non più conforme alle esigenze e che ostacola notevolmente e senza necessità apparente il funzionamento degli aeroporti nazionali o delle aziende incaricate del loro funzionamento.Ad esempio, è assolutamente incomprensibile e contraddice qualsiasi principio di parità di trattamento il fatto che al personale a terra della navigazione aerea debbano essere accordate almeno 18 domeniche libere (escluse le domeniche di vacanza), mentre per determinate prestazioni apparentemente non o poco rilevanti per i servizi di volo, ma molto richieste dal pubblico (come le prestazioni fornite dalle aziende di commercio al dettaglio nelle stazioni e negli aeroporti secondo l’art. 26a), esistano già disposizioni più ragionevoli e flessibili (in genere 12 domeniche libere secondo l’art. 12 cpv. 2 OLL 2).L’attuale regolamentazione dell’OLL 2 concernente il personale a terra della navigazione aerea, approvata dal Consiglio federale a metà del 2013, si basa su un compromesso che sembrava essere stato raggiunto in risposta alla mozione 10.3508, riguardante una questione identica, presentata nel 2010 e trasmessa dal Consiglio nazionale. Tuttavia, nemmeno con la risposta a questa mozione era stata soddisfatta la richiesta di spiegazioni riguardo alla suddetta disparità di trattamento.Il fatto che il personale a terra della navigazione aerea debba lavorare la domenica è una necessità sistemica, che è sempre stata presa in considerazione dalle aziende interessate attraverso specifici modelli di orario di lavoro e di compensazione, nel rispetto dei requisiti di legge. Allo stesso tempo, anche i dipendenti vorrebbero poter beneficiare di regolamentazioni in materia di lavoro domenicale che tengano conto delle esigenze individuali. Pertanto, sia i datori di lavoro che il personale a terra della navigazione aerea auspicano una maggiore flessibilità, o almeno la parità di trattamento con attività comparabili ai sensi dell’articolo 26a.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo parere alla mozione 10.3508 «Domeniche libere. Parità di trattamento per le imprese che impiegano personale a terra della navigazione aerea» il Consiglio federale aveva lasciato intendere che la SECO, con la collaborazione dei partner sociali, stesse esaminando una soluzione per tali lavoratori nell’ambito dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.112). Al momento della presentazione della suddetta mozione, il personale a terra della navigazione aerea aveva diritto per legge a 26 domeniche libere, mentre ai dipendenti di altre aziende, come ad esempio del commercio al dettaglio, ne venivano accordate soltanto 12. Per aumentare il numero di domeniche in cui il personale a terra era autorizzato a lavorare, le imprese della navigazione aerea dovevano ottenere di volta in volta una deroga dalla SECO. Le deroghe erano limitate nel tempo e dovevano essere rinnovate regolarmente.Per elaborare una soluzione condivisa da tutte le parti interessate, la SECO ha quindi convocato una tavola rotonda con i partner sociali del ramo, durante la quale è stato possibile raggiungere un accordo tenendo conto delle circostanze concrete. Il Consiglio federale ha successivamente modificato l’articolo 47 OLL 2. Pertanto, dal 1° agosto 2013 il personale a terra della navigazione aerea sottostà all’articolo 12 capoverso 1bis OLL 2, in base al quale ai lavoratori devono essere accordate almeno 18 domeniche libere per anno civile e non più 26.L’OLL 2 prevede disposizioni speciali per i più svariati tipi di aziende e per un gran numero di lavoratori. Se in un determinato settore è necessario intervenire, spetta alle parti sociali sottoporre la questione al Consiglio federale. Per elaborare nuove disposizioni o modificare disposizioni esistenti dell’OLL 2 occorre illustrare in dettaglio la situazione concreta, le condizioni di lavoro dei lavoratori interessati, le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro, gli eventuali cambiamenti di esigenze, ecc. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il buon funzionamento degli aeroporti nazionali è fondamentale per il collegamento della Svizzera al traffico aereo mondiale. Ciò implica la disponibilità, anche nei fine settimana, di sufficiente personale qualificato per i servizi di assistenza a terra. Il Consiglio federale comprende quindi la richiesta dell’autore dell’interpellanza e accoglierebbe positivamente una regolamentazione adeguata ed equilibrata del lavoro domenicale. Spetta alle parti sociali del settore interessato formulare congiuntamente una proposta, se constatano una necessità di intervento. In tal caso, si cercherà una soluzione adeguata con la SECO nell’ambito di una tavola rotonda. Se le parti coinvolte raggiungono un accordo, il risultato sarà sottoposto al Consiglio federale, che procederà quindi a una modifica dell’OLL 2. Poiché la composizione delle parti sociali competenti varia a seconda del settore, è inevitabile che le soluzioni negoziate siano diverse. L’articolo 27 della legge sul lavoro (RS 822.11) stabilisce che è determinante la situazione particolare della categoria di aziende o di lavoratori interessata.