25.3101 · Interpellanza · 2025-03-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
In relazione alle sanzioni autonome per il gas naturale liquefatto e il gruppo industriale principale, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.È disposto:1. ad applicare l’articolo 184 capoverso 3 Cost. per tutelare la sicurezza interna ed esterna?2. ad applicare l’articolo 184 capoverso 3 Cost. per garantire l’indipendenza e la neutralità?3. ad applicare l’articolo 184 capoverso 3 Cost. per assicurare il rispetto del diritto internazionale e, in particolare, dei diritti umani? 4. ad applicare l’articolo 184 capoverso 3 Cost. per garantire il rispetto delle azioni di mantenimento della pace? 5. ad applicare l’articolo 184 capoverso 3 Cost. per proteggere la reputazione internazionale della Svizzera?6. Il Consiglio federale ritiene che sussista l’urgenza temporale e oggettiva?
Begründung
I primi bambini nati durante questa crudele guerra in Ucraina festeggiano ora il loro terzo compleanno. Non hanno ancora vissuto un compleanno senza guerra. La Svizzera può fare qualcosa.
Il fatto che la Russia possa parzialmente compensare il forte calo delle esportazioni di gas via gasdotto con una crescita delle esportazioni di gas naturale liquefatto (GNL) è dovuto all’assenza di sanzioni per quest’ultimo da parte dell’UE e della Svizzera. Ciò consente alla Novatek, la più importante società di GNL della Russia, di sostenere la guerra di Putin contro l’Ucraina con svariati miliardi all’anno. Nel 2024 la Novatek da sola ha versato otto miliardi di dollari alla Russia, alimentando così il fondo di guerra di Putin.
L’Europa è fortemente dipendente dal gas naturale russo. Ma ciò ha anche a che fare con gli interessi commerciali delle multinazionali occidentali. La scorsa estate l’UE ha adottato, sotto pressione, le prime timide sanzioni, tra cui il divieto di investire in futuri progetti di GNL.
Affinché la Svizzera non versi ogni anno miliardi alla cassa di guerra di Putin attraverso il gas naturale liquefatto, il Consiglio federale deve adottare sanzioni autonome.
Il Consiglio federale deve tutelare gli interessi del Paese e avvalersi dell’articolo 184 capoverso 3 Cost. per garantire l’autonomia della Svizzera anche nel campo delle misure di embargo economico.
Se non ora, quando?
Si tratta di:
salvaguardare gli interessi di politica estera della Svizzera;
rispettare il diritto internazionale e, in particolare, i diritti umani;
preservare le azioni di mantenimento della pace;
tutelare la reputazione internazionale della Svizzera.
Il Consiglio federale può invocare l’articolo costituzionale solo in caso di urgenza temporale e oggettiva. L’autrice dell’interpellanza ritiene che, alla luce della guerra in corso, entrambe le condizioni siano soddisfatte.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231) costituisce la base giuridica delle misure sanzionatorie svizzere. La Confederazione può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell’uomo, adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera. Tuttavia, la LEmb non costituisce una base giuridica che consenta alla Svizzera di imporre sanzioni autonome. Sono fatte salve le misure del Consiglio federale volte a preservare gli interessi del Paese ai sensi dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.).In base all’articolo 184 capoverso 3 Cost., se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni. Gli interessi del Paese sono toccati se è in gioco la tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera o la tutela del diritto internazionale, a condizione che vi sia un’urgenza temporale e materiale (cfr. FF 2024 1784, n. 5.5.1 e 5.5.5).Il 4 marzo 2022 il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72), associandosi alle sanzioni pronunciate dall’UE e rafforzandone così l’effetto. Da allora, ha adottato anche gli altri pacchetti di sanzioni dell’UE nei confronti della Russia e l’attuazione concerne anche il settore delle materie prime. Ad esempio, è vietato esportare in Russia beni per la liquefazione del gas naturale o per il completamento di progetti legati al gas naturale liquefatto. È inoltre vietato acquistare o importare in Svizzera il gas naturale liquefatto russo attraverso terminali non connessi alla rete del gas naturale dell’Unione europea.Il Consiglio federale può emanare ordinanze ai sensi dell’articolo 184 capoverso 3 Cost. solo se vi è la necessità urgente di adottare misure per tutelare gli interessi del Paese. È convinto che le sanzioni sono più efficaci se godono del massimo sostegno all’interno della comunità internazionale. Un’iniziativa indipendente della Svizzera nel settore citato dall’interpellanza avrebbe quindi solo un effetto marginale sulla capacità della Russia di continuare la sua aggressione militare in Ucraina. Di conseguenza, il Consiglio federale non ritiene soddisfatti i requisiti per l’adozione di misure legate alla necessità di tutelare gli interessi del Paese ai sensi dell’articolo 184 capoverso 3 Cost.