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25.3109 · Interpellanza · 2025-03-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Lo scopo della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) è quello di garantire l’esistenza di un mercato caratterizzato da una sana concorrenza. Non mira quindi nello specifico a proteggere i consumatori. Tuttavia, la responsabilità di garantire il rispetto della LCSl ricade in gran parte su questi ultimi, che godono del supporto delle associazioni di tutela dei consumatori e, in una certa misura, della SECO. Tuttavia, i procedimenti giudiziari sono spesso lunghi e costosi, a fronte delle poche sanzioni comminate, che rimangono invece modeste. Le condizioni che permettono alla SECO di intervenire sono molto restrittive, dato che è necessaria la notifica di un certo numero di reclami. L’efficacia delle risorse disponibili è quindi limitata. Con l’adozione del postulato 23.3598 (Müller-Altermatt), il Consiglio federale è stato incaricato di redigere un rapporto che illustri in che modo si possa migliorare l’efficacia dell’applicazione della LCSl. L’autore del postulato ha chiesto specificamente di valutare la possibilità di una vigilanza d’ufficio e di una riduzione degli ostacoli all’avvio di procedure civili e penali. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande. 1) Il rapporto in questione includerà sviluppi su un possibile allentamento delle condizioni che permettono alla SECO di intervenire, in particolare in assenza di reclami? 2) Il Consiglio federale intende prendere in considerazione anche il rafforzamento dei poteri della Confederazione attraverso una più stretta collaborazione con le autorità estere di vigilanza, come previsto dall’articolo 21 capoverso 2 LCSl? Se sì, è prevista la valutazione della possibilità o della necessità che la Svizzera entri a far parte della rete per la tutela dei consumatori istituita a livello europeo (adozione del Regolamento (UE) 2017/2394 e partecipazione della Svizzera a tale dispositivo)? 3) Integrerà una riflessione in merito a un inasprimento delle sanzioni penali previste dalla LCSl, in modo che abbiano un reale effetto deterrente, soprattutto in caso di condanna di persone giuridiche? 4) Includerà un’analisi delle possibili agevolazioni procedurali, in particolare in materia civile, come l’inversione dell’onere della prova o la riduzione dei costi in caso di procedimenti intentati da consumatori o associazioni di tutela dei consumatori? Se del caso, in un’ottica costruttiva di risparmio di tempo e risorse, il Consiglio federale è invitato a includere questi aspetti nel rapporto da redigere in risposta al postulato 23.3598.

Stellungnahme des Bundesrates

Il postulato 23.3598 Müller-Altermatt «Migliorare l'efficacia dell'applicazione della legge federale contro la concorrenza sleale» del 31 maggio 2023 incaricava il Consiglio federale di redigere un rapporto che illustrasse in che modo si potesse migliorare l’efficacia dell’applicazione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl).Alle domande poste dall’interpellante, il Consiglio federale risponde come segue:1. Sì, all’interno del rapporto in adempimento del postulato 23.3598 Müller-Altermatt il Consiglio federale si occuperà di chiarire se il diritto di azione di cui all’articolo 10 capoverso 3 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), che la SECO esercita in nome della Confederazione, debba essere adattato in modo tale che alla SECO possa essere riconosciuta la legittimazione attiva in procedure di diritto civile e penale anche in assenza di reclami.2. Grazie alla sua partecipazione alla rete informale dell’International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN), la SECO dispone di ottimi contatti con le autorità di tutela dei consumatori di diversi Paesi membri dell’UE. Per il momento, il Consiglio federale non intende invece entrare a far parte della Consumer Protection Cooperation Network (CPC) dell’UE.3. La comminatoria di pena massima prevista per le fattispecie di cui alla LCSl che a querela di parte vengono perseguite penalmente (art. 3, 4, 5 e 6 LCSl) corrisponde a tre anni di reclusione. L'inasprimento di questa sanzione, già elevata, non aumenterebbe l'effetto deterrente della LCSl. In questo contesto, vale la pena ricordare che nel suo parere alla mozione 18.4319 Ruiz Rebecca «No ai finti sconti, sì alla concorrenza leale» il Consiglio federale aveva stabilito che per la comminatoria di pena per i reati previsti dall'ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) basta una multa di 20 000 franchi. Le infrazioni all'OIP sono contravvenzioni e, conformemente alle disposizioni della LCSl, sono perseguite d'ufficio. 4. Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una revisione del Codice di procedura civile (CPC; RS 272), che mira in particolare a ridurre i rischi legati ai costi e a migliorare la praticabilità. Con il messaggio del 10 dicembre 2021 (FF 2021 3048) il Consiglio federale ha inoltre trasmesso al Parlamento un progetto, tramite cui si punta anche a migliorare l’applicazione collettiva del diritto, fondamentale nel caso di violazioni della LCSl, senza tuttavia introdurre un alleggerimento dell’onere della prova. Il 17 marzo 2025 il Consiglio nazionale non si è espresso in merito a questo progetto, che al momento viene trattato dalla Commissione del Consiglio degli Stati. Si ritiene che un’ulteriore discussione sui punti oggetto delle suddette revisioni difficilmente fornirebbe nuove informazioni.