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25.3110 · Interpellanza · 2025-03-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Depositata due anni fa, la mozione 23.3150, con cui si chiedeva l’elaborazione di direttive per combattere l’ambientalismo pubblicitario di facciata, sarà purtroppo tolta dal ruolo in quanto non è stata trattata in tempi utili. Tuttavia, il problema dell’ambientalismo pubblicitario di facciata permane. Nella legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) è stata introdotta una nuova disposizione volta a vietare indicazioni ingannevoli in materia di impatto climatico (art. 3 cpv. 1 lett. x LCSl). Questa misura non risulta però sufficiente, se si considera che è limitata all’ambito climatico, quando invece i presunti vantaggi ambientali di prodotti e servizi sono oggetto di una comunicazione di vendita di ben più ampio respiro. Il problema dell’ambientalismo pubblicitario di facciata va ben oltre questa "semplice" dimensione e riguarda tutta una serie di indicazioni spesso ingannevoli in materia ambientale.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alla seguenti domande:

  1. Dal momento che un aiuto all’esecuzione per l’attuazione della nuova lettera x dell’articolo 3 capoverso 1 LCSl è al momento in fase di elaborazione, il Consiglio federale non pensa che si potrebbe estenderlo anche alle altre indicazioni potenzialmente ingannevoli in materia ambientale, al fine di definire meglio, nel quadro delle direttive d’interpretazione, la fattispecie della pubblicità ingannevole in tale contesto?

  2. Poiché l’introduzione della nuova disposizione della LCSl sulle indicazioni relative all’impatto climatico consente di intervenire soltanto nel caso in cui venga constatata una violazione e sporta denuncia, il Consiglio federale come valuta la possibilità di introdurre misure che permettano di agire a monte, ossia a livello di comunicazione (p. es. vietando alcune indicazioni troppo vaghe)?

  3. Il Consiglio federale intende ispirarsi ai lavori e alle nuove direttive europee in materia di greenwashing per rafforzare, tramite ordinanza, la lotta contro la pubblicità ingannevole in materia ambientale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La LCSl vieta in maniera generale indicazioni inesatte o fallaci, fra l’altro, sulla propria ditta, merci, opere o prestazioni. Sono pertanto vietate anche indicazioni false o fallaci sull’impatto ambientale generato, indipendentemente dal fatto che riguardino il clima o altri settori ambientali (cfr. i pareri del Consiglio federale in merito alla mozione 24.3198 Stocker «Impedire la pubblicità ambientale ingannevole mediante standard uniformi» e al postulato 23.3149 Michaud Gigon «Dichiarazioni ambientali nella pubblicità. Analizzarne le basi per migliorarne la regolamentazione» e la risposta all’interpellanza 22.4162 Michaud Gigon «Contrastare le dichiarazioni ambientali ingannevoli»). Su richiesta dei settori, nella prima metà del 2025 verrà messo a disposizione uno strumento di lavoro a tale scopo. Nel quadro delle deliberazioni in merito alla legge sul CO2 (RS 641.71), dopo il 2024 il Parlamento ha completato la LCSl integrando specificatamente indicazioni inerenti l’impatto ambientale. Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera x LCSl, le indicazioni riguardanti l’impatto climatico generato sono sleali se non possono essere comprovate da basi oggettive e verificabili. I lavori relativi all’aiuto all’esecuzione menzionato nell’interpellanza attuano anche il nuovo articolo 39 capoverso 4bis della legge sul CO2, secondo il quale l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può mettere a disposizione basi documentali e standard per determinare l’impatto climatico di imprese e prodotti. 2. Le disposizioni della LCSl vietano già oggi le indicazioni vaghe sull’impatto climatico che traggono in inganno la clientela. In particolare, i consumatori devono poter partire dal presupposto che tali indicazioni esprimono un vantaggio ambientale significativo in tutti i settori ambientali. L’aiuto all’esecuzione dell’UFAM concretizzerà il requisito relativo alle indicazioni vaghe sull’impatto climatico. 3. Il Consiglio federale non ritiene al momento necessaria un’ordinanza aggiuntiva. Sta tuttavia seguendo gli sviluppi internazionali e le esperienze relative alla nuova disposizione contro la concorrenza sleale nel diritto svizzero e, in caso di necessità, adotterà misure adeguate.