Evitare costose inefficienze amministrative nel contesto dei rimpatri. Rendere più efficace la carcerazione in vista di rinvio coatto
25.3125 · Mozione · 2025-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali e adottare tutte le misure necessarie affinché: la carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto siano sempre ordinate, senza dover prima disporre misure meno severe, se una persona obbligata a lasciare il Paese non coopera né parte volontariamente;la carcerazione possa essere eseguita sempre prima dell’organizzazione del rimpatrio forzato;la carcerazione in vista di rinvio coatto possa essere prolungata fino a 24 mesi.
Begründung
Attualmente, in base alla direttiva rimpatri 2008/115/CE (Accordo di associazione a Schengen) la carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l’articolo 76 LStrI è possibile solo per 18 mesi. Tuttavia, anche questo margine non è quasi mai sfruttato appieno a causa della giurisprudenza troppo restrittiva della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), a cui la Svizzera incomprensibilmente si attiene.L’attuale prassi delle autorità e giudiziarie esige che prima della carcerazione vengano applicate misure coercitive meno severe (come ad es. il divieto di lasciare una determinata area, difficilmente applicabile nella pratica). Questo approccio può essere corretto nel caso di persone cooperative, mentre comporta onerose inefficienze amministrative nel caso di persone renitenti o che hanno commesso reati. Prima della carcerazione è preteso un, nella maggior parte dei casi prevedibile, «no show» (in cui la persona non si presenta all’imbarco). Di conseguenza, anche se una persona dichiara di non voler ottemperare all’obbligo di partire deve essere prenotato un volo che non sarà effettuato. È risaputo che molte persone obbligate a lasciare il Paese si rendono irreperibili dopo aver ricevuto la notifica della data di partenza. L’organizzazione di un volo speciale è estremamente laboriosa e costosa. Il fatto che il volo sia effettuato soltanto con la metà delle persone annunciate poiché l’altra metà si è resa irreperibile causa enormi costi, che potrebbero essere evitati con una carcerazione ordinata in tempo utile.Inoltre, alcuni detenuti sono rilasciati anticipatamente se l’espulsione non è possibile in tempi brevi poiché il Paese d’origine vi si oppone e non riammette i suoi cittadini. In questo modo si favoriscono le persone il cui Paese d’origine è particolarmente recalcitrante. La possibilità di incarcerare in tempo utile le persone da espellere, ossia prima dell’inizio dell’organizzazione del rimpatrio forzato, aumenterebbe l’efficienza e farebbe risparmiare costi. Per garantire un’applicazione efficace ed efficiente del diritto occorre estendere a 24 mesi la carcerazione in vista di rinvio coatto.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La carcerazione amministrativa secondo la legislazione in materia di stranieri costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale (Cost.; RS 101) e dal diritto internazionale, in particolare nella libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost. e art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo [RS 0.101]). Le autorità e i giudici che la dispongono sono quindi tenuti a esaminare in ogni singolo caso se tale misura sia proporzionata in termini di effetti e durata. Questo esame, imposto dal diritto costituzionale (art. 36 cpv. 3 Cost.) e concretizzato nelle disposizioni della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) sui diversi tipi di carcerazione e dalla giurisprudenza dei tribunali cantonali e del Tribunale federale, mira in particolare a determinare se la carcerazione amministrativa di diritto degli stranieri è necessaria per garantire la successiva esecuzione dell’allontanamento. La carcerazione amministrativa non è necessaria se l’obiettivo perseguito può essere conseguito anche con una misura più mite. Quest’ultima è disposta solo se adeguata nel singolo caso, ad esempio a causa del comportamento finora tenuto nella procedura d’asilo. L’autorità che dispone la carcerazione amministrativa deve indicare nella sua motivazione i motivi per cui la ritiene necessaria nel caso concreto. La necessità di una motivazione dipende anche dal motivo di carcerazione fatto valere. L’esame della proporzionalità per determinare la possibilità di disporre una misura più mite era già previsto quando sono state introdotte le misure coercitive nel diritto in materia di stranieri; contrariamente a quanto sostenuto dall’autrice della mozione, non risulta dal recepimento della direttiva rimpatrio dell’UE e dalla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, che peraltro anch’essa lo esige. Anche in caso di un imminente allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, non si può ordinare automaticamente una carcerazione amministrativa in vista del rinvio. Occorre esaminare le circostanze del singolo caso, in particolare se l’interessato ha finora adempiuto i suoi obblighi di collaborazione.I Cantoni non ritengono necessario estendere a 24 mesi la durata massima di tutti i tipi di carcerazione. Nella prassi, l’attuale durata massima di 18 mesi è effettivamente utilizzata solo in casi eccezionali. Tra il 2022 e il 2024 le carcerazioni amministrative sono durate in media 22 giorni.Concludendo, il Consiglio federale ritiene che le misure coercitive previste dalla legislazione in materia di stranieri possano effettivamente essere ottimizzate, nel rispetto delle disposizioni costituzionali e internazionali menzionate. Di recente i Cantoni hanno infatti criticato la complessità delle procedure e le differenze esistenti a livello di giurisprudenza e di condizioni richieste per ordinare una carcerazione. La futura impostazione delle misure coercitive previste dal diritto in materia di stranieri sarà pertanto trattata anche in adempimento della mozione 23.3082 Salzmann «Offensiva nell'ambito dei rimpatri ed espulsione sistematica degli autori di reati e delle persone potenzialmente pericolose». Nel quadro dell’attuazione di questa mozione saranno all’occorrenza apportate le modifiche legislative e pratiche necessarie.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.